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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 1945

Cassazione n. 07959/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/11/1945 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 25 gennaio 2013.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo ordine di motivi, con cui si lamenta l'ingiustificata applicazione della contestata recidiva, risulta inammissibile in presenza di una motivazione logica che valorizza in particolare la sostanziale stabilità definitività della scelta criminale del ricorrente.

3.2. Il secondo ordine di motivi, con cui si contesta l'eccessività della determinazione della pena, risulta ulteriormente inammissibile in ragione della presenza di congrua motivazione che valorizza la personalità dell'imputato, il suo profilo criminogeno assai elevato, la professionalità mostrata nella preparazione dell'illecito contestato.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/11/1945 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 25 gennaio 2013. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo ordine di motivi, con cui si lamenta l'ingiustificata applicazione della contestata recidiva, risulta inammissibile in presenza di una motivazione logica che valorizza in particolare la sostanziale stabilità definitività della scelta criminale del ricorrente. 3.2. Il secondo ordine di motivi, con cui si contesta l'eccessività della determinazione della pena, risulta ulteriormente inammissibile in ragione della presenza di congrua motivazione che valorizza la personalità dell'imputato, il suo profilo criminogeno assai elevato, la professionalità mostrata nella preparazione dell'illecito contestato. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 07959/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris