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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32288/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1916/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del collegio di liquidazione, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA n. 3279/02/2020, depositata in data 15/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con avviso di accertamento n.

TYX03A502126/2011, emesso per l’anno d’imposta 2008 e notificato in data 10/08/2011, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina accertava nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione un’integrazione IRAP per la somma di € 13.133,00.

2. Avverso l’avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Messina; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La predetta C.t.p., con sentenza n. 271/13/13, resa il 26/02/2013 e depositata il 7/05/2013, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina dinanzi la C.g.t. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 3279/2020, emessa in data 09/06/2020 e depositata il 15/06/2020, la predetta C.g.t. accoglieva l’impugnazione, confermando il citato avviso di accertamento.

6. Avverso quest’ultima sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

7. Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 22/03/2025 e il contribuente presentava istanza di decidere la causa.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025, per la quale il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «nullità assoluta della sentenza impugnata, per evidente erroneità della motivazione in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il ricorrente deduce che i giudici d’appello hanno ritenuto legittimo il disconoscimento dell’esenzione IRAP, già concessa, di cui all’art. 15 della l. regionale Sicilia n. 21/2003, effettuato dall’Agenzia delle entrate sulla base di presupposti non veritieri, ossia di una errata lettura dei documenti prodotti agli atti del giudizio: hanno, infatti, ritenuto che l’[OSCURATO:SOCIETA] versasse in condizioni di difficoltà economiche sulla base della lettura del passivo dell’ente risultante dai bilanci in atti, senza considerare le voci attive, pur presenti, idonee a dimostrare una condizione economica florida.

Considerando la predetta errata valutazione ed il fatto che l’esenzione IRAP in discussione, secondo l’art. 1 della decisione del 7/02/2007 della Commissione europea e la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 290 del 12.10.2007 costituisce un aiuto di Stato concesso sotto forma di agevolazione fiscale, i giudici d’appello hanno erroneamente concluso per la legittimità dell’avviso di accertamento in contestazione.

2. Il predetto motivo è inammissibile.

2.1. È infatti inammissibile il motivo di ricorso percassazione con il quale la sentenza impugnata venga formalmente censurata per vizio di motivazione, qualora esso intenda far valere in realtà la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice, al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti delgiudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi diprova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione dellevalutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed alle finalità delgiudizio di cassazione (Cass. 26/03/2010 n. 7394 (Rv. 612747 - 01).

2.2. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale quando la censura è intesa, al di là degli schermi espressivi impiegati, a dimostrare il vizio di violazione di legge attraverso la mediazione di un fatto che si assuma non correttamente apprezzato, oltre ad essere estranea al paradigma logico sotteso dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “trasmoda in una critica di puro merito, come tale eccedente i limiti che l’ordinamento fissa per il giudizio di cassazione” (Cass. 06/02/2025 n. 2961 (Rv.673975 - 01).

In sostanza è inammissibile il motivo che miri a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758), ciò che accade quando si voglia demandare a questa Corte nonl’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315) e sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).

2.3. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente deduce solo formalmente la “nullità assoluta della sentenza impugnata per evidente erroneità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, sindacando, invece, nemmeno velatamente, la lettura dei suoi bilanci effettuata dalla C.t.r. della Sicilia nell’impugnata sentenza.

I predetti giudici hanno, infatti, evidenziato che sono risultate “dall’esame dei bilanci riportati nella dichiarazione dei redditi della stessa ATO perdite” e che queste erano “consistenti nel loro ammontare e ricorrenti nei diversi anni, come tali conducenti ad identificare l’ATO come soggetto in difficoltà economiche”, concludendo per l’insussistenza del diritto della ricorrente di beneficiare dell’invocata esenzione IRAP di cui agli artt. 14, 15 e 16 della l. della Regione Sicilia n. 21/2003, in quanto configurante, secondo l’art. 1 della decisione della Commissione europea del 7 febbraio 2007, n. 498 (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 185 del 17 luglio 2007, serie L) e la connessa risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/10/2007 n. 290, un aiuto di Stato destinato ad alterare, data la condizione di difficoltà economica dell’ente, il mercato comune e la libera concorrenza.

A fronte della predetta lettura delle prove documentali emergenti dagli atti effettuata nell’impugnata sentenza, che riporta le motivate considerazioni in merito alla valutazione dei dati di bilancio della ricorrente, quest’ultima contrappone, quindi, una propria nuova ponderazione di quel materiale probatorio, sollecitando questa Corte a farla propria.

La ricorrente chiede in sostanza una nuova valutazione delle predette risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere sia i fatti acclarati e le vicende processuali, sia gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e censurati al solo fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al Giudice di legittimità (Cass., SS.UU., sent. n. 34476/2019).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile non sussistendo, per le ragioni sopra esposte, alcuna patologia della motivazione dell’impugnata sentenza che possa determinarne la nullità in ragione dei parametri di cui a Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053.

4. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

4.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento in favore della controricorrente di somme, anch’esse liquidate in dispositivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 1.150,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1916/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del collegio di liquidazione, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA n. 3279/02/2020, depositata in data 15/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con avviso di accertamento n. TYX03A502126/2011, emesso per l’anno d’imposta 2008 e notificato in data 10/08/2011, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina accertava nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione un’integrazione IRAP per la somma di € 13.133,00. 2. Avverso l’avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Messina; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La predetta C.t.p., con sentenza n. 271/13/13, resa il 26/02/2013 e depositata il 7/05/2013, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina dinanzi la C.g.t. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 5. Con sentenza n. 3279/2020, emessa in data 09/06/2020 e depositata il 15/06/2020, la predetta C.g.t. accoglieva l’impugnazione, confermando il citato avviso di accertamento. 6. Avverso quest’ultima sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 7. Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 22/03/2025 e il contribuente presentava istanza di decidere la causa. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025, per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che 1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «nullità assoluta della sentenza impugnata, per evidente erroneità della motivazione in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il ricorrente deduce che i giudici d’appello hanno ritenuto legittimo il disconoscimento dell’esenzione IRAP, già concessa, di cui all’art. 15 della l. regionale Sicilia n. 21/2003, effettuato dall’Agenzia delle entrate sulla base di presupposti non veritieri, ossia di una errata lettura dei documenti prodotti agli atti del giudizio: hanno, infatti, ritenuto che l’[OSCURATO:SOCIETA] versasse in condizioni di difficoltà economiche sulla base della lettura del passivo dell’ente risultante dai bilanci in atti, senza considerare le voci attive, pur presenti, idonee a dimostrare una condizione economica florida. Considerando la predetta errata valutazione ed il fatto che l’esenzione IRAP in discussione, secondo l’art. 1 della decisione del 7/02/2007 della Commissione europea e la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 290 del 12.10.2007 costituisce un aiuto di Stato concesso sotto forma di agevolazione fiscale, i giudici d’appello hanno erroneamente concluso per la legittimità dell’avviso di accertamento in contestazione. 2. Il predetto motivo è inammissibile. 2.1. È infatti inammissibile il motivo di ricorso percassazione con il quale la sentenza impugnata venga formalmente censurata per vizio di motivazione, qualora esso intenda far valere in realtà la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice, al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti delgiudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi diprova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione dellevalutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed alle finalità delgiudizio di cassazione (Cass. 26/03/2010 n. 7394 (Rv. 612747 - 01). 2.2. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale quando la censura è intesa, al di là degli schermi espressivi impiegati, a dimostrare il vizio di violazione di legge attraverso la mediazione di un fatto che si assuma non correttamente apprezzato, oltre ad essere estranea al paradigma logico sotteso dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “trasmoda in una critica di puro merito, come tale eccedente i limiti che l’ordinamento fissa per il giudizio di cassazione” (Cass. 06/02/2025 n. 2961 (Rv.673975 - 01). In sostanza è inammissibile il motivo che miri a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758), ciò che accade quando si voglia demandare a questa Corte nonl’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315) e sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097). 2.3. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente deduce solo formalmente la “nullità assoluta della sentenza impugnata per evidente erroneità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, sindacando, invece, nemmeno velatamente, la lettura dei suoi bilanci effettuata dalla C.t.r. della Sicilia nell’impugnata sentenza. I predetti giudici hanno, infatti, evidenziato che sono risultate “dall’esame dei bilanci riportati nella dichiarazione dei redditi della stessa ATO perdite” e che queste erano “consistenti nel loro ammontare e ricorrenti nei diversi anni, come tali conducenti ad identificare l’ATO come soggetto in difficoltà economiche”, concludendo per l’insussistenza del diritto della ricorrente di beneficiare dell’invocata esenzione IRAP di cui agli artt. 14, 15 e 16 della l. della Regione Sicilia n. 21/2003, in quanto configurante, secondo l’art. 1 della decisione della Commissione europea del 7 febbraio 2007, n. 498 (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 185 del 17 luglio 2007, serie L) e la connessa risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12/10/2007 n. 290, un aiuto di Stato destinato ad alterare, data la condizione di difficoltà economica dell’ente, il mercato comune e la libera concorrenza. A fronte della predetta lettura delle prove documentali emergenti dagli atti effettuata nell’impugnata sentenza, che riporta le motivate considerazioni in merito alla valutazione dei dati di bilancio della ricorrente, quest’ultima contrappone, quindi, una propria nuova ponderazione di quel materiale probatorio, sollecitando questa Corte a farla propria. La ricorrente chiede in sostanza una nuova valutazione delle predette risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere sia i fatti acclarati e le vicende processuali, sia gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e censurati al solo fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al Giudice di legittimità (Cass., SS.UU., sent. n. 34476/2019). 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile non sussistendo, per le ragioni sopra esposte, alcuna patologia della motivazione dell’impugnata sentenza che possa determinarne la nullità in ragione dei parametri di cui a Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053. 4. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 4.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento in favore della controricorrente di somme, anch’esse liquidate in dispositivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 1.150,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella m
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