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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 19311/2026

Testo disponibile della fonte

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maudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell'esecuzione, su richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze delTribunale di Roma, in data 9 dicembre 2009, irrevocabile il 1° marzo 2010 e quella delTribunale di Roma in data 15 marzo 2010, irrevocabile il 30 luglio 2010.Ha altresì revocato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato delcasellario richiesto dai privati, disposto con la prima delle menzionate sentenze.2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite dell’avv.Silvestri, e con un unico motivo denuncia la violazione del combinato disposto di cui agli artt.168, primo comma, n. 1), cod. pen e art. 172 cod. pen. in quanto la pena inflitta con lasentenza del 9.12.2009, irrevocabile il 1° marzo 2010, si è estinta per prescrizione il 1°marzo 2025.Ad avviso del ricorrente, una volta prescritta la prima pena, dovrebbe ritenersi legittimala concessione del beneficio della sospensione condizionale di cui alla seconda sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittain data 23 dicembre 2025, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che s’indicano di seguito.1.

Risulta dagli atti, che il Collegio è autorizzato a consultare, essendo stato dedotto unvitium in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01), che laquestione dell’intervenuta estinzione per prescrizione della pena inflitta con la sentenza del9.12.2009, irrevocabile il 1° marzo 2010, non è stata devoluta al Giudice dell’esecuzione.2.

Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è, dunque, consentito ai sensi dell’art. 606, comma3, cod. proc. pen. perché investe una questione non specificamente devoluta al giudicedell’esecuzione e non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio.

Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali venganointrodotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, poichéesse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio inragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudicedel gravame.

In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che lacensura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di merito, nonpotendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovutosottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente.Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazionehanno a oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendoacquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum.Il principio, statuito per le impugnazioni riguardanti il giudizio di merito (si vedano, tramolte, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01; Sez. 1, n. 2378del 14/11/1983, dep. 1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022,Dattola, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata), è statoritenuto trasponibile all’incidente di esecuzione, reputandosi del pari inammissibileil ricorsoper cassazione con cui sono devolute questioni diverse da quelle prospettate con l'incidentedi esecuzione.

Anche in tema di incidente di esecuzione, infatti, il ricorso per cassazione non puòdevolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice dimerito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1 n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv.269421 – 01).

Peraltro – come si è condivisibilmente specificato nella motivazione dellasentenza appena richiamata – dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità nonderiva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questionecon altra richiesta, dal momento che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuoveistanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.3.

Le ragioni sin qui espresse impongono di dichiarare inammissibile il ricorso.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che sistima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
maudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell'esecuzione, su richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze delTribunale di Roma, in data 9 dicembre 2009, irrevocabile il 1° marzo 2010 e quella delTribunale di Roma in data 15 marzo 2010, irrevocabile il 30 luglio 2010.Ha altresì revocato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato delcasellario richiesto dai privati, disposto con la prima delle menzionate sentenze.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite dell’avv.Silvestri, e con un unico motivo denuncia la violazione del combinato disposto di cui agli artt.168, primo comma, n. 1), cod. pen e art. 172 cod. pen. in quanto la pena inflitta con lasentenza del 9.12.2009, irrevocabile il 1° marzo 2010, si è estinta per prescrizione il 1°marzo 2025.Ad avviso del ricorrente, una volta prescritta la prima pena, dovrebbe ritenersi legittimala concessione del beneficio della sospensione condizionale di cui alla seconda sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittain data 23 dicembre 2025, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che s’indicano di seguito.1. Risulta dagli atti, che il Collegio è autorizzato a consultare, essendo stato dedotto unvitium in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01), che laquestione dell’intervenuta estinzione per prescrizione della pena inflitta con la sentenza del9.12.2009, irrevocabile il 1° marzo 2010, non è stata devoluta al Giudice dell’esecuzione.2. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è, dunque, consentito ai sensi dell’art. 606, comma3, cod. proc. pen. perché investe una questione non specificamente devoluta al giudicedell’esecuzione e non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali venganointrodotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, poichéesse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio inragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudicedel gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che lacensura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di merito, nonpotendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovutosottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente.Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazionehanno a oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendoacquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum.Il principio, statuito per le impugnazioni riguardanti il giudizio di merito (si vedano, tramolte, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01; Sez. 1, n. 2378del 14/11/1983, dep. 1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022,Dattola, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata), è statoritenuto trasponibile all’incidente di esecuzione, reputandosi del pari inammissibileil ricorsoper cassazione con cui sono devolute questioni diverse da quelle prospettate con l'incidentedi esecuzione. Anche in tema di incidente di esecuzione, infatti, il ricorso per cassazione non puòdevolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice dimerito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1 n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv.269421 – 01). Peraltro – come si è condivisibilmente specificato nella motivazione dellasentenza appena richiamata – dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità nonderiva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questionecon altra richiesta, dal momento che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuoveistanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.3. Le ragioni sin qui espresse impongono di dichiarare inammissibile il ricorso.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che sistima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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