CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 13722/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- intimata –2026 avverso la sentenza n. 4670/2023 della CORTE D'APPELLO di1107 ROMA, depositata il 09/01/2024 R.G.N. 2729/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza depositata in data 9 gennaio 2024, la Corted'Appello di Roma ha confermato la decisione del localeNumero registro generale 16077/2024Tribunale che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], voltoN umero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 13722/2026ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento peDrat a pubblicazione 11/05/2026giusta causa intimatogli in data 20 luglio 2018 dalla [OSCURATO:SOCIETA]..In particolare, la Corte, nel ritenere la sussistenza rilevantiprofili di inadempimento a carico del lavoratore, inquadratocome analista tecnico, ha accertata la ritualità dellacontestazione disciplinare inviata tramite PEC il 10 luglio 2018,nonostante le doglianze del ricorrente circa la mancata ricezioneo la necessità di una raccomandata A/R, nonché provata unacondotta caratterizzata da sistematici ritardi nell'iniziodell'attività lavorativa presso la sede del Ministero del Lavoro,con punte di 4-5 ore da cui è scaturita, fra l’altro, la lesione delrapporto fiduciario intercorrente con la cliente [OSCURATO:SOCIETA]2. Per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso affidato a tre motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità dellasentenza per violazione del diritto alla prova (artt. 24, 111 Cost.e 115, 244, 420 c.p.c.), lamentando l'omessa ammissione dellaprova contraria sui fatti integranti la giusta causa dellicenziamento.Il motivo è infondato.Va preliminarmente rilevato che, come definitivamente chiaritodi recente dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, S.U. n. 11167del 06/04/2022) la violazione delle norme costituzionali puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso percassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., soltanto qualorale norme considerate siano di immediata applicazioneN, umneoron re gistro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/2026essendovi disposizioni di rango legislativo di cui siN umpeoros dsi ara ccolta generale 13722/2026misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale. Data pubblicazione 11/05/2026In ordine alla dedotta violazione del procedimento probatorio,va rilevato che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, perla violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissionedelle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione delle relative norme,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n.20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche che una violazionedelle disposizioni concernenti le prove non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).razionalmente la valutazione globale delle risultanze istruttorieche ha posto a fondamento del proprio convincimento e adescrivere coerentemente l’iter logico da lui seguito, la suadecisione non è sindacabile in sede di legittimità (vedi, Nturmae role re gistro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/2026tante, Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 9779 del 2024N).u m ero di raccolta generale 13722/2026Ha affermato, infatti, questa Corte, che il giudizio di legittimitDàat a pubblicazione 11/05/2026può investire, in materia di valutazione probatoria, solo l’erratofondamento del convincimento del giudice su prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ol’esclusione di prove legali o ancora la considerazione comefacenti piena prova elementi soggetti invece a valutazione (vedi,Cass. n. 10623 del 2023; Cass. n. 27000 del 2016).D’altro canto, il provvedimento reso sulle richieste istruttorie ècensurabile con ricorso per cassazione per violazione del dirittoalla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenzeinsussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di provaper motivi che prescindano da una valutazione della suarilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio dimotivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanzerilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che èinammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo diprova di cui si lamenta la mancata ammissione (V., sul punto,Cass. n. 30810 del 2023).3.Nella specie, parte ricorrente, pur deducendo la lesione delproprio diritto alla prova sui fatti integranti la contestazionedisciplinare, nella sostanza, lamenta esclusivamente la lesioneda parte della Corte d’appello del proprio potere di scelta, fra itesti indicati nella lista, di quelli da escutersi.Orbene, nel processo, il giudice ha il potere discrezionale diselezionare i testimoni indicati dalle parti, riducendone ilnumero o ammettendo solo alcuni di essi, atteso che la lista deitestimoni fornita dalle parti è una proposta, ma spetta al giudiceistruire la causa e selezionare le prove che ritiene più attenNudmiebroi lrie gistro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/2026e necessarie per giungere alla decisione. Numero di raccolta generale 13722/2026In particolare (Cfr., sul punto, fra le altre, Cass. n. 11810 dDealt a pubblicazione 11/05/20262016) la riduzione delle liste testimoniali costituisce un poteretipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabileanche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudicenon esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per irisultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione dellaprova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità secongruamente motivato anche per implicito dal complesso dellamotivazione.4.Nella specie, i giudici di secondo grado, con valutazione difatto, hanno ritenuto che i testi addotti da entrambe le parti ead esse, quindi, comuni, fossero i più idonei a descriverel’accaduto ed hanno anche compiutamente motivato sui punti 6,7, 8, 9 articolati dal Castro seppur formalmente non ammessidal Tribunale. Hanno, inoltre, evidenziato come gli altri capitolidi prova formulati dall’appellato dovessero essere reputatiirrilevanti, i primi quattro in quanto attinenti al primo motivod’appello (concernente la regolarità della comunicazione relativaalla contestazione disciplinare) già ritenuto infondato, il 5, sullanon contestata qualificazione del Castro, comunque ininfluente,il 10 e l’11 anch’essi irrilevanti.La Corte d'Appello ha correttamente rilevato che l'escussionedei testimoni, inclusi quelli comuni alle parti, ha esaurito i temidi prova rilevanti, rendendo i capitoli di prova del ricorrente oirrilevanti (perché vertenti su questioni già superate, come laregolarità della PEC) o assorbiti dalle deposizioni già rese.Il diritto alla prova non è assoluto, ma subordinato al giudizio dirilevanza e decisività che spetta al giudice di merito e laNumero registro generale 16077/2024valutazione offerta al riguardo dalla Corte deve ritenersNi umero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 13722/2026sottratta al sindacato di legittimità. Data pubblicazione 11/05/20265.Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamenteper ragioni logico - sistematiche, sono infondati.Con la seconda doglianza si lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in riferimento agli artt.2119 e 1455 c.c., deducendosi della mancata valutazione dicircostanze quali l'assenza di supporto tecnico e l'insufficienzadel passaggio di consegne.La terza censura denunzia la violazione e falsa applicazione delCCNL Commercio (artt. 220, 225 e 229) e del principio diproporzionalità, sostenendo che la negligenza nell'esecuzionedel lavoro avrebbe dovuto comportare la sanzione conservativadella multa in luogo di quella espulsiva.Va premesso, con riferimento alla dedotta violazione dell’art.112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distintal'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda daquella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data ilgiudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema diviolazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di naturaprocessuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione hail potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, ondeacquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronunciarichiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione delladomanda e la individuazione del suo contenuto integrano untipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice dimerito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo dellacorrettezza della motivazione che sorregge sul punto ladecisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603;Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684).In particolare, poi, con riguardo alla allegata omessa pronuNunmceiroa r,e gistro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/2026occorre evidenziare che il giudice non è tenuto ad ocNcuumperao rdis rai ccolta generale 13722/2026espressamente e singolarmente di ogni prospettazione oDdat a pubblicazione 11/05/2026allegazione, risultando sufficiente che egli esponga in misuraconcisa gli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione sifonda dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomentiche, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibilicon la soluzione adottata o con l’ “iter” argomentativo seguito.Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia, configurabileallorchè risulti completamente omesso il provvedimento delgiudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – nonricorre nel caso in cui, seppure manchi una specificaargomentazione, la decisione adottata in contrasto con lapretesa fatta valere ne comporti il rigetto (fra le tante, Cass. n.24953 del 2020; Cass. n. 2830 del 2021).Nella specie, non può parlarsi di omessa pronuncia perché laCorte ha motivato specificamente sui singoli capitolievidenziando come i testi escussi, Zadra e Cattaneo, avesserochiarito i profili fattuali rilevati per l’illecito disciplinare ascrittoe fra questi, in particolare, la cessazione dei rapporti conTeleconsys, la società alle cui commesse era preordinatal’attività lavorativa del ricorrente.6.Deve, inoltre, rammentarsi che il vizio di motivazione di cuiall’art. 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost. puòipotizzarsi esclusivamente là dove la decisione riveli unaobiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade essenzialmente qualora non sussista alcunadisamina logico – giuridica da cui si evinca il percorsoargomentativo seguito (ex plurimis, Cass. n. 3819 del 2020).Giova, poi, evidenziare, quanto alla denunziata violaNzuimoenroe re gistro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/2026dell’art. 2119 c.c., che, secondo l’insegnamento di questNau mCeoror dti era ccolta generale 13722/2026(da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in terminis, CasDsa.t a pubblicazione 11/05/2026n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo genericoche identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitatocontenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali,richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo diadeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo.La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o diprincipi che la stessa disposizione richiama o di fattori esternirelativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibilidall'ordinamento generale, a cominciare dai principicostituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva,come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Talispecificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica ela loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimitàcome violazione di legge (ex plurimis, Cass. n. 13453 del 2019cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n.6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010).Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte ilprofilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazionedei parametri integrativi, perché, pur essendo necessariocompiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costumeo propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "taliregole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che,utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esseriferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosiin un'attività di interpretazione giuridica e non meramentefattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit.,Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017del 2006).Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazionNeu medroe rle gistro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/2026precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal Ngumiuedro idci era ccolta generale 13722/2026di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che Dlaat a pubblicazione 11/05/2026contestazione del giudizio valutativo operato in sede di meritonon si limiti ad una censura generica e meramentecontrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia dinon coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards,conformi ai valori.Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice delmerito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nellafattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano ilparametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudinea costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorredistinguere: è solo l'integrazione a livello generale e astrattodella clausola generale che si colloca sul piano normativo econsente una censura per violazione di legge; mentrel'applicazione in concreto del più specifico canone integrativocosì ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta algiudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento dellariconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale eastratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n.7838/2005 citate).Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmenteal giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertatinella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della lororiconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesinormativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001,nonché la giurisprudenza ivi citata).7.Tale distinzione operante per le clausole generali condizionala verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesinormativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale(v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cuNi uamle rno r.e gistro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/20263 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (di recente si segnala CNaumsesro. dni r.a ccolta generale 13722/202613747 del 2018). Data pubblicazione 11/05/2026E’, infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto dellaclausola generale che si colloca sul piano normativo e consenteuna censura per violazione di legge: l'applicazione in concretodel più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nellavalutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia ilfattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concretonella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre,Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005).8.Nel caso di specie, appare evidente che la censura, veicolataper il tramite dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in realtà correlungo i binari della censura fattuale in quanto mira ad unadiversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad unainammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie diprimo grado.Parte ricorrente, infatti, pur denunciando, apparentemente, unaviolazione di legge, chiede in realtà alla Corte di pronunciarsisulla valutazione di fatto compiuta dal giudice in ordine alleconclusioni raggiunte con riguardo alla sussistenza dellalamentata negligenza mentre le argomentazioni da essasostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazionecompiuta dalla Corte d’Appello, con doglianze intrise dicircostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attivitàasseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti adaspetti di mero fatto, tentandosi di portare di nuovoall’attenzione del giudice di legittimità una valutazione di merito,inerente il contenuto dell’accertamento compiuto circa l’attivitàsvolta.Numero registro generale 16077/2024Quanto alla gravità delle infrazioni ascritte, in punto di provaN, umero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 13722/2026va, invero, precisato che la Corte ha riconosciuto significativDoat a pubblicazione 11/05/2026rilevo corroborante in ordine al danno che la datrice assumevaaver subito per effetto del reiterato comportamento negligentedel lavoratore, nella mail inviata dal Lentini, responsabile diTeleconsys, ove si legge, all’esito di una serie cospicua dirimostranze rispetto all’operato del Castro, la conclusione chefuture collaborazioni sarebbero state ‘molto inficiate’.Ha arguito la Corte, dal complesso di elementi probatoriacquisiti, la recisione del vincolo fiduciario sulla base dellagiurisprudenza di legittimità relativa all’art.2119 c.c. nonché delsignificativo inadempimento degli obblighi gravanti suldipendente anche alla luce della palese insofferenza neiconfronti del potere organizzativo datoriale, atta acompromettere in maniera definitiva il rapporto fiduciario fra leparti.Di particolare gravità è stata ritenuta la gestione del progetto"FZA_TLCSYS_MIN_LAV_120418" per conto del clienteTeleconsys S.r.l.. L'istruttoria ha documentato il mancatorispetto delle scadenze (task ultimati con ritardo o noncompletati) e la violazione delle direttive tecniche, quali l'obbligodi effettuare installazioni sui sistemi di staging anziché lavorareesclusivamente in locale.È emerso, inoltre, che il lavoro prodotto era tecnicamenteinadeguato, al punto che il responsabile della committenteaveva segnalato che "non funzionava nulla" e che le lacuneprofessionali del Castro avevano inficiato l'immagine aziendale.Tale situazione ha condotto alla risoluzione anticipata delcontratto di appalto da parte di [OSCURATO:SOCIETA], con conseguentedanno economico e d'immagine per la [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha ampiamente motivato circa la gravitàN udmeerlola re gistro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/2026condotta, definita come espressione di "profonda indiffeNurmeenroz dai r"a ccolta generale 13722/2026e "aperta insofferenza" verso i doveri di diligenza e correttezzaDa.t a pubblicazione 11/05/2026I sistematici ritardi e il mancato rispetto delle determinantitempistiche per il completamento della propria opera sono parsialla Corte idonee a compromettere quel rapporto in modotombale e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacatodi legittimità.9.Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorsodeve essere respinto.Nulla spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensivada parte dell’intimata.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,da atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16077/2024Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 13722/2026Data pubblicazione 11/05/2026