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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 13266/2023

Testo disponibile della fonte

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ell’esecuzione presso il Tribunale di Roma dispose la cancellazione dei pignoramenti immobiliari trascritti, sui medesimi beni, nell’ambito di due procedure esecutive riunite, l’una promossa contro [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:SOCIETA]. (in cui era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), l’altra promossa da quest’ultima contro il medesimo debitore e il di lui coniuge, [OSCURATO:PERSONA], contitolari, ciascuno per una quota pari ad 1/2 dell’intero, del compendio immobiliare pignorato. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. reclamò l’ordinanza, ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. e l’adìto Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con sentenza 23 aprile 2019, n. 8725, dopo aver dichiarato la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò l’inammissibilità del reclamo e statuì che non dovesse provvedersi sulle spese del giudizio.

2. La sentenza, limitatamente alla dichiarazione di contumacia e alla statuizione di non doversi provvedere sulle spese, fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], il quale dedusse che la predetta dichiarazione era erronea in quanto egli, diversamente dalle altre parti convenute ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., correttamente dichiarati contumaci), si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado e, essendo risultato vittorioso, aveva diritto alla [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17641/2021 A.C. 07.03.2023 Numero sezionale 780/2023 N. R.G. 17641/2021 Numero di raccolta generale 13266/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] liquidazione delle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

La Corte d’appello di Roma, nella persistente contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza 24 marzo 2021, n. 2219, rilevata l’erroneità della dichiarazione di contumacia dell’appellante, in quanto regolarmente costituitosi nel primo grado di giudizio, ha condannato l’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsargli le spese del giudizio di primo grado, oltre a quelle del giudizio di appello, in applicazione del principio di soccombenza, prevedendone la distrazione in favore del difensore antistatario; inoltre, ritenuto che la banca avesse abusato della tutela processuale (resistendo ad un appello manifestamente fondato, sollevando infondate eccezioni di inammissibilità e paventando l’abuso di controparte), l’ha condannata, altresì, a pagare all’Orlandi, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., una somma equitativamente determinata, liquidata in misura pari all’importo del compenso professionale spettante per il grado di appello, utilizzando come parametro l’abrogato art. 385 cod. proc. civ..

3. Avverso la sentenza della Corte romana ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi.

Ha risposto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Non hanno svolto difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONEPaolo Spaziani est.

F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17641/2021 A.C. 07.03.2023 Numero sezionale 780/2023 N. R.G. 17641/2021 Numero di raccolta generale 13266/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

1. Deve rilevarsi, in via preliminare, l’irritualità della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:SOCIETA]., parti intimate che non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

La notifica, infatti, è stata effettuata al domicilio eletto nella procedura esecutiva e non alle parti personalmente, sebbene le stesse siano rimaste contumaci sin dal primo grado nel giudizio instaurato con il reclamo al provvedimento estintivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art.630 cod. proc. civ..

Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso risulti manifestamente infondato, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere all’eventuale integrazione del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.

Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione prima facie infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez.

Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).[OSCURATO:PERSONA] est.

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2.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 96, terzo comma, cod. proc. civ..

Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata viene censurata per non aver disposto la compensazione delle spese di lite non ostante sussistessero “gravi ragioni” in tal senso, desumibili dalla litigiosità e dal grave e persistente inadempimento dei debitori esecutati in ordine alle obbligazioni assunte con il mutuo fondiario stipulato con la banca, nonché dagli errori di diritto commessi dal giudice del reclamo (che aveva erroneamente dichiarato la contumacia di [OSCURATO:PERSONA]) e dallo stesso giudice dell’esecuzione.

Sotto altro profilo, viene contestato il giudizio sull’abuso della tutela processuale imputato alla società ricorrente, dovendosi, al contrario, ricercare le ragioni del ricorso alla giurisdizione, oltre che nell’errore del giudice, nel contegno inadempiente e litigioso dei debitori.

2.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle preleggi e dell’abrogato art. 385 cod. proc. civ..

La società ricorrente deduce che indebitamente, nella liquidazione equitativa della somma oggetto della condanna ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., la Corte di merito avrebbe richiamato l’art. 385 dello stesso codice, il quale, essendo stato abrogato dalla legge n. 69 del 2009, non avrebbe potuto essere applicato.

2.3. Con il terzo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso, nonché «insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia e delle prove».

