CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 40694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione Misure di prevenzione in data 27/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento n. 120/93 Provv. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di prevenzione dispose l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], classe '50, della misura di prevenzione della sorvegllianza speciale di pubblica sicurezza nonché della confisca di diversi beni, tra i quali un terreno coltivato a uliveto con fabbricato rurale, censito al n.c.t. del comune di Cittanova (partita n. 10996, foglio 22, particelle 15 e 16), di cui era formalmente proprietaria la sorella del proposto, [OSCURATO:PERSONA], in virtù di atto di acquisto da [OSCURATO:PERSONA] a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; immobile che però, secondo il Giudice della prevenzione, doveva, in realtà, ritenersi nella disponibilità del proposto, \\3;'^ tenuto conto della «palese sperequazione» tra i redditi dichiarati e le acquisizioni immobiliari e mobiliari effettuata dai proposti (oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], marito dell'odierna ricorrente), tenuto conto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che egli non era stato mai impegnato in alcuna stabile attività lavorativa, né era stata chiarita la provenienza dei capitali iniziali da lui utilizzati per le acquisizioni successive. Il provvedimento di confisca fu, poi, confermato con successivo decreto n. 54/97, emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 112/94 R.G.M.P. Nel frangente, il Giudice di secondo grado diede atto dell'elevato valore del complesso in questione e dell'assoluta mancanza di redditi leciti del proposto idonei a giustificarne l'acquisto, da ciò traendo il convincimento che si trattasse di beni acquisiti mediante il reimpiego di proventi di illecita provenienza. 1.1. In data 6/04/2014 [OSCURATO:PERSONA] propose davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di prevenzione, un'istanza ch revoca del decreto di confisca in relazione al predetto bene immobile. La richiesta, qualificata come incidente di esecuzione in quanto ella non aveva partecipato al procedimento di prevenzione, fu, però, rigettata dal Tribunale reggino. Secondo il Collegio, infatti, non era stato provato quanto dedotto dalla Versace in ordine alla provenienza della provvista utilizzata per acquistare il terreno, dato che la dazione della somma di 29 milioni di lire da parte della suocera, [OSCURATO:PERSONA], asseritamente utilizzata per l'acquisto, risultava da una mera dichiarazione della donante, senza alcun riscontro documentale. Inoltre, la provvista utilizzata per l'edificazione del fabbricato - il cui valore superava quello del terreno, sicché il bene doveva essere confiscato per l'intero in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità - appariva sproporzionata rispetto alla capacità reddituale degli occupanti, sicché essa doveva ritenersi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], quale provento di illecita provenienza, non essendo il proposto mai stato impegnato in alcuna stabile attività lavorativa. Inoltre, dovevano ritenersi generiche le dichiarazioni provenienti da vicini e conoscenti in ordine alla non riconducibilità del fabbricato allo stesso Versace, fermo restando che le stesse dovevano ritenersi «in ogni caso superate dalle risultanze del verbale di esecuzione del sequestro di prevenzione». La successiva impugnazione, riqualificata dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, fu dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. 1.2. Il 27/09/2018 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un nuovo incidente di esecuzione diretto a ottenere la revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, attraverso la prospettazione di una «prova nuova» consistente nella dimostrazione, offerta attraverso una consulenza contabile redatta dal dott.\O`-‘ [OSCURATO:PERSONA], della disponibilità, in capo ai genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della provvista economica necessaria a mutare l'originaria consistenza degli immobili che erano stati sottoposti a confisca. Secondo quanto, inoltre, dedotto, nell'originario giudizio di prevenzione non sarebbe stata accertata né la capacità economica dei coniugi Versace/Salvatore, né l'epoca di costruzione degli immobili, che in realtà sarebbero stati realizzati anteriormente all'accertata pericolosità sociale del proposto. Infine, sono state dedotte ulteriori prove nuove, costituite dalle sommarie informazioni rese da alcuni soggetti escussi dalla difesa, secondo i quali Versace si era trasferito dall'immobile oggetto di confisca sin dal 1987. 1.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo che non fossero stati dedotti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in precedenza. 1.4. In data 28/05/2019, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di inammissibilità; e con ordinanza n. 31212/2020 del 18/09/2020 la Suprema Corte ha riqualificato l'impugnazione come ricorso in appello, trattandosi di decisione emessa in riferimento alla disciplina dettata, in materia di revoca ex tunc della misura di prevenzione, dall'art. 1, legge n. 1423 del 1956. 1.5. Con decreto in data 27/01/2023, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione Misure di prevenzione ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca dell'immobile disposta con decreto n. 120/1993 nei confronti cli [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] abbia rigettato l'istanza di revoca della confisca sulla base di una erronea interpretazione del concetto di «prova nuova», nella specie consistente in una consulenza fondata su documenti mai prodotti nel giudizio di prevenzione, che la ricorrente sarebbe stata nell'impossibilità di dedurre in precedenza. Secondo la difesa, invero, detto concetto sarebbe corrispondente a quello previsto nel procedimento di revisione ex artt. 630 e ss. cod. proc. pen., sicché sarebbero «prove nuove» anche quelle acquisite ma non valutate, neppure in maniera implicita, nell'originario procedimento, indipendentemente dal comportamento colposo eventualmente tenuto dal proposto, che non le abbia dedotte nel corso di esso. In questa prospettiva, la consulenza contabile redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], ricostruttiva delle attività economiche e finanziarie della richiedente e del suo nucleo familiare di origine, sarebbe stata prodotta in sede di revocazione in ragione della materiale impossibilità di farlo precedentemente, non essendo [OSCURATO:PERSONA] intervenuta nell'originaria procedura di prevenzione. Ed erronea sarebbe la valutazione compiuta dal Giudice di merito circa il suo carattere di novità, che riguarderebbe non la consulenza in quanto tale, bensì la ricostruzione patrimoniale dalla stessa scaturita e, soprattutto, i dati di bilancio ad essa allegati e mai valutati nel procedimento di prevenzione. Infatti, nel corso di esso il Collegio si sarebbe soffermato sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai stato impegnato in una stabile e redditizia attività lavorativa e che non fosse mai stata chiarita la provenienza dei capitali iniziali utilizzati per i singoli investimenti; senza che esso avesse posto alla sua attenzione alcun elemento relativo alla reale capienza patrimoniale della famiglia di origine e, in particolare, dei genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della sorella Vincenza, ai fini della individuazione della provvista utilizzata per la ristrutturazione del fabbricato adibito a civile abitazione. Quanto, poi, alla mancata produzione dei contenuti della consulenza nel corso dell'originario giudizio di prevenzione, la mancata partecipazione ad esso da parte di [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe consentito di rinvenire i mezzi per dimostrarli. Né rileverebbe la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero partecipato (quali terzi) al procedimento applicativo della misura patrimoniale e che, dunque, i dati contabili che li riguardavano fossero ben conoscibili da costoro, posto che la mancata partecipazione ad esso da parte di [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe consentito di rinvenirli prima della recente istanza di revocazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606,, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. con riferimento all'assenza di motivazione relativamente alle doglianze difensive circa la mancanza dei presupposti per l'adozione della misura ablativa. In particolare, benché la difesa avesse precisato che la mancata produzione dei dati patrimoniali nel giudizio originario non potesse essere addebitata alla Versace, non potendo la negligenza del proposto e dei terzi interessati riverberarsi sul requisito della novità della consulenza contabile e che anche in occasione dell'incidente di esecuzione ella non era stata nelle condizioni di proporre gli elementi probatori successivamente dedotti mediante la consulenza tecnica, attestante la piena capacità economica di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla realizzazione degli immobili oggetto di confisca e che questi ultimi non fossero in uso a [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato non avrebbe reso motivazione alcuna rispetto a quanto dedotto, con conseguente violazione della citata disposizione codicistica. In particolare, la Corte di appello non avrebbe considerato che, dal 1973 i componenti del nucleo familiare avrebbero avuto un reddito complessivo superiore al reddito medio desumibile dei dati ISTAT; e che i coniugi Versace avrebbero ottenuto due finanziamenti bancari di 24.000.000 lire nell'ottobre 1974 e di 563.000.000 lire il 1.6/04/1982. Ciò che unitamente alla consulenza ingegneristica inerente al cosi:o di costruzione e all'epoca di realizzazione degli immobili in confisca, avrebbe dovuto condurre a sovvertire le determinazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], acriticamente confermate senza indicare il percorso logico-giuridico seguito. Sotto altro profilo, la difesa si duole della mancata risposta, da parte del Collegio di appello, in relazione alla prospettata sufficienza della mera allegazione di fatto, di situazioni o eventi idonei a indicare la lecita provenienza dei beni, anche alla luce dell'impossibilità di richiedere la prova documentale di acquisti avvenuti in un'epoca nella quale le prassi di pagamento privilegiavano il trasferimento per contanti, nel quadro di una generale ampiezza, riconosciuta dalla giurisprudenza, degli strumenti probatori fruibili dal terzo interessato per