CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Spoleto, con ordinanza in data 27/4/2021, rigettava la richiesta di ottemperanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con cui si invocava l'accoglimento del reclamo in materia di diritti ex artt. 35 e 14 ter L. 26 luglio 1975, n. 354. Premetteva che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 4/5/2012, aveva già disposto che non venissero posti limiti al numero di libri che l'interessato poteva detenere presso la stanza di restrizione per motivi di studio. Pur trasferito presso diverse e ulteriori strutture penitenziarie Attanasio aveva, da ultimo, richiesto, dall'istituto di Novara, che si ottemperasse a quanto indicato nel provvedimento del maggio 2012. [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Novara, ove Attanasio era detenuto, aveva spiegato che i libri che era possibile detenere per ragioni di studio non superavano il numero di quindici e che, in caso di necessità, egli aveva la possibilità di chiedere autorizzazione alla Direzione della Casa di reclusione di ampliarne il numero o di procedere alla sostituzione con quelli in magazzino. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ricorre per cassazione e, con unico e articolato motivo, censura il vizio di motivazione apparente. Lamenta che l'ordinanza del 2012 aveva, in sostanza, escluso che si potessero apporre limitazioni ai testi di studio e al numero relativo. [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Novara, al contrario, aveva ammesso che vi era un limite numerico inderogabile (di quindici testi) come emergeva dal par. 11.6 della circolare Dap, del 2/10/2017 nr. 3676/6126, prescrizione che prevedeva una possibilità di ampliamento, secondo le esigenze didattiche e il prudente apprezzamento della Direzione. La struttura aveva vietato al ricorrente di detenere altri cinque libri, da riporre nell'armadio esterno alla camera e da sostituire di volta in volta secondo le esigenze. Neppure l'accesso al magazzino risultava adeguato allo scopo, avvenendo solo il venerdì e non essendo possibile procedere, nella specifica congiuntura, ad una cernita compiuta tra i 150 testi a disposizione dell'istante e di sua proprietà. 3. Il ricorso è generico e aspecifico, non indicandosi precipuamente l'oggetto della doglianza e il punto in cui l'impugnato provvedimento sarebbe affetto da una motivazione apparente. Contrariamente a quanto dedotto, l'ordinanza emessa risulta correttamente motivata e va ribadito che la disponibilità dei libri, da parte dei detenuti, all'interno della struttura penitenziaria è materia riservata alla gestione e alla disciplina della Casa circondariale. Invero, la possibilità di poter utilizzare volumi nell'attività di studio e per la lettura è espressamente prevista dalle disposizioni interne, con le modalità prescritte. Il tutto, al fine di permettere eguale diritto ai soggetti ristretti e di evitare che gli spazi, necessariamente contenuti, possano non essere adeguati agli scopi anzidetti e idonei al soddisfacimento delle esigenze di ciascuno. D'altro canto, si legge nel provvedimento impugnato, come oltre ai libri è stata messa a disposizione del detenuto la fruizione di Cd-rom su materie scolastiche e la possibilità di procedere alla sostituzione dei libri di cui dispone con quelli depositati in magazzino, oltre a poter richiedere e ottenere dal Direttore d'Istituto una specifica autorizzazione finalizzata all'ampliamento dei testi secondo le esigenze didattiche. Del resto, nel caso di specie, non si indica, neppure, quali siano stati i testi collegati all'attività di studio di cui è stato impedito l'uso, né le modalità con cui il detenuto aveva intenzione di farne impiego, dovendo utilizzarlo per la preparazione dell'esame o per altra finalità, con scopo di semplice lettura. Si comprende, allora, come non vi sia la lesione di nessun diritto e, segnatamente, come sia salvaguardato quello allo studio. Non ricorre ipotesi di violazione o di elusione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto e non viene in rilievo un rigetto a detenere libri di studio cui si riferiva l'ordinanza anzidetta; piuttosto, Attanasio sembra far riferimento a libri diversi da quelli oggetto di studio, testi che, tra l'altro, non costituivano oggetto del provvedimento d'ottemperanza. Questo aspetto rende decisamente aspecifico il ricorso e la sua genericità ne impone la declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di tremila euro tenuto conto del grado di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. J-1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend