CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 novembre 2024
Cassazione n. 31916/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22526-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4836/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/03/2020 R.G.N. 3669/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22526/2020 Cron. Rep. Ud.06/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 23 luglio 2020, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Sorrento, avente ad oggetto l’annullamento del trasferimento dell’istante, dipendente dell’Ente originariamente addetta ai servizi demografici presso l’ufficio ragioneria del Dipartimento I, la declaratoria del diritto alla reintegrazione nella precedente posizione lavorativa con le mansioni di ufficiale di anagrafe e la condanna dell’Ente al risarcimento del danno biologico, morale e professionale da quantificarsi in separata sede; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto rilevare, ai fini di escludere il demansionamento lamentato dall’istante per comportare l’ufficio di nuova assegnazione minore complessità ed importanza inferiore al precedente e soprattutto per prescindere dalla valorizzazione delle attitudini professionali acquisite, la circostanza del possesso da parte dell’istante del medesimo inquadramento in C1, quale istruttore amministrativo, della dipendente cessata dal servizio la cui sostituzione era alla base del disposto trasferimento e ciò a motivo del carattere meramente formale del criterio dell’equivalenza delle mansioni richiesto dall’art. 52 d,lgs. n. 165/2001 ai fini della legittimità del trasferimento, per cui dovevano considerarsi insussistente il demansionamento ed infondate le pretese al reintegro nelle precedenti mansioni ed al risarcimento del danno; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Zanardelli, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Sorrento; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 4, lett. e), comma 5, lett. b) e comma 10 lett. b) della delibera n. 13 dell’ANAC [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 l. n. 190/2012, 52 d.lgs. n. 165/2001, 2697 e 2729 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’assunzione dell’invocata disciplina di cui alla l. n. 190/2012 quale criterio ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane erroneamente, qualificando legittima la rotazione sulla nuova posizione di soggetto privo delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, tenuto conto altresì del carattere demansionante della nuova posizione professionale che si assume provato e tale da fondare l’avanzata pretesa risarcitoria; - che va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dal Comune di Sorrento controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura , eccezione che il Collegio ritiene di dover accogliere risultando la procura rilasciata con atto separato, privo di data e di qualsiasi riferimento all’impugnazione per cassazione, per porsi ciò in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n. 13728/2024); - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio accollate al difensore procedente privo di ius postulandie liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di procura e condanna l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al