sovvertire la presunzione relativa di fittizia intestazione di beni. 3. In data 13/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente osservato che [OSCURATO:PERSONA] era rimasta estranea al procedimento di prevenzione che aveva condotto alla confisca dell'immobile di cui assume essere la proprietaria esclusiva, non essendo stata citata ritualmente nel relativo giudizio. Correttamente, dunque, il Tribunale reggino aveva qualificato come incidente di esecuzione la sua originaria richiesta di revoca della misura ablativa, avuto riguardo al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575 deve essere riconosciuta soltanto a colui il quale abbia partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, mentre il terzo interessato che non vi abbia partecipato può fare valere l'inefficacia, nei suoi confronti, della confisca mediante incidente di esecuzione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956 - 01). Altrettanto condivisibilmente, una volta che l'incidente di esecuzione è stato deciso con pronuncia non più soggetta a impugnazione, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata assimilata a quella di coloro i quali avevano, invece, partecipato all'originario giudizio di prevenzione, sicché la nuova richiesta intesa a ottenere la revoca della confisca è stata assoggettata al regime dettato dall'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, che subordina l'istanza caducatoria alla sussistenza di elementi nuovi. Diversamente opinando, al terzo interessato che non abbia partecipato al giudizio di prevenzione sarebbe sempre consentito proporre nuovi incidenti di esecuzione anche rispetto a circostanze o argomenti privi di qualunque elemento di novità, con l'unico limite costituito dal fatto che non venga riproposta la stessa domanda, secondo la previsione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e ciò a discapito di evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici. 3. L'art. 28, d.lgs. n. 150 del 2011, rubricato «revocazione della confisca», stabilisce che la relativa richiesta può essere presentata, nelle forme previste dagli artt. 630 e seguenti cod. proc. pen., al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura: «a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in nodo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato» (comma 1). Inoltre, la richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi indicati, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile (comma 3). Ciò significa che il richiedente deve indicare quando abbia acquisito contezza di una delle situazioni che lo legittimano alla relativa istanza e, nel caso in cui il termine semestrale sia decorso, deve indicare anche per quale ragione a lui non imputabile tale termine non sia stato rispettato. 3.1. Quanto all'ipotesi, qui in rilievo, nella quale la richiesta di revocazione sia stata presentata in ragione della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di una tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01). Ciò in quanto la revoca ex art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come la revocazione prevista dall'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non possono costituire lo strumento per riaprire il procedimento di prevenzione ormai concluso in ragione dell'allegazione di prove che il proposto e i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto allegare tempestivamente. Tale soluzione si impone sia per la previsione di un termine massimo, a pena di inammissibilità, per la richiesta di revocazione della confisca definitiva; sia per il ricorso, da parte del legislatore, a termini specifici, quali quello di «scoperta di prove nuove decisive», incompatibile con un precedente comportamento privo dell'ordinaria diligenza da parte dell'interessato o con un suo atteggiamento meramente omissivo, dovendo la mancata deduzione essere riferibile all'impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una «causa a lui non imputabile». 3.2. Dunque, la tesi difensiva, già prospettata in occasione del giudizio di merito e ribadita con l'odierno ricorso, secondo cui nella nozione di «prova nuova» andrebbero incluse anche le prove acquisite e non valutate, nonché quelle deducibili, ma non dedotte, si pone in irriducibile contrasto con l'indicazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, di tal che la relativa prospettazione deve ritenersi manifestamente infondata in quanto contraddetta da un ormai consolidato indirizzo interpretativo di segno opposto. 4. Tanto premesso, va ulteriormente rilevato che l'elemento probatorio asseritamente «nuovo» è stato identificato dal ricorso nei documenti utilizzati dal consulente di parte per dimostrare che la condizione economica dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello Biagio era compatibile con la realizzazione degli immobili presenti sul fondo alla stessa intestato e sottoposti alla confisca di cui si chiede la revocazione: documenti quali la consulenza ingegneristica inerente al costo di costruzione e all'epoca di realizzazione degli immobili; i certificati di residenza e di famiglia; gli atti inerenti alla ditta intestata ai genitori dell'istante; le dichiarazioni dei redditi dei predetti. 