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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 settembre 1991

Cassazione n. 34030/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1991 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 18/12/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e • stato condannato per i reati di concorso in istigazione alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico.

Afínolfi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo incaricato di pubblico servizio, avrebbe proposto ad alcuni studenti universitari, interessati a partecipare ai test d'ingresso al corso di laurea magistrale in scienze motorie, di fornire loro in anticipo le risposte ai test in questione previa corresponsione di 100 euro per studente; gli imputati, a tal fine, si sarebbero procurati illecitamente in anticipo le domande accedendo abusivamente nel sistema informatico della Università ovvero aprendo le buste all'interno delle quali erano custoditi i test (così l'imputazione).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

Il tema attiene al reato di cui all'art. 615 ter cod. pen.

L'imputato, si assume, sarebbe stato condannato per avere estrapolato i dati personali degli studenti e, quindi, per una condotta diversa da quella contestata che era, invece, quella di accedere al sistema informatico al fine di "aprire" le buste con all'interno i test; "l'ovvero" contenuto nella imputazione avrebbe cioè una funzione esplicativa della condotta che, dunque, non faceva riferimento all'apprensione dei nomi dei candidati.

Né, sotto altro profilo, sarebbe stata fornita la prova che Iazzetta non potesse accedere per ragioni del suo lavoro di impiegato amministrativo all'elenco dei candidati ai test.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 323 bis, commi 1- 2, cod. pen., negate in ragione della gravità del fatto, della reiterazione delle condotte e dell'articolazione del piano criminoso.

Si tratterebbe di una motivazione viziata tenuto conto che già il Tribunale, in sede di riesame, aveva valutato il fatto diversamente e cioè come espressione di una scelta estemporanea; nel caso di specie non sarebbe stato sussistente nessun piano criminale articolato - essendo stato progettato da due sprovveduti (così il ricorso) — che, peraltro, sarebbe fallito sul "nascere"; Adinolfi, si aggiunge, avrebbe avuto un comportamento sO ampiamente collaborativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è, da una parte, manifestamente infondato e, dall'altra, aspecifico. 2.1.

Al di là del perimetro formale della imputazione, non vi è dubbio che all'imputato è contestato di aver messo indebitamente a disposizione dei candidati ai test d'ingresso al corso di laurea le domande di selezione; a tal fine non è nemmeno in contestazione che l'imputato- tramite il compartecipe Iazzella- fece ingresso nel sistema informativo quanto meno al fine di individuare i soggetti a cui potesse essere riferita la richiesta corruttiva.2.2.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno in più occasioni chiarito, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez.

U., n. 36551 del 15/07/2010, Cerelli, Rv. 248051).

2.3. In tale contesto il motivo di ricorso è, nella sostanza, privo del requisito della specificità non avendo il ricorrente prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata diversità del fatto abbia in qualche modo vulnerato la sua difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova, tenuto conto dei due gradi di giudizio celebrati e, soprattutto, la obiettiva circostanza che il ricorrente ha ritenuto di non richiedere in appello l'assunzione di nuove prove.

Per altro verso non è stato spiegato nè perché, nel caso concreto, vi sarebbe stata una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta e non una mera esplicitazione del fatto contestato, e neppure perché la prospettata diversità abbia prodotto una situazione di obiettiva incertezza con conseguente pregiudizio delle prerogative difensive.

2.4. Il motivo è invece manifestamente infondato nella parte relativa alla legittimazione di Iazzella ad accedere al sistema informatico avendo le Sezioni unite spiegato che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Sez.

U., n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d.

Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere).Nel caso di specie non ci sono dubbi che l'accesso al sistema informatico fu finalizzato, quantomeno, a reperire i nomi dei candidati che avrebbero dovuto essere oggetto di una richiesta corruttiva, dunque, per finalità del tutto esterne rispetto a quelle consentite

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

Con una puntuale motivazione la Corte di appello ha spiegato come le invocate circostanze di cui all'art. 323 bis, commi 1-2, cod. pen. non possano essere nella specie riconosciute in ragione, da una parte, della gravità dei fatti, dell'esistenza di un articolato e predeterminato piano criminoso comprensivo anche della illecita introduzione nel sistema informatico e, dall'altra, per essersi l'imputato limitato ad ammettere ciò che non poteva non essere ammesso.

Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad evocare l'ordinanza cautelare ed a generiche prospettazioni.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1991 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 18/12/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e • stato condannato per i reati di concorso in istigazione alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Afínolfi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo incaricato di pubblico servizio, avrebbe proposto ad alcuni studenti universitari, interessati a partecipare ai test d'ingresso al corso di laurea magistrale in scienze motorie, di fornire loro in anticipo le risposte ai test in questione previa corresponsione di 100 euro per studente; gli imputati, a tal fine, si sarebbero procurati illecitamente in anticipo le domande accedendo abusivamente nel sistema informatico della Università ovvero aprendo le buste all'interno delle quali erano custoditi i test (così l'imputazione). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene al reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. L'imputato, si assume, sarebbe stato condannato per avere estrapolato i dati personali degli studenti e, quindi, per una condotta diversa da quella contestata che era, invece, quella di accedere al sistema informatico al fine di "aprire" le buste con all'interno i test; "l'ovvero" contenuto nella imputazione avrebbe cioè una funzione esplicativa della condotta che, dunque, non faceva riferimento all'apprensione dei nomi dei candidati. Né, sotto altro profilo, sarebbe stata fornita la prova che Iazzetta non potesse accedere per ragioni del suo lavoro di impiegato amministrativo all'elenco dei candidati ai test. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 323 bis, commi 1- 2, cod. pen., negate in ragione della gravità del fatto, della reiterazione delle condotte e dell'articolazione del piano criminoso. Si tratterebbe di una motivazione viziata tenuto conto che già il Tribunale, in sede di riesame, aveva valutato il fatto diversamente e cioè come espressione di una scelta estemporanea; nel caso di specie non sarebbe stato sussistente nessun piano criminale articolato - essendo stato progettato da due sprovveduti (così il ricorso) — che, peraltro, sarebbe fallito sul "nascere"; Adinolfi, si aggiunge, avrebbe avuto un comportamento sO ampiamente collaborativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è, da una parte, manifestamente infondato e, dall'altra, aspecifico. 2.1. Al di là del perimetro formale della imputazione, non vi è dubbio che all'imputato è contestato di aver messo indebitamente a disposizione dei candidati ai test d'ingresso al corso di laurea le domande di selezione; a tal fine non è nemmeno in contestazione che l'imputato- tramite il compartecipe Iazzella- fece ingresso nel sistema informativo quanto meno al fine di individuare i soggetti a cui potesse essere riferita la richiesta corruttiva.2.2. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno in più occasioni chiarito, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Cerelli, Rv. 248051). 2.3. In tale contesto il motivo di ricorso è, nella sostanza, privo del requisito della specificità non avendo il ricorrente prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata diversità del fatto abbia in qualche modo vulnerato la sua difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova, tenuto conto dei due gradi di giudizio celebrati e, soprattutto, la obiettiva circostanza che il ricorrente ha ritenuto di non richiedere in appello l'assunzione di nuove prove. Per altro verso non è stato spiegato nè perché, nel caso concreto, vi sarebbe stata una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta e non una mera esplicitazione del fatto contestato, e neppure perché la prospettata diversità abbia prodotto una situazione di obiettiva incertezza con conseguente pregiudizio delle prerogative difensive. 2.4. Il motivo è invece manifestamente infondato nella parte relativa alla legittimazione di Iazzella ad accedere al sistema informatico avendo le Sezioni unite spiegato che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Sez. U., n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere).Nel caso di specie non ci sono dubbi che l'accesso al sistema informatico fu finalizzato, quantomeno, a reperire i nomi dei candidati che avrebbero dovuto essere oggetto di una richiesta corruttiva, dunque, per finalità del tutto esterne rispetto a quelle consentite 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. Con una puntuale motivazione la Corte di appello ha spiegato come le invocate circostanze di cui all'art. 323 bis, commi 1-2, cod. pen. non possano essere nella specie riconosciute in ragione, da una parte, della gravità dei fatti, dell'esistenza di un articolato e predeterminato piano criminoso comprensivo anche della illecita introduzione nel sistema informatico e, dall'altra, per essersi l'imputato limitato ad ammettere ciò che non poteva non essere ammesso. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad evocare l'ordinanza cautelare ed a generiche prospettazioni. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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