CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19920-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19920/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5713/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 6551/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. l a Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, in accoglimento parziale delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla restante parte dell'appello, ha dichiarato che l'appellante ha svolto dal 1° aprile del 1995 e per oltre sei mesi mansioni ascrivibili alla qualifica di dirigente così maturando il diritto ad essere inquadrato in tale categoria dal 2 ottobre 1995, ed ha condannato l'appellata ad attribuire all'appellante la qualifica dirigenziale ed a corrispondergli la somma di € 427.818,47 a titolo di differenze retributive connesse alla superiore categoria calcolate per il periodo dal 15 giugno 2000 al 30 Aprile 2011, oltre successive ed accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali non prescritti sulle dette differenze;2. la Corte territoriale, in sintesi e per quanto in questa sede rilevante: - ha ritenuto l'appello fondato nella parte riferita alla denuncia della erronea percezione e valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice ai fini dell'accoglimento del gravame; -ha osservato che le declaratorie contrattuali (già riportate nella sentenza impugnata) individuative dei dirigenti e dei quadri di primo livello presentano aspetti comuni, e che l'elemento di specializzazione apprezzabile è costituito dal fatto che la figura di dirigente è prevista per colui che sia posto alla direzione di una notevole parte dell'[OSCURATO:PERSONA] (CCL dirigenti [OSCURATO:PERSONA] 1994) o di importanti servizi o uffici (CCNL dirigenti di aziende industriali 1995); - ha considerato dato affidabile di concreta individuazione di tali ripartizioni aziendali di rilievo dirigenziale il riconoscimento aziendale esplicito o implicito; - ha rit enuto che una pluralità convergente di elementi documentali e testimoniali provassero ampiamente che l'appellante avesse svolto funzioni di responsabile di ripartizione aziendale di rilievo dirigenziale a far data dall'aprile 1995 fino a marzo 1996, in ogni caso per un periodo maggiore di sei mesi necessario e sufficiente per conseguire il diritto alla promozione; 3. propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con tre motivi; resiste l’ing. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2095, 1362, 1363 c.c. in relazione al CCL del personale dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] 11 agosto 1994, al CCNL per i dirigenti di aziende industriali 27 aprile 1995, al CCNL per il personale dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1994 (art. 360 n. 3 c.p.c.): si contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa l'elemento di specializzazione apprezzabile tra la qualifica di quadro e quella di dirigente; si censura la valutazione sull'importanza del servizio/ufficio e sull'effettivo esercizio di autonomia e di poteri decisionali come richiesto dalla declaratoria contrattuale ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale; 2. con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2103, 2697, 1362 ss. c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nella parte in cui è stata ritenuta raggiunta la prova in ordine alla rilevanza dirigenziale della struttura coordinata dall'appellante: si contestano la valutazione dei documenti rilevanti operata dalla Corte d'Appello e gli accertamenti (ritenuti mancanti) in ordine al contenuto concreto delle mansioni svolte dal dipendente, in possesso della qualifica di quadro, in termini di effettiva assunzione di responsabilità ed esercizio di autonomia propri della qualifica dirigenziale; 3. con il terzo motivo, subordinato, la società si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2103, 2697, 2729 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di merito ritenuta raggiunta la prova in ordine al periodo (ed alla sua esatta individuazione) in cui l'appellante avrebbe ricoperto in misura prevalente le funzioni di dirigente, sulla base di elementi indiziari ritenuti inidonei; 4. i motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti relativi a doglianze relative alla selezione e valutazione delle prove operate dalla sentenza impugnata, tanto in relazione all’importanza del servizio/ufficio cui fu preposto l'odierno controricorrente in relazione alle pertinenti declaratorie contrattuali collettive, quanto alle mansioni svolte con contenuto di piena responsabilità nel periodo (iniziato ad aprile 1995) tra l'assegnazione della responsabilità dell'articolazione aziendale (sviluppo Bancoposta) all'ing. Scognamiglio (giudicata dalla Corte di merito, in base alle prove raccolte, soltanto formale perché quest’ultimo si occupava di altre funzioni a Napoli, mentre era effettivamente responsabile della funzione l’ing. [OSCURATO:PERSONA] dalla sede di Roma, con funzioni di fatto analoghe a quelle del suo successore) e l’assegnazione al dott. [OSCURATO:PERSONA] a marzo o luglio 1996, dunque per un periodo sicuramente superiore al semestre rilevante per il diritto alla promozione contrattualmente previsto; 5. i motivi risultano inammissibili, perché diretti a sollecitare un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018); le censure svolte, infatti, pur denunciando un'erronea ricognizione della fattispecie legale, in realtà alludono ad una erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, previa ricostruzione dei fatti secondo un diverso apprezzamento di merito e non secondo la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata; 6. si rileva, in proposito, che il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394/2010, Cass. n. 8315/2013, Cass. n. 26110/2015, Cass. n. 195/2016, Cass.n. 24155/2017); è perciò inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione -e dunque un errore interpretativo di diritto - su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa (Cass. n. 11110/2021); 7. d’altra parte, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020; cfr. altresì Cass. n. 11892/2016); 8. né i n sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. al di fuori del cd. vizio di sussunzione, che ricorre quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020; v. anche Cass. n. 18611/2021); 9. il ricorso deve pertanto essere valutato per tali motivi non ammissibile, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; 10. alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000 per compensi professionali, in € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo