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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27212/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato.

Come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna (da ultimo Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266612 - 01).

L'ordinamento processuale appronta uno specifico strumento per eliminare le sentenze del giudice di legittimità che, a causa di un errore di fatto, non rilevano le cause di estinzione del reato maturate prima dell'irrevocabilità dlela sentenze sicché non è neanche astrattamente prospettabile la questione di costituzionalità solvata per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 11 Cost. oltre che per cantrasto con la [OSCURATO:PERSONA].

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna (da ultimo Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266612 - 01). L'ordinamento processuale appronta uno specifico strumento per eliminare le sentenze del giudice di legittimità che, a causa di un errore di fatto, non rilevano le cause di estinzione del reato maturate prima dell'irrevocabilità dlela sentenze sicché non è neanche astrattamente prospettabile la questione di costituzionalità solvata per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 11 Cost. oltre che per cantrasto con la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9
Sentenza Cassazione n. 27212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris