CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36666/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15354/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi sei di reclusione (pena sospesa subordinatamente al risarcimento del danno in favore della parte civile) per il reato di insolvenza fraudolenza, deducendo erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata modifica della statuizione in punto di sospensione condizionale della pena in considerazione dello stato di indigenza dell' imputato. 2. La parte civile ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese del grado. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tutte le censure proposte sono generiche, aspecifiche, meramente reiterative di profili già disattesi dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondate. La corte di appello, con una motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche, ha correttamente argomentato quanto al diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche valorizzando la "condotta spregiudicata" dell'imputato nonché relativamente al rigetto del motivo afferente la sospensione condizionale della pena, rilevando, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, che l'imputato non aveva in alcun modo comprovato il suo stato di indigenza. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro duemilacinquanta (2.050,00), oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza .e difesa sostenute ne.I presente giudizio dalla parte civile Stuffer.Nadia che liquida in complessivi euro duemilacinquanta (2.050,00), oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il pr