La banca ricorrente deduce che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto del grave inadempimento e della litigiosità dei debitori, quale fatto storico la cui debita valutazione avrebbe dovuto indurlo a disporre la compensazione delle spese.[OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17641/2021 A.C. 07.03.2023 Numero sezionale 780/2023 N. R.G. 17641/2021 Numero di raccolta generale 13266/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Viene, inoltre, dedotta l’applicazione “distorta” dell’art.96 cod. proc. civ., sul rilievo che, per un verso, la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che le azioni poste in essere dalla creditrice erano state la legittima conseguenza del grave inadempimento dei debitori, mentre, per altro verso, sarebbe stato indebitamente premiato il contegno dilatorio di questi ultimi, i quali si erano avvalsi dello strumento del contenzioso proprio al fine di procrastinare l’adempimento.

3. I motivi – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono manifestamente infondati.

3.1. In primo luogo, va ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte – che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).

Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice d’appello che – come nella fattispecie –, rilevata l’erroneità della dichiarazione di contumacia della parte pacificamente vittoriosa nel primo grado di giudizio, le riconosca il diritto ad essere rimborsata dalla controparte soccombente delle spese del grado medesimo, oltre [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f A.C. 07.03.2023 Numero registro generale 17641/2021 N. R.G. 17641/2021 Numero sezionale 780/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13266/2023 Data pubblicazione 15/05/2023 che di quelle del grado d’appello instaurato al fine di ottenere tale riconoscimento.

3.2. In secondo luogo, deve osservarsi che, in conformità con quanto questa Corte ha tradizionalmente affermato in riferimento alla domanda risarcitoria di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. (cfr., ad es., Cass. 12/01/2010, n. 327 e Cass. 29/09/2016, n. 12298), anche con riguardo alla domanda di pagamento di una somma equitativamente determinata, contemplata dal terzo comma della stessa disposizione, deve ritenersi che l’accertamento dei presupposti della condanna (consistenti sostanzialmente nell’uso abusivo e distorto del mezzo processuale: Cass. 30/09/2021, n. 26545) implica un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione risponde ad esatti criteri logico-giuridici.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha debitamente motivato il proprio apprezzamento, ritenendo sussistente l’abuso della tutela processuale da parte della società appellata, desumibile dalla circostanza che essa aveva resistito ad un appello manifestamente fondato, aveva sollevato questioni di inammissibilità destituite di fondamento ed aveva, sempre infondatamente, dedotto il carattere abusivo del contegno processuale dell’appellante.

La statuizione non può dunque essere censurata né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto il profilo del vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.

3.3. In terzo luogo, infine, deve escludersi che, evocando il parametro dell’art. 385 cod. proc. civ. in funzione della determinazione equitativa della somma oggetto della condanna per abuso del processo, la Corte territoriale abbia indebitamente fatto applicazione di una norma abrogata.

Il giudice del merito, al contrario, ha applicato l’art. 96 terzo comma, cod. proc. civ, introdotto, dalla legge n. 69 del 2009, proprio [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f A.C. 07.03.2023 Numero registro generale 17641/2021 N. R.G. 17641/2021 Numero sezionale 780/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13266/2023 Data pubblicazione 15/05/2023 in sostituzione dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ, simultaneamente abrogato, in funzione della generalizzazione di una forma di tutela applicabile, per l’innanzi, solo nel giudizio di legittimità.

Il limite contemplato dalla regola abrogata in relazione all’ammontare della somma liquidabile è stato tenuto presente esclusivamente quale non irragionevole parametro di riferimento della liquidazione equitativa in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta.

Pertanto, non è stata data applicazione ad una norma ormai abrogata, ma se ne è applicata una vigente, sia pure adottando, per la sua applicazione, tra tutti quelli possibili, un criterio di liquidazione che solo accidentalmente – ma legittimamente – coincide con quello non più espressamente previsto dalla norma abrogata.

Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell’art. 15 delle preleggi, mentre la violazione dell’art. 385 cod. proc. civ., parimenti denunciata, non è neppure astrattamente ipotizzabile, proprio in ragione della circostanza che questa norma non fa più parte dell’ordinamento.

4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (unica parte controricorrente) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La manifesta fondatezza delle difese del controricorrente, parte vittoriosa, impone l’applicazione dell’aumento fino ad un terzo del compenso da liquidare (art. 4, comma 8, d.m. n. 55 del 2014).

