CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 19378/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05DY4GW nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/2=211:We conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2024 il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui: all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione a fine di cessione di grammi undici di sostanza stupefacente del tipo crack (capo 1); all'art. 337 cod. pen., per avere opposto resistenza nei confronti degli agenti di P.G. intervenuti in occasione della perquisizione e del controllo effettuati con riguardo alla verifica del possesso della droga (capo 2). E' stata disposta, inoltre, la confisca del denaro in sequestro, ai sensi dell'art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 240-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione, lamentando la sussistenza di un difetto grafico di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro. Deduce, in particolare, il ricorrente che l'effettuata confisca degli euro 2.600,00 in suo possesso sarebbe stata disposta al di fuori del patto, senza esplicare le ragioni di ricorrenza dei relativi presupposti applicativi, nello specifico costituiti - trattandosi del tipo di confisca previsto dall'art. 240-bis cod. pen. - dalla mancata giustificazione della provenienza del denaro e della sproporzione di esso rispetto al reddito percepito dall'imputato, come evincibile dalla sua condizione personale e lavorativa. Da allegazioni documentali prodotte, inoltre, risulterebbe adeguatamente comprovata l'esistenza di fonti di guadagno lecite derivanti dall'attività lavorativa svolta dalla coniuge convivente dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro.2. Deve, in proposito, essere osservato, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-01). E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la confisca del denaro - è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884-01). 3. Orbene, ritenuta, in ragione dei superiori principi, l'ammissibilità del proposto ricorso, deve, tuttavia, essere osservato come nella fattispecie la statuizione con cui è stata disposta la confisca del denaro in sequestro risulti del tutto immotivata, in quanto priva di una qualsiasi argomentazione a supporto, non essendo state esplicate le specifiche ragioni di assunzione di tale decisione. Non sono stati rappresentati, cioè, i motivi di applicazione della c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, nella I. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R., così ledendo il principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (così, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01). Ciò è vieppiù rilevante considerato che, nel caso di specie, l'imputazione ascritta al prevenuto ha ad oggetto una condotta non di cessione, ma di detenzione illecita di stupefacenti, il che avrebbe imposto un ben diverso onere motivazionale, atteso che, in ossequio alla condivisa affermazione di questa Suprema Corte, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis del D.P.R. n. 309 del 1990 - non essendo invece consentite, in relazione a tale delitto, né la confisca ex art. 240 cod. pen. né quella prevista dall'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, solo applicabili alla diversa ipotesi della cessione di sostanze stupefacenti — (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248-01). 3. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro. Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma i