Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23276/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 JOZALD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio all'esito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 5 ottobre 2021 n. 38383, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Velletri in data 27 febbraio 2020, riducendo le pene inflitte e confermando il giudizio di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale continuata e lesioni aggravate.

1.1. All'imputato era stato contestato di essersi opposto con violenza (cagionando così anche lesioni personali) a militari in servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica di Velletri, che dovevano compiere un atto del loro ufficio per verificare le riprese eseguite indebitamente dal Rakaj all'interno degli uffici giudiziari.

Era stata annullata la decisione di conferma della condanna, mancando la valutazione dei presupposti dell'eventuale scriminante ex art. 393 bis cod. pen. rispetto alle concrete modalità dell'intervento eseguito dai pubblici ufficiali (che avevano ingiunto la consegna del telefono cellulare dell'imputato, al fine di verificare se fossero state effettivamente eseguite delle riprese non consentite) e ai dati riguardanti il contenuto della memoria del telefono.

1.2. La sentenza impugnata, dopo aver dato atto dell'impossibilità di procedere alla verifica sull'apparato cellulare dell'imputato, che era stato restituito senza riuscire ad estrarre copia dei dati ivi conservati e non risultando la concreta possibilità di riottenere la disponibilità del bene, escludeva che nell'attività dei pubblici ufficiali potesse ravvisarsi alcun carattere di arbitrarietà, poiché in quella situazione il telefono nella disponibilità dell'imputato avrebbe potuto costituire corpo del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. sicché la richiesta di consegna dell'apparato non era né persecutoria né sproporzionata in relazione al contesto fattuale.

Escludeva, altresì, la configurabilità della scriminante nella forma putativa (che si sarebbe dovuta fondare sulle circostanze del non essere consentito in quella sede il sequestro - in difetto dei presupposti per procedere a perquisizione - e dell'assenza di un difensore che potesse assistere l'imputato), trattandosi di valutazioni sul rispetto di norme processuali che non competevano all'imputato.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermata insussistenza dell'elemento oggettivo della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen.

La sentenza aveva escluso l'arbitrarietà dell'atto dei pubblici ufficiali, mentre essa emergeva dall'insussistenza, nello specifico frangente, dei presupposti per procedere alla perquisizione dell'imputato e al sequestro conseguente del telefono, in difetto della flagranza di condotte di reato, oltre che per il mancato avviso al ricorrente in quello stesso contesto del diritto di farsi assistere da un difensore, come del resto richiesto dallo stesso imputato. o /

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermata insussistenza dell'elemento soggettivo della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen.

Dagli atti dell'istruttoria era emerso il difetto di prova che l'imputato avesse effettuato riprese non consentite negli uffici pubblici; l'imputato era stato fermato dai pubblici ufficiali mentre si dirigeva verso l'uscita dell'ufficio, senza che stesse compiendo alcuna attività illecita, e coloro che lo avevano fermato erano in abiti civili, sicché era legittima la convinzione dell'imputato che coloro i quali chiedevano la consegna del cellulare non fossero pubblici ufficiali (tanto che il sequestro era avvenuto successivamente, solo quando erano intervenuti militari in divisa).

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo al profilo dell'onere probatorio concernente il contenuto del telefono cellulare sequestrato.

La sentenza aveva affermato in modo errato che, per dimostrare la sussistenza della causa di non punibilità, era onere dell'imputato fornire una copia forense del telefono (che gli era stato restituito per l'impossibilità di estrarre i dati ivi contenuti per la presenza di un codice di blocco) in palese violazione dei principi costituzionali e sovranazionali che governano l'accertamento della responsabilità penale.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, accertata l'impossibilità di procedere all'attività materiale di verifica che era stata indicata come antecedente logico dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto insussistente la scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. sia per l'indimostrata arbitrarietà della condotta dei pubblici ufficiali, sia escludendo la configurabilità della scriminante nella forma putativa.

Riguardo ad entrambi i profili, la sentenza ha errato nell'applicazione delle regole di diritto alla fattispecie concreta: come già rilevato con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (pag. 4 della motivazione, § 3.), nelle circostanze di tempo e di luogo in cui era stato sollecitato l'intervento dei pubblici ufficiali dal funzionario della segreteria della Procura della Repubblica non erano ravvisabili i presupposti per procedere alla perquisizione del ricorrente (in difetto di elementi che, in quel momento, attestavano la commissione di un reato, condotta rimasta indimostrata anche all'esito del giudizio) e, quindi, al sequestro del telefono che era stato richiesto dagli agenti; è stato accertato, attraverso l'istruttoria svolta, che alla richiesta dell'imputato di essere assistito da un difensore a fronte dell'ingiunzione a consegnare il telefono, non era seguita alcuna attività da parte degli agenti per garantire il diritto riconosciuto dall'art. 356 cod. proc. pen.

Dunque, in difetto di elementi fattuali sufficienti per ipotizzare e individuare una possibile condotta di reato (solo supposta dal funzionario, che non era stato in grado di confermare nel corso del suo esame se l'imputato avesse effettivamente utilizzato il telefono per eseguire riprese non consentite di cose e luoghi), i pubblici ufficiali avevano posto in essere atti privi non solo del carattere della legittimità, ma di certo anche sproporzionati rispetto allo svolgimento degli accertamenti che potevano essere eseguiti in quella situazione (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 0).

Allo stesso modo, l'applicazione dei principi in materia di scriminante putativa sconta una lettura errata in diritto e non congruente con i dati processuali: pur mancando il dato probatorio del contenuto del telefono cellulare dell'imputato (circostanza fattuale che riguardava non già il tema della scriminante, ma semmai il presupposto dell'intervento dei pubblici ufficiali e, quindi, dell'elemento oggettivo del reato di resistenza ex art. 337 cod. pen.), il complesso delle circostanze fattuali rappresentate nelle emergenze processuali (che il ricorrente ha indicato specificamente a sostegno dei motivi di ricorso) delinea una situazione in cui l'imputato si era visto formulare ripetute richieste di consegna del proprio telefono cellulare, da parte di soggetti che agivano in abiti civili, senza dare corso alle richieste della parte di far intervenire il difensore (diritto che non può dirsi, come improvvidamente affermato dalla sentenza impugnata, non valutabile dall'imputato); contesto che plausibilmente avrebbe indotto ogni comune cittadino a ritenere di essere vittima di attività prevaricatrici, considerate le modalità di azione e l'oggetto della richiesta di consegna (in quanto contenente dati personali e riservati, rispetto ai quali si presume la necessità di un legittimo provvedimento che ne autorizzi la sottrazione al proprietario).

2. La rilevata assenza del carattere antigiuridico della condotta dell'imputato comporta, altresì, l'improcedibilità del delitto di lesioni (contestate come guarite in periodo non superiore a 20 giorni) per difetto di querela, poiché venendo meno l'antigiuridicità del reato-fine difetta il nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen., così come l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 bis cod. pen. (circostanze che rendevano il reato procedibile d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt.585 e 576 cod. pen.).

P.Q.M.

Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 JOZALD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio all'esito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 5 ottobre 2021 n. 38383, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Velletri in data 27 febbraio 2020, riducendo le pene inflitte e confermando il giudizio di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale continuata e lesioni aggravate. 1.1. All'imputato era stato contestato di essersi opposto con violenza (cagionando così anche lesioni personali) a militari in servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica di Velletri, che dovevano compiere un atto del loro ufficio per verificare le riprese eseguite indebitamente dal Rakaj all'interno degli uffici giudiziari. Era stata annullata la decisione di conferma della condanna, mancando la valutazione dei presupposti dell'eventuale scriminante ex art. 393 bis cod. pen. rispetto alle concrete modalità dell'intervento eseguito dai pubblici ufficiali (che avevano ingiunto la consegna del telefono cellulare dell'imputato, al fine di verificare se fossero state effettivamente eseguite delle riprese non consentite) e ai dati riguardanti il contenuto della memoria del telefono. 1.2. La sentenza impugnata, dopo aver dato atto dell'impossibilità di procedere alla verifica sull'apparato cellulare dell'imputato, che era stato restituito senza riuscire ad estrarre copia dei dati ivi conservati e non risultando la concreta possibilità di riottenere la disponibilità del bene, escludeva che nell'attività dei pubblici ufficiali potesse ravvisarsi alcun carattere di arbitrarietà, poiché in quella situazione il telefono nella disponibilità dell'imputato avrebbe potuto costituire corpo del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. sicché la richiesta di consegna dell'apparato non era né persecutoria né sproporzionata in relazione al contesto fattuale. Escludeva, altresì, la configurabilità della scriminante nella forma putativa (che si sarebbe dovuta fondare sulle circostanze del non essere consentito in quella sede il sequestro - in difetto dei presupposti per procedere a perquisizione - e dell'assenza di un difensore che potesse assistere l'imputato), trattandosi di valutazioni sul rispetto di norme processuali che non competevano all'imputato. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermata insussistenza dell'elemento oggettivo della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen. La sentenza aveva escluso l'arbitrarietà dell'atto dei pubblici ufficiali, mentre essa emergeva dall'insussistenza, nello specifico frangente, dei presupposti per procedere alla perquisizione dell'imputato e al sequestro conseguente del telefono, in difetto della flagranza di condotte di reato, oltre che per il mancato avviso al ricorrente in quello stesso contesto del diritto di farsi assistere da un difensore, come del resto richiesto dallo stesso imputato. o / 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermata insussistenza dell'elemento soggettivo della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen. Dagli atti dell'istruttoria era emerso il difetto di prova che l'imputato avesse effettuato riprese non consentite negli uffici pubblici; l'imputato era stato fermato dai pubblici ufficiali mentre si dirigeva verso l'uscita dell'ufficio, senza che stesse compiendo alcuna attività illecita, e coloro che lo avevano fermato erano in abiti civili, sicché era legittima la convinzione dell'imputato che coloro i quali chiedevano la consegna del cellulare non fossero pubblici ufficiali (tanto che il sequestro era avvenuto successivamente, solo quando erano intervenuti militari in divisa). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo al profilo dell'onere probatorio concernente il contenuto del telefono cellulare sequestrato. La sentenza aveva affermato in modo errato che, per dimostrare la sussistenza della causa di non punibilità, era onere dell'imputato fornire una copia forense del telefono (che gli era stato restituito per l'impossibilità di estrarre i dati ivi contenuti per la presenza di un codice di blocco) in palese violazione dei principi costituzionali e sovranazionali che governano l'accertamento della responsabilità penale. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, accertata l'impossibilità di procedere all'attività materiale di verifica che era stata indicata come antecedente logico dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto insussistente la scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. sia per l'indimostrata arbitrarietà della condotta dei pubblici ufficiali, sia escludendo la configurabilità della scriminante nella forma putativa. Riguardo ad entrambi i profili, la sentenza ha errato nell'applicazione delle regole di diritto alla fattispecie concreta: come già rilevato con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (pag. 4 della motivazione, § 3.), nelle circostanze di tempo e di luogo in cui era stato sollecitato l'intervento dei pubblici ufficiali dal funzionario della segreteria della Procura della Repubblica non erano ravvisabili i presupposti per procedere alla perquisizione del ricorrente (in difetto di elementi che, in quel momento, attestavano la commissione di un reato, condotta rimasta indimostrata anche all'esito del giudizio) e, quindi, al sequestro del telefono che era stato richiesto dagli agenti; è stato accertato, attraverso l'istruttoria svolta, che alla richiesta dell'imputato di essere assistito da un difensore a fronte dell'ingiunzione a consegnare il telefono, non era seguita alcuna attività da parte degli agenti per garantire il diritto riconosciuto dall'art. 356 cod. proc. pen. Dunque, in difetto di elementi fattuali sufficienti per ipotizzare e individuare una possibile condotta di reato (solo supposta dal funzionario, che non era stato in grado di confermare nel corso del suo esame se l'imputato avesse effettivamente utilizzato il telefono per eseguire riprese non consentite di cose e luoghi), i pubblici ufficiali avevano posto in essere atti privi non solo del carattere della legittimità, ma di certo anche sproporzionati rispetto allo svolgimento degli accertamenti che potevano essere eseguiti in quella situazione (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 0). Allo stesso modo, l'applicazione dei principi in materia di scriminante putativa sconta una lettura errata in diritto e non congruente con i dati processuali: pur mancando il dato probatorio del contenuto del telefono cellulare dell'imputato (circostanza fattuale che riguardava non già il tema della scriminante, ma semmai il presupposto dell'intervento dei pubblici ufficiali e, quindi, dell'elemento oggettivo del reato di resistenza ex art. 337 cod. pen.), il complesso delle circostanze fattuali rappresentate nelle emergenze processuali (che il ricorrente ha indicato specificamente a sostegno dei motivi di ricorso) delinea una situazione in cui l'imputato si era visto formulare ripetute richieste di consegna del proprio telefono cellulare, da parte di soggetti che agivano in abiti civili, senza dare corso alle richieste della parte di far intervenire il difensore (diritto che non può dirsi, come improvvidamente affermato dalla sentenza impugnata, non valutabile dall'imputato); contesto che plausibilmente avrebbe indotto ogni comune cittadino a ritenere di essere vittima di attività prevaricatrici, considerate le modalità di azione e l'oggetto della richiesta di consegna (in quanto contenente dati personali e riservati, rispetto ai quali si presume la necessità di un legittimo provvedimento che ne autorizzi la sottrazione al proprietario). 2. La rilevata assenza del carattere antigiuridico della condotta dell'imputato comporta, altresì, l'improcedibilità del delitto di lesioni (contestate come guarite in periodo non superiore a 20 giorni) per difetto di querela, poiché venendo meno l'antigiuridicità del reato-fine difetta il nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen., così come l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 bis cod. pen. (circostanze che rendevano il reato procedibile d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt.585 e 576 cod. pen.). P.Q.M. Annul
Sentenza Cassazione n. 23276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris