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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11885/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05R8XW2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 15 marzo 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03).

Ciò posto, la Corte di appello ha pertanto osservato che, nel caso di specie, non erano presenti elementi positivamente valutabili, considerando che l'ammissione dell'addebito era conseguente all'arresto in flagranza di reato e che l'imputato non aveva fornito alcuna ulteriore indicazione di interesse investigativo.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 11 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05R8XW2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 15 marzo 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Ciò posto, la Corte di appello ha pertanto osservato che, nel caso di specie, non erano presenti elementi positivamente valutabili, considerando che l'ammissione dell'addebito era conseguente all'arresto in flagranza di reato e che l'imputato non aveva fornito alcuna ulteriore indicazione di interesse investigativo. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 marzo 202
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