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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 19801/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto mono aggravato in concorso (fatto commesso in data 18 febbraio 2016); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito esposte: le doglianze articolate, infatti, sono inammissibili, tuttavia l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto aggravato è procedibile a querela di parte, salve le ipotesi di cui all'art. 624, comma 3, cod. pen.; - che, pertanto, in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della pregressa intervenuta remissione di querela da parte dell'offesa, con accettazione della stessa da parte degli imputati (come risulta dalla sentenza di primo grado, pag. 1, che ha dato atto della remissione di querela effettuata in udienza da [OSCURATO:PERSONA], ritualmente accettata dal procuratore speciale degli imputati all'udienza del 26 giugno 2019), la sentenza impugnata deve essere annullata; - che tanto è imposto dal diritto vivente (la sentenza S.U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, richiama al riguardo la sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini), che, infatti, ha chiarito che «la remissione della querela, nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto», evocando, a sostegno, il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così, Sez.

U. n. 40150/2018, pagg. 17-18 e Sez. 5, n. 12773 del 14/02/2023, non massimata); - rilevato che: - poiché i ricorsi sottoposti a scrutinio sono stati tempestivamente depositati e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; -che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico dei querelati.

Così deciso il 27 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto mono aggravato in concorso (fatto commesso in data 18 febbraio 2016); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito esposte: le doglianze articolate, infatti, sono inammissibili, tuttavia l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto aggravato è procedibile a querela di parte, salve le ipotesi di cui all'art. 624, comma 3, cod. pen.; - che, pertanto, in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della pregressa intervenuta remissione di querela da parte dell'offesa, con accettazione della stessa da parte degli imputati (come risulta dalla sentenza di primo grado, pag. 1, che ha dato atto della remissione di querela effettuata in udienza da [OSCURATO:PERSONA], ritualmente accettata dal procuratore speciale degli imputati all'udienza del 26 giugno 2019), la sentenza impugnata deve essere annullata; - che tanto è imposto dal diritto vivente (la sentenza S.U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, richiama al riguardo la sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini), che, infatti, ha chiarito che «la remissione della querela, nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto», evocando, a sostegno, il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così, Sez. U. n. 40150/2018, pagg. 17-18 e Sez. 5, n. 12773 del 14/02/2023, non massimata); - rilevato che: - poiché i ricorsi sottoposti a scrutinio sono stati tempestivamente depositati e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; -che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati. Così deciso il 27 aprile 20
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