CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 24199/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23182/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1469/2017 depositata il 09/05/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5 aprile 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.con modif. nella legge. 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], spa, cessionaria dei crediti fiscali della [OSCURATO:PERSONA] spa e della [OSCURATO:SOCIETA], ha avanzato istanze di rimborso all’Agenzia delle entrate che aveva risposto di essere in attesa della produzione di documenti. 2. Intesa questa risposta come diniego, la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Modena, con sentenza 377/2/13, ha dichiarato inammissibile. 3. La società ha proposto appello, insistendo sul fatto che, poiché non aveva specificato quali fossero i documenti necessari, l’Amministrazione aveva reso ineseguibile la domanda manifestando di fatto la volontà di non accedere alla richiesta. 4. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello osservando che l’Ufficio non aveva reso, neppure per facta concludentia , una manifes tazione di volontà negativa rispetto all’istanza di rimborso avanzata ma aveva semplicemente attivato una interlocuzione prodromica all’istruttoria del procedimento, presupposto necessario per le valutazioni di competenza. 5. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei mezzi, la [OSCURATO:PERSONA] spa, cessionaria del ramo d’azienda già gestito da [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Non ha resisto con controricorso l’Agenzia delle entrate. 7. Ha depositato memoria la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società deduce, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto la sentenza ha esclusodal novero degli atti impugnabili il provvedimento con cui l’Agenzia non ha accolto la richiesta di rimborso, pretendendo documenti mai indicati al richiedente e quindi rifiutando, nella sostanza, il rimborso. 2. Con il secondo motivo deduce, in riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 cit., 100 c.p.c., anche con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., perché la sentenza non ha riconosciuto l’interesse della società ad agire in giudizio per contrastare il provvedimento sfavorevole di contenuto autoritativo dell’Agenzia, inibendo così la tutela del diritto al rimborso vantato dalla contribuente. 3. Con il terzo motivo deduce, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 cit., dell’art. 10 comma 1 legge n. 212/2000 e dell’art. 97 Cost., perché la CTR non ha considerato che la richiesta di documenti è indeterminata e dilatoria e si risolve in una condizione impossibile, cosicché può essere intesa solo comerifiuto di concedere il rimborso. 4. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 19 cit., perché la richiesta di documenti è generica e apodittica e contrasta con i principi statutari che impongono all’Amministrazione di astenersi dal richiedere documenti già in suo possesso e di emettere atti chiari e completi. 5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e, quindi, nullità della sentenza impugnata, perché la CTR ha omesso di pronunciarsi in merito alla dedotta indeterminatezza dell’atto proveniente dall’Amministrazione, rimettendosi acriticamente alla tesi avversa senza far conoscere il percorso svolto. 6. Con il sesto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, nullità della sentenza impugnata, perché la CTR ha del tutto trascurato la domanda con cui si era chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego, quando, invece, la domanda non necessitava di alcun documento integrativo rispetto alle dichiarazioni che rivendicavano il credito. 7. Il quinto motivo, con cui in sostanza si deduce l’omessa motivazione della sentenza, risulta pregiudiziale rispetto agli altri ed è fondato. 7.1. Va premesso che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053del 2014). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). 7.2. La CTR ha escluso che vi sia stato rigetto della domanda di rimborso per fatti concludenti e discorre di «interlocuzione con il contribuente prodromica all’istruttoria del procedimento» ma l’affermazione non è sorretta da alcuna ulteriore indicazione che consenta il controllo del percorso logico – giuridico seguito per giungere a quella qualificazione. 7.3. [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbe dovuto riportare gli elementi che hanno giustificato la decisione adottatama non risulta in sentenza alcuna evidenza di una volontà dell’Ufficio finalizzata a cercare una interlocuzione con la contribuente.Si osservi che l’Amministrazione non ha mai indicato i documenti necessari per dar seguito alla domanda mentre i crediti fatti valere dalla ricorrente risultavano dalle dichiarazioni presentate dalle contribuenti, cosicché la conclusione della società, in ordine ad un sostanziale diniego dell’istanzada parte dell’Agenzia, presentava una certa plausibilità; la CTR non ha condiviso l’assunto ma la sua decisione resta assolutamente incontrollabile, essendosi limitata ad una affermazione meramente apodittica. 8. Conclusivamente, accolto il quinto motivo di ricorso, gli altri restano assorbiti; la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio