CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 19622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sei>tfte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 5/11/2021, il Tribunale di Bologna, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], trasmessa dal difensore a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata deputata alla ricezione. Il Tribunale ha ritenuto non valida la sottoscrizione digitale, richiamando il contenuto dell'attestazione della cancelleria del 5/11/2021, con allegato report della verifica effettuata mediante il sistema software in dotazione all'Ufficio, da cui risultava che la firma del sottoscrittore, in formato PADES-BES, non era valida e che il certificato non era attendibile. Ha, pertanto, così argomentato le ragioni dell'inammissibilità: "l'art. 24 comma 6 sexies lett. a) della I. n. 176/2020 di conversione del di. 137/2020 prevede espressamente che l'atto di impugnazione trasmesso mediante pec è inammissibile se non è sottoscritto digitalmente dal difensore; a tale previsione va ricondotto anche il caso di apposizione di sottoscrizione digitale non valida; l'inammissibilità può essere dichiarata sin da ora, senza necessità di dar corso ad udienza camera/e". 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] assume nel ricorso che la firma digitale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, debba intendersi pienamente valida. Sebbene nel report di cancelleria si legga "firma non valida" e "certificato non attendibile", nello stesso documento risulta che "la firma è in formato Pades-Bades" e che la stessa è "integra". Quindi rappresenta di essersi immediatamente attivato presso la Camera di Commercio di Ferrara onde ottenere copia del certificato rilasciato alla Soc. "Infocamere" e verificare la validità della firma. Dalle verifiche di controllo effettuate, allegate in copia al ricorso, risulta che la firma è integra, che il certificato ha validità legale e che non risulta revocato; dal report di controllo sulla firma apposta all'atto spedito a mezzo PEC risulta che la stessa è valida. Rappresenta inoltre che, con le stesse modalità, aveva due giorni prima trasmesso istanza di revoca della misura in favore del ricorrente al G.i.p. presso il Tribunale di Bologna, istanza regolarmente esitata. Conclude rappresentando che, molto verosimilmente, si sia verificato un errore del programma in uso alla cancelleria per il controllo dei certificati. 2. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione allegata al ricorso, della cui affidabilità non vi è motivo di dubitare, emerge la regolarità e attendibilità del certificato in possesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In detta documentazione la verifica della trasmissione dello stesso atto di impugnazione e, dunque, della sottoscrizione digitale, con il programma [OSCURATO:PERSONA] (all. 5 al ricorso) è risultata valida. Non può, pertanto, escludersi che la difesa abbia rispettato le sequenze formali prescritte dall'art. 24, comma 6 sexies, I. 176/20 e che si sia verificato un errore di sistema nel riconoscimento della firma digitale da parte della cancelleria del Tribunale. La giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, ha affermato che non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello l'accertata mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore (cfr. Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 25/01/2022, Rv. 282490 - 01), escludendo l'ammissibilità dell'impugnazione nel diverso caso di assenza della firma digitale (cfr. Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Rv. 282940 - 01: "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, è inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'impugnazione che, pur essendo stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale"). Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso il 14 aprile 2022 QUOSITATOSICANCEUENIA Il Presidente estensore 2L Mariaro aria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].11oi.::if.');•Li.i..;:rRI