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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05622/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato, nel senso dell'accoglimento dei ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur escludendo l'aggravante del mezzo fraudolento e rideterminando in melius in trattamento sanzionatorio, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in concorso di energia elettrica sottratta dai locali condominiali ove lo stesso abitava.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza di una valida condiziona di procedibilità in ragione della querela sporta dai condomini laddove, per il ricorrente, necessiterebbe una querela sporta dall'amministratore del condominio a ciò autorizzato dall'assemblea dei condomini.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena, circa la quale la Corte territoriale, pur discostandosi dal minimo edittale, non avrebbe motivato se non con un generico riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche senza fornire risposte esaustive in merito alla relativa doglianza.

3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. Non merita accoglimento il primo motivo dovendosi dare continuità al principio per cui il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela in relazione a un reato commesso in offesa del patrimonio comune del condominio.

In merito si veda la ricostruzione di cui a Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv. 282444, al cui apparato argomentativo si rinvia, che, illustrate le ragioni dei due precedenti contrapposti orientamenti, evidenzia l'avvenuto superamento del contrasto, in favore del principio di dui innanzi, anche argomentando dai più recenti approdi delle Sezioni Unite civili.

Non si pronuncia invece in senso difforme, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, , Sez. 3, n. 23800 del 27/03/2919, Cassaro, in motivazione, in quanto si riferisce a fattispecie non caratterizzata da querela sporta da un condomino e affronta la diversa questione della necessità di un incarico dell'assemblea dei condomini per la legittimazione dell'amministratore condominiale a prestare querela nei casi in esame (medesime considerazioni valgono con riferimento a Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015, Vecchio, Rv. 266325, che si riferisce a fattispecie non caratterizzata da querela sporta dai condomini chiarendo la necessità di un'autorizzazione dell'assemblea per una valida proposizione di querela da parte dell'amministratore).

3. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, di cui al secondo motivo di ricorso, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale esplicitato gli elementi sottesi alla commisurazione giudiziale della pena, peraltro inferiore alla media edittale, con particolare riferimento tanto alle modalità della condotta, protrattasi per diversi mesi, quanto alla condotta di vita anteatta, come emergente dalla recidiva reiterata e infraquinquennale.

3.1. In merito al profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche, infine, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Annarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez.

U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).

3.2. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi.

3.3. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi, nel merito cassatorio, la manifesta infondatezza della doglianza.

Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01).

Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata, emergendo la pronuncia della Corte territoriale sul punto in termini di insussistenza di elementi di segno positivo, tra cui una condotta processuale particolarmente meritevole ovvero altre particolari condizioni o circostanze non prospettate.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato, nel senso dell'accoglimento dei ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur escludendo l'aggravante del mezzo fraudolento e rideterminando in melius in trattamento sanzionatorio, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in concorso di energia elettrica sottratta dai locali condominiali ove lo stesso abitava. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza di una valida condiziona di procedibilità in ragione della querela sporta dai condomini laddove, per il ricorrente, necessiterebbe una querela sporta dall'amministratore del condominio a ciò autorizzato dall'assemblea dei condomini. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena, circa la quale la Corte territoriale, pur discostandosi dal minimo edittale, non avrebbe motivato se non con un generico riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche senza fornire risposte esaustive in merito alla relativa doglianza. 3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Non merita accoglimento il primo motivo dovendosi dare continuità al principio per cui il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela in relazione a un reato commesso in offesa del patrimonio comune del condominio. In merito si veda la ricostruzione di cui a Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv. 282444, al cui apparato argomentativo si rinvia, che, illustrate le ragioni dei due precedenti contrapposti orientamenti, evidenzia l'avvenuto superamento del contrasto, in favore del principio di dui innanzi, anche argomentando dai più recenti approdi delle Sezioni Unite civili. Non si pronuncia invece in senso difforme, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, , Sez. 3, n. 23800 del 27/03/2919, Cassaro, in motivazione, in quanto si riferisce a fattispecie non caratterizzata da querela sporta da un condomino e affronta la diversa questione della necessità di un incarico dell'assemblea dei condomini per la legittimazione dell'amministratore condominiale a prestare querela nei casi in esame (medesime considerazioni valgono con riferimento a Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015, Vecchio, Rv. 266325, che si riferisce a fattispecie non caratterizzata da querela sporta dai condomini chiarendo la necessità di un'autorizzazione dell'assemblea per una valida proposizione di querela da parte dell'amministratore). 3. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, di cui al secondo motivo di ricorso, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale esplicitato gli elementi sottesi alla commisurazione giudiziale della pena, peraltro inferiore alla media edittale, con particolare riferimento tanto alle modalità della condotta, protrattasi per diversi mesi, quanto alla condotta di vita anteatta, come emergente dalla recidiva reiterata e infraquinquennale. 3.1. In merito al profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche, infine, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Annarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 3.2. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. 3.3. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi, nel merito cassatorio, la manifesta infondatezza della doglianza. Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata, emergendo la pronuncia della Corte territoriale sul punto in termini di insussistenza di elementi di segno positivo, tra cui una condotta processuale particolarmente meritevole ovvero altre particolari condizioni o circostanze non prospettate. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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