CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 2022
Cassazione n. 46228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]!, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso richiamando i motivi proposti e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Venezia, quale giudice di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 15754 del 10 dicembre 2021, dep. 2022), di annullamento per difetto di motivazione dell'ordinanza della sezione riesame che aveva caducato le misure coercitive emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza a carico degli indagati, in ordine al delitto associativo ex art. 416 cod. pen. e ai reati di estorsione di cui ai capi 1- 11-12, sostituiva le stesse con quella meno grave dell'obbligo di dimora. La risalente contrapposizione fra i due distinti e rivali gruppi familiari di etnia Rom (i Ghiseloni e i Ghitaloni) e la diffusa reciprocità delle offese -le minacce e pretese estorsive erano estese peraltro anche al diverso gruppo familiare [OSCURATO:PERSONA]- non potevano oscurare le significative emergenze indiziarie, costituite da denunce delle persone offese, filmati, video delle dirette facebook, messaggi, dichiarazioni testimoniali, a supporto della prospettazione accusatoria con riguardo alla specifica posizione di ciascun ricorrente. La gravità e la reiterazione nel tempo degli illeciti rendeva concreto e attuale il pericolo di recidivanza, anche se, considerato il tempo trascorso dagli ultimi episodi del 2020, appariva adeguata la meno grave misura dell'obbligo di dimora. 2. Il difensore degli indagati ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con un unico e generico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il travisamento dei fatti e delle prove, nonché per la contraddittorietà con il differente esito di cui alla sentenza di questa Corte n. 9981/2022. Questa ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del P.M. contro una diversa ordinanza del riesame che aveva annullato il provvedimento coercitivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per analoghi fatti associativi e estorsivi in danno del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]. In data 31 ottobre 2022 il difensore ha depositato "motivi aggiunti" con i quali ribadisce le proprie doglianze con particolare riferimento all'esito del ricorso proposto dal P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbero trovato riscontro nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa del ricorrente, ai fini dell'esclusione del requisito della gravità indiziaria, censura la motivazione dell'ordinanza impugnata per il preteso travisamento dei fatti e per la contraddittorietà con il differente esito decisorio di analoghe vicende, pure conseguenti alla storica contrapposizione fra gruppi familiari di etnia Rom, appare privo di pregio e inammissibile. 2 juí. 2. Le circostanziate e documentate denunzie delle persone offese, puntualmente riscontrate da deposizioni testimoniali, filmati e messaggi scritti, sono state compiutamente analizzate con riferimento alla posizione di ciascun indagato e valorizzate dal Tribunale del riesame, quale giudice di rinvio, al fine di integrare gli aspetti lacunosi del precedente provvedimento dello stesso Tribunale, annullato dalla Suprema Corte, così che risulta adeguatamente evidenziato e argomentato il profilo della gravità indiziaria. Valutazione, questa, che -va sottolineato- è di esclusiva spettanza dei giudici del merito cautelare, le cui puntuali e logiche argomentazioni in fatto, nel rimarcare la solidità e la gravità del quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. Non riveste peraltro alcun rilievo il riferimento difensivo (pure riproposto con i "motivi aggiunti") all'esito decisorio di cui alla sentenza di questa Corte n. 9981/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del riesame di annullamento del provvedimento coercitivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per fatti associativi e estorsivi in danno del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]. Per un verso si tratta -all'evidenza- di indagini e prove riguardanti fatti, nuclei familiari e soggetti diversi; per altro verso, l'impugnazione del P.M. è stata considerata generica dalla Corte di cassazione, perciò inidonea a confutare il giudizio di parzialità e equivocità degli atti di indagine espresso dai giudici di quel riesame. 3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila cia