CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 407/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 10/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perché ricorrono lecondizioni di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., come già disposto insede di giudizio di merito e giusta dichiarazione in atti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Numero registro generale 15398/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 18907/2026Data pubblicazione 10/06/2026Così deciso in Roma, il 10 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]