CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 settembre 1988
Cassazione n. 10353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/07/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 luglio 2022 il Tribunale di Napoli, per quanto qui rileva, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine a tre diversi profili. 2.1. Il primo motivo attiene alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione contestato al ricorrente, considerato dal Tribunale non più autore materiale della condotta posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] bensì mero intermediario nella vicenda. Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa risulta che Mallardo non fu incaricato dall'organizzazione mafiosa per condurre le trattative finalizzate alla transazione estorsiva e che fu lo stesso Cimmino, suo parente, a sollecitarne l'intervento, non volendo avere contatti diretto con gli estorsori. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'indagato accettò la richiesta con intento solidaristico; la sua estraneità alle richieste estorsive fatte da altri è emersa chiaramente da conversazioni intercettate dallo stesso avute con Agalbato e con Cimmino, accompagnato dal ricorrente a un incontro con gli estorsori solo per assicurarsi che il congiunto non avrebbe subito violenza. L'opera di intermediazione, che non andò oltre detto incontro, va ritenuta non punibile proprio perché prestata per motivi di solidarietà umana. Illogicamente il Tribunale ha ritenuto che la mera consapevolezza da parte di Mallardo di una pregressa richiesta estorsiva, contestata al capo A), fatta da [OSCURATO:PERSONA] a Cimmino, entrambi suoi parenti, possa rilevare ai fini di un concorso del ricorrente nella tentata estorsione ascrittagli al capo B). 2.2. Il secondo motivo riguarda la ritenuta sussistenza delle aggravanti ex art. 416-bis.1: l'ordinanza non ha motivato in ordine a quella dell'agevolazione mafiosa, mentre, quanto al metodo mafioso, si è soffermata unicamente sulla condotta degli altri indagati. 2.3. Con l'ultimo motivo si censura la motivazione sulla scelta della misura cautelare, con la quale è stato apoditticamente valutato in senso negativo il legame di parentela con la persona offesa, si è fatto riferimento a un inesistente rapporto con esponenti del clan e si è valorizzato il silenzio serbato in sede di interrogatorio dal ricorrente, che però ha esercitato un proprio diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.2. In ordine alla prima doglianza inerente alla sussistenza della gravità indiziaria, va premesso che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, Curia, non mass.). Nel caso di specie il ricorrente propone una lettura alternativa degli indizi evidenziati dal Tribunale, confrontandosi solo in parte con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata e incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Il Tribunale, infatti, ha riportato vari stralci di conversazioni intercettate, alcune delle quali pure richiamate dalla difesa, ritenute indicative, con una interpretazione e valutazione niente affatto illogiche, dell'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] al tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] che egli prelevò (questo il termine utilizzato dalla persona offesa, come ricordato LT nell'ordinanza) per portarlo al cospetto di [OSCURATO:PERSONA], al quale l'imprenditore non aveva versato il "pizzo", pur avendo aperto quattro cantieri. Detto incontro - ha osservato il Tribunale - si concluse con l'accordo che Cimmino avrebbe versato la somma richiesta proprio nelle mani del cugino Mallardo, consapevole che il denaro sarebbe finito nella "cassa", come il ricorrente disse al cognato di [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo. Il fatto che con la propria presenza Mallardo avrebbe evitato alla persona offesa di subire anche atti violenti non è certamente circostanza sufficiente per escludere la sua partecipazione al reato, poiché ai fini della sussistenza del concorso di persone è sufficiente che l'apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto, in quanto carattere decisivo riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 9/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; da ultimo v. Sez. 2, n. 34368 del 14/06/2022, Madonia, non mass.). In particolare, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale (Sez. 2, n. 7265 del 14/01/2020, Toia, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254298). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio ora richiamato, dopo avere concluso, sulla base delle risultanze delle operazioni di intercettazione e delle dichiarazioni della pur intimorita persona offesa, che "nel comportamento e nelle parole di Mallardo non traspare alcuna condivisione, empatia o intento solidaristico quanto piuttosto la volontà di far concludere l'accordo tra estorsore e vittima".3. Il secondo motivo, quanto all'aggravante del metodo mafioso, è manifestamente infondato, stante la pacifica natura oggettiva della circostanza: essa si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto) e pertanto, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., è applicabile a tutti i concorrenti nel reato, se conosciuta o ignorata per colpa (in proposito, da ultimo, v. Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785). L'aggravante è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e a esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065). A questi principi si è attenuta l'ordinanza impugnata,. che pure non ha motivato in ordine alla diversa aggravante dell'agevolazione mafiosa. Sul punto, però, manca un interesse a una pronuncia. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate, tenuto conto della fase incidentale in cui è promossa l'impugnazione, quando sia dedotta l'erronea applicazione di una circostanza aggravante, anche a effetto speciale, qualora da questa non conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). Il principio è stato di recente ribadito avuto riguardo specificamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 255028; da ultimo v. Sez. 2, n. 19597 del 27/04/2022, Diana, non mass.). 4. Generico e manifestamente infondato è il motivo in tema di esigenze cautelari. In caso di delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso, opera una doppia presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, secondo il combinato disposto degli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3 bis, del codice di rito. In detta ipotesi vi è una presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova dell'affievolimento o della o cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione, non dovendo egli neppure indicare specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236; Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634; da ultimo v. Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176). Il Tribunale ha richiamato il silenzio serbato dall'indagato non già per valutarlo come elemento negativo, bensì per prendere atto dell'assenza di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella emergente dalle indagini e di elementi idonei a superare la suddetta presunzione. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del