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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32601/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -icorso proposto da Ye 'Limei, imputata in ordine a reati tributari, è motivo dedotto, propone solo una diversa prospettazione, de erica„ dei merito delle investigazioni e del PVC, come tale inammissibile e quindi non supera la diversa iikAstrazione dei giudici che escludendo ogni violazione deHlart. 220 disc. alct, hanno spiegato come il quadro indiziarlo sia emerso successivamente alle attività descritte nel PVC della Guardia di finanza e in particolare scio a seguito di attività di riscontro rispetto agli esiti dei controlli operat presso ie ditte. •Va altresì aggiunto che in violazione del principio di autosufficienza dei ricorso non è stato allegato il PVC citato a supporto delle de.duzicni difensive.

Pertanto,. ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deiia ricorrente al pagamento deiie spese processuali e della somma di euro trernia in favore ciefla Cassa deile. ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiíe li ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuall e dea somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -icorso proposto da Ye 'Limei, imputata in ordine a reati tributari, è motivo dedotto, propone solo una diversa prospettazione, de erica„ dei merito delle investigazioni e del PVC, come tale inammissibile e quindi non supera la diversa iikAstrazione dei giudici che escludendo ogni violazione deHlart. 220 disc. alct, hanno spiegato come il quadro indiziarlo sia emerso successivamente alle attività descritte nel PVC della Guardia di finanza e in particolare scio a seguito di attività di riscontro rispetto agli esiti dei controlli operat presso ie ditte. •Va altresì aggiunto che in violazione del principio di autosufficienza dei ricorso non è stato allegato il PVC citato a supporto delle de.duzicni difensive. Pertanto,. ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deiia ricorrente al pagamento deiie spese processuali e della somma di euro trernia in favore ciefla Cassa deile. ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibiíe li ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuall e dea somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32601/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris