CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 14215/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. LIBERTA' di Vicenzasvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con lequali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di riesame, formulatanell’interesse di Abdellatif BOUCHOUKA, avverso il decreto con il quale il GIP avevaconvalidato il sequestro preventivo d’urgenza eseguito il 29/09/2025 econtestualmente disposto la misura reale sulla somma di euro 900,00 rinvenuta nellasua disponibilità. Nella specie, nel corso di attività di osservazione a carico delBOUCHOUKA, titolare di un’officina, indicata da fonte confidenziale come possibileluogo di spaccio di sostanze stupefacenti, stante il susseguirsi di incontri di brevedurata con terzi, gli operanti avevano proceduto all’arresto dell’uomo per detenzionedi sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, ponendo in sequestro quanto loroconsegnato spontaneamente dal BOUCHOUKA (un involucro contenente cocaina “insasso” del peso lordo di gr. 74,42 e la somma in sequestro detenuta nella tasca deipantaloni); estesa la perquisizione all’abitazione, era stato rinvenuto un ulteriorequantitativo di cocaina del peso di gr. 22,85.Nella specie, la somma di denaro è stata sottoposta al vincolo reale ai sensidell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 240 bis, cod. pen., per avere l’A.G.ritenuto che la sua perdurante disponibilità in capo all’indagato potesse portare ilreato a ulteriori conseguenze, consentendogli di acquisire altra sostanza daimmettere nel mercato illecito.2. Avverso l’ordinanza di rigetto del riesame cautelare, ha proposto ricorso ladifesa dell’indagato, formulando un unico motivo, con il quale ha sostanzialmentecontestato la legittimità della misura, in relazione al nesso di pertinenza tra somma ereato e alla non operatività di presunzioni sul punto; ai principi di tassatività,sussidiarietà e proporzionalità; al difetto dei presupposti tipici per confische diverseda quella diretta; alla necessità di motivazione sul periculum impeditivo; allamancata valutazione dei documenti difensivi attestanti la provenienza lecita dellesomme. Richiamati taluni principi in materia, la difesa ha affermato che la confermadel sequestro della somma sarebbe contraria alla “nuova regola applicabile” per laquale è necessaria la prova rigorosa del nesso di pertinenzialità; che, inoltre, ilrichiamo alla confisca per equivalente non supererebbe i limiti di tassatività,sussidiarietà e proporzionalità, in difetto di una impossibilità di confisca diretta;laddove il periculum impeditivo sarebbe affidato a generiche e stereotipatemotivazioni, senza alcuna rappresentazione del rischio di dispersione o reimpiegodelle somme di provenienza documentata.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Avuto riguardo alle questioni devolute, giovi intanto precisare che il giudice delgravame, nonostante la provvisoria incolpazione fosse allo stato limitata alla soladetenzione illecita, in assenza di indicatori di una fabbricazione domestica della drogain sequestro, ha ritenuto integrati i presupposti della misura: al fumus commissidelicti, ricavandolo dalle emergenze riassunte nei verbali di perquisizione esequestro; quanto al periculum, avendo condiviso la ritenuta necessità di apprenderela somma in via anticipata, stante il rischio che la stessa fosse reimpiegata nelmercato illecito degli stupefacenti, portando il reato a ulteriori conseguenze. Ha, poi,rigettato le allegazioni difensive specificamente inerenti al nesso di pertinenzialità,osservando come, nella specie, si fosse di fronte a un sequestro finalizzato allaconfisca per equivalente, con conseguente irrilevanza di tale valutazione, essendorichiesto unicamente che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamenteconfiscabili. E, sul punto, ha precisato che l’indagato non aveva dimostrato la liceitàdella fonte economica, non avendo provato l’entità dei guadagni derivantidall’impresa personale che, in base ai documenti illustrati dal GIP nel decreto, erarisultata inattiva. Il che giustificava la conclusione che l’indagato non disponesse diredditi diversi da quelli provenienti dall’attività criminosa e dal proprio inserimento inun contesto criminale che ha ritenuto, peraltro, all’apparenza ben più ampio, ciòinferendo dall’ingente quantitativo di droga in sequestro, dalle sospette modalità dicustodia del denaro e dalla spontanea consegna di esso da parte dell’indagatounitamente alla droga, in risposta alla domanda degli operanti di consegnare tuttociò che concerneva l’attività di spaccio.2.1. Ciò posto, il motivo, non deducibile, in quanto si sostanzia nella censura alpercorso motivazionale, è anche generico nella sua formulazione. La difesa hareiterato l’erronea premessa sulla quale ha articolato l’impugnazione di merito, senzaneppure indicare specificamente il vizio dedotto ai sensi dell’art. 606, cod. proc. pen.In sostanza, si è limitata a opporre rilievi al percorso giustificativo quanto al nesso dipertinenzialità tra le somme e il reato di cui alla contestazione cautelare, senza tenerconto della natura della misura reale della quale si discute, finalizzata cioè alla c.d.confisca allargata, ai cui fini il vaglio giudiziale è circoscritto, da un lato, alla tipologiadi reato per il quale si procede (che, nella specie, rientra tra quelli previsti dallalegge), rispetto al quale non consta alcuna censura in ordine al relativo fumus;dall’altro, ha opposto l’assenza di motivazione quanto alla esistenza dellasproporzione tra i redditi leciti goduti e i beni e le provviste dei quali l’indagato èrisultato avere la disponibilità. Tale tipo di confisca, infatti, ha struttura e presuppostidiversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo lacorrelazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene inconsiderazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e unapersona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la penapatteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai finidel sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale diversa misura disicurezza reale, è necessario accertare, quanto al fumus, l'astratta configurabilità, nelfatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al periculum, lapresenza di seri indizi di esistenza delle condizioni legittimanti la confisca, sia quantoalla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche delsoggetto, sia con riferimento alla mancata giustificazione della lecita provenienza deibeni stessi (Sez. 6, n. 26832 del 24/3/2015, Rv. 263931 – 01; Sez. 1, n. 19516 del1/4/2010, Rv. 247205 – 01).2.2. Si tratta di profili esaminati dal giudice del riesame che è giunto allerassegnate conclusioni attraverso un percorso giustificativo certamente esistente, ilche rende il ricorso in radice inammissibile perché le censure non sono deducibili.Avverso provvedimenti del tipo di quello impugnato, infatti, il ricorso percassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen., atenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, ilpubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sonostate sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporrericorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite diquesta Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possonoessere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione,separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti eautonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dallainosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv.226710 – 01]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 comma 1 cod. proc.pen. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01), manon l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lospecifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr.,ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/01/2009, Rv. 242916 – 01).3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18 marzo 2026.La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]