CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2026
Cassazione n. 15787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette le conclusioni e la nota spese depositate in data 8 febbraio 2026 nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo A) dell'imputazione, con particolare riferimento alla mancata e/o erronea valutazione degli elementi di prova e alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di violenza privata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la doglianza relativa alla mancata e/o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio, con specifico riferimento all'esame della parte civile, non è consentita in questa sede perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, hanno esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, è manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato - peraltro in accoglimento dello specifico motivo proposto nell'atto di appello - come le condotte aggressive e violente descritte al capo A) della rubrica dovessero ritenersi assorbite nella fattispecie di reato di ricettazione, rappresentando le prime le modalità esecutive con cui l'imputato, costringendo la persona offesa a corrispondergli reiteratamente dei vantaggi patrimoniali, si è procurato un ingiusto profitto con altrui danno (di veda pagina 4 della sentenza impugnata);che parimenti infondati risultano i rilievi difensivi finalizzati a rappresentare una possibile riqualificazione del fatto nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dovendo a tale riguardo ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto di estorsione si caratterizzi rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice; qualora, invece, l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (cfr. Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Marsala, Rv. 244160 - 01), come correttamente rilevato dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; l'imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rwp0,91-rt'TA 30,4PR 2026