Non vi è luogo a provvedere, invece, sulle spese relative ai rapporti processuali intercorsi tra la società ricorrente e gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che non hanno svolto difese in sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] est.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’esecuzione presso il Tribunale di Roma dispose la cancellazione dei pignoramenti immobiliari trascritti, sui medesimi beni, nell’ambito di due procedure esecutive riunite, l’una promossa contro [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:SOCIETA]. (in cui era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), l’altra promossa da quest’ultima contro il medesimo debitore e il di lui coniuge, [OSCURATO:PERSONA], contitolari, ciascuno per una quota pari ad 1/2 dell’intero, del compendio immobiliare pignorato. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. reclamò l’ordinanza, ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. e l’adìto Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con sentenza 23 aprile 2019, n. 8725, dopo aver dichiarato la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò l’inammissibilità del reclamo e statuì che non dovesse provvedersi sulle spese del giudizio. 2. La sentenza, limitatamente alla dichiarazione di contumacia e alla statuizione di non doversi provvedere sulle spese, fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], il quale dedusse che la predetta dichiarazione era erronea in quanto egli, diversamente dalle altre parti convenute ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., correttamente dichiarati contumaci), si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado e, essendo risultato vittorioso, aveva diritto alla [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17641/2021 A.C. 07.03.2023 Numero sezionale 780/2023 N. R.G. 17641/2021 Numero di raccolta generale 13266/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] liquidazione delle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La Corte d’appello di Roma, nella persistente contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza 24 marzo 2021, n. 2219, rilevata l’erroneità della dichiarazione di contumacia dell’appellante, in quanto regolarmente costituitosi nel primo grado di giudizio, ha condannato l’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsargli le spese del giudizio di primo grado, oltre a quelle del giudizio di appello, in applicazione del principio di soccombenza, prevedendone la distrazione in favore del difensore antistatario; inoltre, ritenuto che la banca avesse abusato della tutela processuale (resistendo ad un appello manifestamente fondato, sollevando infondate eccezioni di inammissibilità e paventando l’abuso di controparte), l’ha condannata, altresì, a pagare all’Orlandi, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., una somma equitativamente determinata, liquidata in misura pari all’importo del compenso professionale spettante per il grado di appello, utilizzando come parametro l’abrogato art. 385 cod. proc. civ.. 3. Avverso la sentenza della Corte romana ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi. Ha risposto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Non hanno svolto difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONEPaolo Spaziani est. F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17641/2021 A.C. 07.03.2023 Numero sezionale 780/2023 N. R.G. 17641/2021 Numero di raccolta generale 13266/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1. Deve rilevarsi, in via preliminare, l’irritualità della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:SOCIETA]., parti intimate che non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. La notifica, infatti, è stata effettuata al domicilio eletto nella procedura esecutiva e non alle parti personalmente, sebbene le stesse siano rimaste contumaci sin dal primo grado nel giudizio instaurato con il reclamo al provvedimento estintivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art.630 cod. proc. civ.. Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso risulti manifestamente infondato, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere all’eventuale integrazione del contraddittorio. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione prima facie infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).[OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17641/2021 A.C. 07.03.2023 Numero sezionale 780/2023 N. R.G. 17641/2021 Numero di raccolta generale 13266/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata viene censurata per non aver disposto la compensazione delle spese di lite non ostante sussistessero “gravi ragioni” in tal senso, desumibili dalla litigiosità e dal grave e persistente inadempimento dei debitori esecutati in ordine alle obbligazioni assunte con il mutuo fondiario stipulato con la banca, nonché dagli errori di diritto commessi dal giudice del reclamo (che aveva erroneamente dichiarato la contumacia di [OSCURATO:PERSONA]) e dallo stesso giudice dell’esecuzione. Sotto altro profilo, viene contestato il giudizio sull’abuso della tutela processuale imputato alla società ricorrente, dovendosi, al contrario, ricercare le ragioni del ricorso alla giurisdizione, oltre che nell’errore del giudice, nel contegno inadempiente e litigioso dei debitori. 2.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle preleggi e dell’abrogato art. 385 cod. proc. civ.. La società ricorrente deduce che indebitamente, nella liquidazione equitativa della somma oggetto della condanna ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., la Corte di merito avrebbe richiamato l’art. 385 dello stesso codice, il quale, essendo stato abrogato dalla legge n. 69 del 2009, non avrebbe potuto essere applicato. 