4.1. Tali documenti, tuttavia, secondo quanto riportato nel provvedimento oggi impugnato sarebbero preesistenti all'incidente di esecuzione, di tal che essi ben avrebbero potuto essere allegati alla prima istanza di revoca da parte della terza interessata, presentata nel 2014. Sul punto, la difesa ha dedotto che essi, afferendo alla posizione di altri soggetti ed essendo, quindi, nella disponibilità degli stessi, non avrebbero potuto essere utilizzati prima dall'odierna ricorrente. Tuttavia, tale prospettazione, essenziale per evitare di incorrere nella sanzione di inammissibilità, risulta solo genericamente articolata, fondandosi su una vaga e del tutto indimostrata affermazione circa le differenti prassi nei pagamenti all'epoca seguite, la quale peraltro non spiega in che modo la difficoltà di reperire la documentazione sarebbe ora venuta meno; e non emergendo nemmeno, dall'odierno ricorso, l'epoca in cui essi sarebbero pervenuti alla parte privata. 9/- 4.2. Ma soprattutto, e il rilievo assume un carattere decisivo, detti documenti sono funzionali, nella prospettazione difensiva, a un mutamento radicale della causa petendi, di cui il decreto impugnato ha affermato, tutt'altro che illogicamente, l'evidente strumentalità. Invero, mentre il petitum, consistente nell'adozione di un provvedimento che disponga la caducazione della statuizione di confisca, è rimasto sostanzialmente identico, la relativa causa petendi, costituita dalle ragioni in fatto e in diritto che fondano la pretesa della terza interessata, è stata sottoposta a un singolare mutamento. Mentre in sede di incidente di esecuzione, la richiesta era stata fondata sui principi in materia di accessione, affermando che la titolarità del fondo, acquistato grazie alla donazione di una somma in denaro da parte della suocera, avrebbe determinato la proprietà anche sulle opere edificatorie sullo stesso realizzate (superficies solo caedit), la richiesta di revocazione ha completamente mutato la prospettiva giuridico-fattuale dellla pretesa azionata. Dinnanzi alla condivisibile applicazione, da parte della Corte di appello, del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886 - 01), secondo cui la confisca di un edificio si estende alle pertinenze dell'edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima, la richiesta di revocazione ha modificato radicalmente la causa petendi, cercando di argomentare la fallacia del giudizio di riferibilità dell'acquisito agli illeciti profitti conseguiti da [OSCURATO:PERSONA], introducendo, per la prima volta, la versione secondo cui le opere avrebbero potuto essere realizzate con le risorse messe a disposizione dei genil:ori della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o finanche con quelle dello stesso proposto, che si asserisce essere niente affatto sproporzionate al valore di esse. Ma è evidente che una siffatta operazione non può consentirsi, dal momento che, diversamente, la revocazione perderebbe il suo carattere di strumento eccezionale di impugnazione destinato a essere esercitato quando la parte venga a conoscenza di circostanze alla stessa ignote e suscettibili di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, per diventare il comodo veicolo di callide manovre difensive da realizzare attraverso una parcellizzazione delle proprie legittime ragioni, in una sequenza potenzialmente inesauribile di nuove istanze. Ciò che non può ammettersi in termini generali e taritomeno nel caso in esame, atteso che la odierna prospettazione difensiva sottende che, del tutto inverosimilmente, [OSCURATO:PERSONA], non avendo mai dedotto prima la circostanza, non fosse a conoscenza del fatto che i lavori di realizzazione delle opere edili sul fondo di sua proprietà fossero stati finanziati dai genitori o dal fratello. 4.3. In ogni caso, l'ordinanza ha posto in rilievo come non potessero considerarsi quali elementi nuovi le dichiarazioni testimoniali rese da conoscenti e u1J-- da vicini di casa dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al tempo della disponibilità dei beni, essendosi al cospetto di prove preesistenti al primo incidente di esecuzione, già prese in esame in quel frangente e ritenute «generiche in quanto non circostanziate anche temporalmente». 5. Manifestamente infondata è, poi, la censura di omessa motivazione svolta con il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta la mancata risposta in relazione ad alcune osservazioni critiche che, se debitamente considerate, avrebbero consentito di superare la presunzione di fittizia intestazione. Al contrario, la Corte territoriale ha avuto cura di mettere in evidenza come gli elementi dedotti fossero inidonei a dimostrare la mancanza dei presupposti della confisca. Sul punto, il ricorso si configura come meramente reiterativo e non fornisce alcuna risposta alla considerazione svolta dalla Corte di appello in ordine alla insufficienza delle risorse nella disponibilità dei due genitori rispetto al costo di costruzione del solo fabbricato principale insistente sui terreni confiscati, stimato dallo stesso consulente di parte in 180-200.000.000 lire, al lordo dei costi di mantenimento del nucleo familiare di origine, avendo [OSCURATO:PERSONA] dichiarato, prima del decreto di sequestro, redditi per 5.203.000 lire, relativamente al solo 1995, e la Salvatore redditi complessivi per poco più di 110.000.000 di lire. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in f