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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02861/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 523-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro t empore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 00523 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 350/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Messina, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di iscrizione d’ufficio del 2 luglio 2015 alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2009 con richiesta di pagamento di contributi e sanzioni pari a complessivi € 2.879,82; 2.per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. non fosse prescritta in quanto il dies a quodel termine quinquennale andava computato con decorrenza dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi previdenziali, tenuto conto della proroga disposta dal DPCM del 10 giugno 2010 al 6.07.2010;

3. avverso tale pronuncia il soccombent e ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 00523 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3-

1. con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2, commi 26-31 e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 1, comma 113, della l. n. 244 del 2007, dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 1 delle Preleggi e dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato non prescritto il credito contributivo rivendicato con richiesta del 2 luglio 2015, erroneamente attribuendo rilievo ad un differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010; 2.la questione è stata affrontata in plurime ordinanze di questa Corte, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (da ultimo, v.

Cass. n. 28565 del 2022 e Cass. n. 22309 del 2022; in precedenza Cass. n. 10273 del 2021; Cass. n. 32467 del 2021), per cui è stata proposta la fissazione di adunanza in camera di consiglio ex art.380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso;

3. tuttavia, in memoria, la difesa del ricorrente, in via subordinata, laddove non dovesse essere dichiarata prescritta la pretesa creditoria, ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, chiedendo che questa Corte adita voglia dichiarare che comunque nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l’anno 2009; 4.il Collegio non ravvisa i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., atteso che il presente ricorso non appare immediatamente sovrapponibile all’ipotesi affrontata da Cass. n. 17970 del 2022, in cui viene accolta una specifica censura proposta dall’avvocato ricorrente “relativa alla disciplina della misura delle sanzioni applicate”, né a quella esaminata da Cass. n. 20446 del 2022, in cui il ricorso dell’avvocato in via incidentale è stato dichiarato Ric. 2022 n. 00523 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4- processualmente inefficace in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale dell’[OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte ritenuto che non sussistono i presuppostiper la trattazione in adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c. rimette la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 523-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro t empore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 00523 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 350/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Messina, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di iscrizione d’ufficio del 2 luglio 2015 alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2009 con richiesta di pagamento di contributi e sanzioni pari a complessivi € 2.879,82; 2.per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. non fosse prescritta in quanto il dies a quodel termine quinquennale andava computato con decorrenza dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi previdenziali, tenuto conto della proroga disposta dal DPCM del 10 giugno 2010 al 6.07.2010; 3. avverso tale pronuncia il soccombent e ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 00523 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- 1. con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2, commi 26-31 e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 1, comma 113, della l. n. 244 del 2007, dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 1 delle Preleggi e dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato non prescritto il credito contributivo rivendicato con richiesta del 2 luglio 2015, erroneamente attribuendo rilievo ad un differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010; 2.la questione è stata affrontata in plurime ordinanze di questa Corte, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (da ultimo, v. Cass. n. 28565 del 2022 e Cass. n. 22309 del 2022; in precedenza Cass. n. 10273 del 2021; Cass. n. 32467 del 2021), per cui è stata proposta la fissazione di adunanza in camera di consiglio ex art.380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso; 3. tuttavia, in memoria, la difesa del ricorrente, in via subordinata, laddove non dovesse essere dichiarata prescritta la pretesa creditoria, ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, chiedendo che questa Corte adita voglia dichiarare che comunque nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l’anno 2009; 4.il Collegio non ravvisa i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., atteso che il presente ricorso non appare immediatamente sovrapponibile all’ipotesi affrontata da Cass. n. 17970 del 2022, in cui viene accolta una specifica censura proposta dall’avvocato ricorrente “relativa alla disciplina della misura delle sanzioni applicate”, né a quella esaminata da Cass. n. 20446 del 2022, in cui il ricorso dell’avvocato in via incidentale è stato dichiarato Ric. 2022 n. 00523 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- processualmente inefficace in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale dell’[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte ritenuto che non sussistono i presuppostiper la trattazione in adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c. rimette la causa
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