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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12579/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato_a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t RG 33686/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena , per entrambi, in mesi due di reclusione per il reato di tentata violazione di domicilio e minaccia; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 612 e 614 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita ad apodittiche censure di singole omissioni motivazionali, senza individuarne l'impatto rispetto alla sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 56, 612 e 614 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è versato in fatto giacché oppone, al logico costrutto della Corte territoriale, considerazioni sul merito della regiudicanda non valutabili da questa Corte, sia in punto di responsabilità che quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione, peraltro non invocata con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato_a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t RG 33686/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena , per entrambi, in mesi due di reclusione per il reato di tentata violazione di domicilio e minaccia; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 612 e 614 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita ad apodittiche censure di singole omissioni motivazionali, senza individuarne l'impatto rispetto alla sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 56, 612 e 614 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è versato in fatto giacché oppone, al logico costrutto della Corte territoriale, considerazioni sul merito della regiudicanda non valutabili da questa Corte, sia in punto di responsabilità che quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione, peraltro non invocata con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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