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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1975

Cassazione n. 28246/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1975 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 22 settembre 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Nando M(3daffari per più delitti di bancarotta fraudolenta e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché generico, avendo la Corte di merito adeguatamente ed ampiamente motivato mentre il ricorrente concentra la sua attenzione solo su alcuni sporadici della motivazione della sentenza di secondo grado, omettendo di confrontarsi con gli altri; - che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in modo adeguato e giuridicamente corretto sul punto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1975 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 22 settembre 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Nando M(3daffari per più delitti di bancarotta fraudolenta e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché generico, avendo la Corte di merito adeguatamente ed ampiamente motivato mentre il ricorrente concentra la sua attenzione solo su alcuni sporadici della motivazione della sentenza di secondo grado, omettendo di confrontarsi con gli altri; - che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in modo adeguato e giuridicamente corretto sul punto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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