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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02649/2026

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26884-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],c.f.

PSCPFR 48B17G273B, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1334/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 7.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.06.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa All’esito di una verifica condotta a mezzo di indagini bancarie l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento , relativo all’anno d’imposta 2008, con cui fu contestata l’omessa Accertamenti bancari Condono –d.l. 193/2016 RGN 26884/2016 Consigliere rel.

Federici presentazione delle dichiarazioni Iva e Irap, nonché rideterminato il reddito in complessivi € 94.766,00.

Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 1565/2014 ne accolse in parte le ragioni, riconoscendo giustificateoperazioni dell’importo di € 37.950,00. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 1334/2016 rigettò l’appello.

Il giudice ritenne riferibili al reddito del ricorrente , e non giustificat e , le operazioni riscontrate sui conti correnti cointestati (con il coniuge e con il figlio).

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto impugnazione per la sua cassazione, affidata ad otto motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Nelle more del giudizio il ricorrente ha rappresentatodi aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6, d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225.

Nell’adunanza camerale del 12giugno 202 5 la causa è stata trattata e decisa.

Ragioni della decisione Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a cui il ricorrente ha inteso aderire.

Dalla documentazione allegata risulta la corrispondenza dei carichi affidati all’agente della riscossione agli importi dell’avviso di accertamento n.

TY301B600112/2013.

Risulta inoltre l’istanza di adesione alla definizione agevolata (presentata il 20 aprile 2017), nonché gli importi determinati da [OSCURATO:PERSONA] spa(€ 28.001,28), con relativo piano di rateizzazione.Sono stati allegati i singoli versamenti, corrispondenti ai rateie nel rispetto delle scadenze [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ribadendo il conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore,ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere RGN 26884/2016 Consigliere rel.

Federici dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, per essere egli stesso il ricorrente.

Le spese processuali vanno compensate .

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 12/11/2015, n. 23175; 7 giugno 2018, n. 14782; 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M Dichiara l’estinzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26884-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],c.f. PSCPFR 48B17G273B, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1334/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 7.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.06.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa All’esito di una verifica condotta a mezzo di indagini bancarie l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento , relativo all’anno d’imposta 2008, con cui fu contestata l’omessa Accertamenti bancari Condono –d.l. 193/2016 RGN 26884/2016 Consigliere rel. Federici presentazione delle dichiarazioni Iva e Irap, nonché rideterminato il reddito in complessivi € 94.766,00. Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 1565/2014 ne accolse in parte le ragioni, riconoscendo giustificateoperazioni dell’importo di € 37.950,00. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 1334/2016 rigettò l’appello. Il giudice ritenne riferibili al reddito del ricorrente , e non giustificat e , le operazioni riscontrate sui conti correnti cointestati (con il coniuge e con il figlio). Avverso la sentenza il contribuente ha proposto impugnazione per la sua cassazione, affidata ad otto motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del giudizio il ricorrente ha rappresentatodi aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6, d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225. Nell’adunanza camerale del 12giugno 202 5 la causa è stata trattata e decisa. Ragioni della decisione Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a cui il ricorrente ha inteso aderire. Dalla documentazione allegata risulta la corrispondenza dei carichi affidati all’agente della riscossione agli importi dell’avviso di accertamento n. TY301B600112/2013. Risulta inoltre l’istanza di adesione alla definizione agevolata (presentata il 20 aprile 2017), nonché gli importi determinati da [OSCURATO:PERSONA] spa(€ 28.001,28), con relativo piano di rateizzazione.Sono stati allegati i singoli versamenti, corrispondenti ai rateie nel rispetto delle scadenze [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ribadendo il conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore,ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere RGN 26884/2016 Consigliere rel. Federici dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, per essere egli stesso il ricorrente. Le spese processuali vanno compensate . Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 12/11/2015, n. 23175; 7 giugno 2018, n. 14782; 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione
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