2.3. Con il terzo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso, nonché «insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia e delle prove». La banca ricorrente deduce che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto del grave inadempimento e della litigiosità dei debitori, quale fatto storico la cui debita valutazione avrebbe dovuto indurlo a disporre la compensazione delle spese.[OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17641/2021 A.C. 07.03.2023 Numero sezionale 780/2023 N. R.G. 17641/2021 Numero di raccolta generale 13266/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Viene, inoltre, dedotta l’applicazione “distorta” dell’art.96 cod. proc. civ., sul rilievo che, per un verso, la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che le azioni poste in essere dalla creditrice erano state la legittima conseguenza del grave inadempimento dei debitori, mentre, per altro verso, sarebbe stato indebitamente premiato il contegno dilatorio di questi ultimi, i quali si erano avvalsi dello strumento del contenzioso proprio al fine di procrastinare l’adempimento. 3. I motivi – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono manifestamente infondati. 3.1. In primo luogo, va ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte – che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice d’appello che – come nella fattispecie –, rilevata l’erroneità della dichiarazione di contumacia della parte pacificamente vittoriosa nel primo grado di giudizio, le riconosca il diritto ad essere rimborsata dalla controparte soccombente delle spese del grado medesimo, oltre [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f A.C. 07.03.2023 Numero registro generale 17641/2021 N. R.G. 17641/2021 Numero sezionale 780/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13266/2023 Data pubblicazione 15/05/2023 che di quelle del grado d’appello instaurato al fine di ottenere tale riconoscimento. 3.2. In secondo luogo, deve osservarsi che, in conformità con quanto questa Corte ha tradizionalmente affermato in riferimento alla domanda risarcitoria di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. (cfr., ad es., Cass. 12/01/2010, n. 327 e Cass. 29/09/2016, n. 12298), anche con riguardo alla domanda di pagamento di una somma equitativamente determinata, contemplata dal terzo comma della stessa disposizione, deve ritenersi che l’accertamento dei presupposti della condanna (consistenti sostanzialmente nell’uso abusivo e distorto del mezzo processuale: Cass. 30/09/2021, n. 26545) implica un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione risponde ad esatti criteri logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha debitamente motivato il proprio apprezzamento, ritenendo sussistente l’abuso della tutela processuale da parte della società appellata, desumibile dalla circostanza che essa aveva resistito ad un appello manifestamente fondato, aveva sollevato questioni di inammissibilità destituite di fondamento ed aveva, sempre infondatamente, dedotto il carattere abusivo del contegno processuale dell’appellante. La statuizione non può dunque essere censurata né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto il profilo del vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. 3.3. In terzo luogo, infine, deve escludersi che, evocando il parametro dell’art. 385 cod. proc. civ. in funzione della determinazione equitativa della somma oggetto della condanna per abuso del processo, la Corte territoriale abbia indebitamente fatto applicazione di una norma abrogata. Il giudice del merito, al contrario, ha applicato l’art. 96 terzo comma, cod. proc. civ, introdotto, dalla legge n. 69 del 2009, proprio [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f A.C. 07.03.2023 Numero registro generale 17641/2021 N. R.G. 17641/2021 Numero sezionale 780/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13266/2023 Data pubblicazione 15/05/2023 in sostituzione dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ, simultaneamente abrogato, in funzione della generalizzazione di una forma di tutela applicabile, per l’innanzi, solo nel giudizio di legittimità. Il limite contemplato dalla regola abrogata in relazione all’ammontare della somma liquidabile è stato tenuto presente esclusivamente quale non irragionevole parametro di riferimento della liquidazione equitativa in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta. Pertanto, non è stata data applicazione ad una norma ormai abrogata, ma se ne è applicata una vigente, sia pure adottando, per la sua applicazione, tra tutti quelli possibili, un criterio di liquidazione che solo accidentalmente – ma legittimamente – coincide con quello non più espressamente previsto dalla norma abrogata. Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell’art. 15 delle preleggi, mentre la violazione dell’art. 385 cod. proc. civ., parimenti denunciata, non è neppure astrattamente ipotizzabile, proprio in ragione della circostanza che questa norma non fa più parte dell’ordinamento. 4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. deve essere rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (unica parte controricorrente) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. La manifesta fondatezza delle difese del controricorrente, parte vittoriosa, impone l’applicazione dell’aumento fino ad un terzo del compenso da liquidare (art. 4, comma 8, d.m. n. 55 del 2014). Non vi è luogo a provvedere, invece, sulle spese relative ai rapporti processuali intercorsi tra la società ricorrente e gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che non hanno svolto difese in sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f
Sentenza Cassazione n. 13266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris