CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6810/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AvvocatiGiuseppe Mammone e [OSCURATO:PERSONA] nel cui studio domicilia, pec:[OSCURATO:EMAIL];ricorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –Per la cassazione della sentenza n. 2393 della Corte di GiustiziaTributaria di II Grado della Calabria, depositata il 16.09.2024, nonnotificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA] GennaroNumero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 7545/2026Data pubblicazione 29/03/20261. La società Autotrasporti “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.,haimpugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta2015, a seguito di PVC della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] elementi negativi di reddito non deducibili con conseguenteripresa tassazione ai fini IRES, IRAP, Iva e relative sanzioni.Lamentava la nullità dell’atto per la illegittimità della ripresa atassazione degli elementi negativi di reddito relativi al conto n.66/30/036, denominato “CARBURANTI E LUBRIFICANTIAUTOTRASPORTI C/TERZI” ed alle “fatture di acquistocarburante .1.2 La CGT di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva parzialmente il ricorsolimitatamente al rilievo di cui alle fatture di acquisto carburantedestinato a deposito ubicato in Prato pari d euro 33.735,00, oltread IVA per euro 6.421,70, maggiorato delle relative sanzioni edinteressi applicati, con rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso econdanna della società ricorrente alle spese legali ecompensazione nella misura di un terzo.2. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado che rigettava l'appello confermandola sentenza di primo grado. Rilevava che il contribuente nonaveva contestato con il ricorso introduttivo, le “fatture da ricevereindebitamente dedotte” pari ad euro 84.050,00, a titolo dielementi negativi non deducibili di cui al “[OSCURATO:PERSONA] MASTRO41/05/005”, prestando acquiescenza. Sulla dedotta illegittimitàdelle sanzioni, rilevava l’infondatezza della censura di assenza dicolpa e che la società aveva illegittimamente dedotto costiindeducibili non dichiarando elementi positivi di reddito.3. Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione con tre motiviavverso la richiamata sentenza di secondo grado3.1. L’Agenzia ha resistito con controricorsoNumero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraioNumero di raccolta generale 7545/20262026 Data pubblicazione 29/03/2026La ricorrente ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente ha lamentato lanullità della sentenza ex art 360, comma 1 n. 4 per assenza omera apparenza della motivazione in riferimento agli artt. 112e 132, comma 2, nr. 4 c.p.c. e art 118 disp att. e art. 36,comma 2 c.p.c. n. 4 del dlgs n. 546/1992 nonché art 24 e 11Cost.2. Con il secondo motivo del ricorso, censura la sentenza disecondo grado per violazione degli artt. 2727 e dell’art. 2729c.c. nonché dell’art. 39, comma 1 lett. d) del d.p.r. n.600/1973:, per violazione delle regole che governano ilsistema delle presunzioni.3.Con il terzo motivo, censura la sentenza per violazione efalsa applicazione di legge in riferimento all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 5 del dlgs. n. 472/1997 edell’art. 1176 c.c. per violazione delle regole che governano ilsistema delle applicazioni delle sanzioni in materia tributaria.4. I tre motivi si ritengono inammissibili.Con riferimento al primo motivo, valga considerare che leargomentazioni svolte dalla ricorrente sono volte a censurareuna ricostruzione dei fatti operata dal giudice dell’appello,prospettando una diversa valutazione degli elementi di provae di apprezzamento dei fatti, preclusa in questa sedeSi richiama l’orientamento consolidato di questa Cortesecondo cui le censure mosse con il ricorso per cassazione nonpossono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle provein senso difforme da quello preteso dalla parte, perché non èdato alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutareNumero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 7545/2026il merito della causa, ma solo quello di controllare che ogniData pubblicazione 29/03/2026fatto decisivo sia stato esaminato dal giudice (ex multis, Cass.27 luglio 2017, n. 18665; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).Va dunque ritenuto inammissibile il motivo di ricorso percassazione con il quale venga censurata la ricostruzione deifatti operata dal giudice contrapponendo, come nel caso dispecie, il diverso convincimento soggettivo della parte e, inparticolare, prospettando un preteso migliore coordinamentodei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interniall’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi diprova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al liberoconvincimento del giudice.Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente.Contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la pronunciaoggetto di impugnazione appare compiutamente e logicamentemotivata quanto all’applicazione dei principi di diritto e alquadro normativo di riferimento ed in relazione alle risultanzeistruttorie acquisite.Con orientamento consolidato (ex multis, Cass. 6 giugno 2012,n. 9113; ordinanza n 20414 del 1° agosto 2018), la SupremaCorte afferma che: “ricorre il vizio di omessa motivazione dellasentenza…quando il giudice di merito ometta di indicare nellasentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero indica tali elementi senza una approfondita disaminalogica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.Nella fattispecie, come si desume dalla lettura della sentenza,non sussiste alcun difetto di motivazione nei terminirappresentati perché la motivazione della sentenza è chiara edesaustiva e l’iter logico motivazionale seguito dai secondigiudici è pienamente evincibile dalla lettura della decisione chepertanto va confermata.Numero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 7545/2026L’esame dei fatti decisivi appare, invero, supportato da un iterData pubblicazione 29/03/2026logico-motivazionale coerente sia quanto al rilievo che ilcontribuente aveva prestato acquiescenza ai fatti noncontestati con il ricorso introduttivo (le “fatture da ricevereindebitamente dedotte” pari ad euro 84.050,00, a titolo dielementi negativi non deducibili di cui al “conto di mastro41/05/005 fatture da ricevere” recuperate a tassazione ai finiIRES ed I.R.A.P.) e sia quanto alla dedotta illegittimità dellesanzioni: viene fatta, corretta applicazione del principioespresso da questa Corte secondo cui “in tema di sanzioni perle violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza dicolpa grave, secondo le regole generali dell’illecitoamministrativo, grava sul contribuente, il quale, dunque,risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi da parte del professionista incaricato della relativatrasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato suquest’ultimo” (cfr, ex pluribus, Cassazione n. 5661/2020,n.19422/2018, n.6930/2017). La sentenza ha inoltre fornitoampio riscontro motivazionale con riferimento sia allaillegittima deduzione dei costi del carburante acquistato e allaomessa dichiarazione da parte della società di elementi positividi reddito, sia in ordine alla mancata dimostrazione che ilcarburante acquistato e depositato nella cisterna sia statoutilizzato per rifornire automezzi strumentali all'eserciziodell'impresa ritenendo prive di valore probatorio le fatture e larelazione di stima.Anche sotto tale profilo ha fatto corretta applicazione delprincipio enunciato da questa Corte secondo cui la possibilitàdi dedurre le spese per i consumi di carburante perautotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assoltaper il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette"schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto arilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamenteNumero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto,Numero di raccolta generale 7545/2026ammetta equipollente alcuno, e quindi deDla ta putbubltictaozio ne 29/03/2026indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazionedell'operazione nelle scritture dell'impresa.Deve ritenersi, pertanto, legittimo l’accertamento effettuatodalla CTR nella sentenza gravata che, ha in concreto ritenutonon fornita la prova degli acquisti di carburante, applicandocorrettamente le disposizioni rilevanti.Il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dellaricorrente alle spese di giudizio.Numero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 7545/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dai sottoscritti MagistratiAndreina Giudicepietro - Presidente -Imposte dirette –Marcello M. Fracanzani - Consigliere - Accertamento –Rettifica –[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AnaliticoinduttivoLivia [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6810/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AvvocatiGiuseppe Mammone e [OSCURATO:PERSONA] nel cui studio domicilia, pec:[OSCURATO:EMAIL];ricorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –Per la cassazione della sentenza n. 2393 della Corte di GiustiziaTributaria di II Grado della Calabria, depositata il 16.09.2024, nonnotificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA] GennaroNumero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 7545/2026Data pubblicazione 29/03/20261. La società Autotrasporti “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.,haimpugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta2015, a seguito di PVC della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] elementi negativi di reddito non deducibili con conseguenteripresa tassazione ai fini IRES, IRAP, Iva e relative sanzioni.Lamentava la nullità dell’atto per la illegittimità della ripresa atassazione degli elementi negativi di reddito relativi al conto n.66/30/036, denominato “CARBURANTI E LUBRIFICANTIAUTOTRASPORTI C/TERZI” ed alle “fatture di acquistocarburante .1.2 La CGT di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva parzialmente il ricorsolimitatamente al rilievo di cui alle fatture di acquisto carburantedestinato a deposito ubicato in Prato pari d euro 33.735,00, oltread IVA per euro 6.421,70, maggiorato delle relative sanzioni edinteressi applicati, con rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso econdanna della società ricorrente alle spese legali ecompensazione nella misura di un terzo.2. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado che rigettava l'appello confermandola sentenza di primo grado. Rilevava che il contribuente nonaveva contestato con il ricorso introduttivo, le “fatture da ricevereindebitamente dedotte” pari ad euro 84.050,00, a titolo dielementi negativi non deducibili di cui al “[OSCURATO:PERSONA] MASTRO41/05/005”, prestando acquiescenza. Sulla dedotta illegittimitàdelle sanzioni, rilevava l’infondatezza della censura di assenza dicolpa e che la società aveva illegittimamente dedotto costiindeducibili non dichiarando elementi positivi di reddito.3. Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione con tre motiviavverso la richiamata sentenza di secondo grado3.1. L’Agenzia ha resistito con controricorsoNumero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraioNumero di raccolta generale 7545/20262026 Data pubblicazione 29/03/2026La ricorrente ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente ha lamentato lanullità della sentenza ex art 360, comma 1 n. 4 per assenza omera apparenza della motivazione in riferimento agli artt. 112e 132, comma 2, nr. 4 c.p.c. e art 118 disp att. e art. 36,comma 2 c.p.c. n. 4 del dlgs n. 546/1992 nonché art 24 e 11Cost.2. Con il secondo motivo del ricorso, censura la sentenza disecondo grado per violazione degli artt. 2727 e dell’art. 2729c.c. nonché dell’art. 39, comma 1 lett. d) del d.p.r. n.600/1973:, per violazione delle regole che governano ilsistema delle presunzioni.3.Con il terzo motivo, censura la sentenza per violazione efalsa applicazione di legge in riferimento all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 5 del dlgs. n. 472/1997 edell’art. 1176 c.c. per violazione delle regole che governano ilsistema delle applicazioni delle sanzioni in materia tributaria.4. I tre motivi si ritengono inammissibili.Con riferimento al primo motivo, valga considerare che leargomentazioni svolte dalla ricorrente sono volte a censurareuna ricostruzione dei fatti operata dal giudice dell’appello,prospettando una diversa valutazione degli elementi di provae di apprezzamento dei fatti, preclusa in questa sedeSi richiama l’orientamento consolidato di questa Cortesecondo cui le censure mosse con il ricorso per cassazione nonpossono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle provein senso difforme da quello preteso dalla parte, perché non èdato alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutareNumero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 7545/2026il merito della causa, ma solo quello di controllare che ogniData pubblicazione 29/03/2026fatto decisivo sia stato esaminato dal giudice (ex multis, Cass.27 luglio 2017, n. 18665; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).Va dunque ritenuto inammissibile il motivo di ricorso percassazione con il quale venga censurata la ricostruzione deifatti operata dal giudice contrapponendo, come nel caso dispecie, il diverso convincimento soggettivo della parte e, inparticolare, prospettando un preteso migliore coordinamentodei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interniall’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi diprova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al liberoconvincimento del giudice.Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente.Contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la pronunciaoggetto di impugnazione appare compiutamente e logicamentemotivata quanto all’applicazione dei principi di diritto e alquadro normativo di riferimento ed in relazione alle risultanzeistruttorie acquisite.Con orientamento consolidato (ex multis, Cass. 6 giugno 2012,n. 9113; ordinanza n 20414 del 1° agosto 2018), la SupremaCorte afferma che: “ricorre il vizio di omessa motivazione dellasentenza…quando il giudice di merito ometta di indicare nellasentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero indica tali elementi senza una approfondita disaminalogica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.Nella fattispecie, come si desume dalla lettura della sentenza,non sussiste alcun difetto di motivazione nei terminirappresentati perché la motivazione della sentenza è chiara edesaustiva e l’iter logico motivazionale seguito dai secondigiudici è pienamente evincibile dalla lettura della decisione chepertanto va confermata.Numero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 7545/2026L’esame dei fatti decisivi appare, invero, supportato da un iterData pubblicazione 29/03/2026logico-motivazionale coerente sia quanto al rilievo che ilcontribuente aveva prestato acquiescenza ai fatti noncontestati con il ricorso introduttivo (le “fatture da ricevereindebitamente dedotte” pari ad euro 84.050,00, a titolo dielementi negativi non deducibili di cui al “conto di mastro41/05/005 fatture da ricevere” recuperate a tassazione ai finiIRES ed I.R.A.P.) e sia quanto alla dedotta illegittimità dellesanzioni: viene fatta, corretta applicazione del principioespresso da questa Corte secondo cui “in tema di sanzioni perle violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza dicolpa grave, secondo le regole generali dell’illecitoamministrativo, grava sul contribuente, il quale, dunque,risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi da parte del professionista incaricato della relativatrasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato suquest’ultimo” (cfr, ex pluribus, Cassazione n. 5661/2020,n.19422/2018, n.6930/2017). La sentenza ha inoltre fornitoampio riscontro motivazionale con riferimento sia allaillegittima deduzione dei costi del carburante acquistato e allaomessa dichiarazione da parte della società di elementi positividi reddito, sia in ordine alla mancata dimostrazione che ilcarburante acquistato e depositato nella cisterna sia statoutilizzato per rifornire automezzi strumentali all'eserciziodell'impresa ritenendo prive di valore probatorio le fatture e larelazione di stima.Anche sotto tale profilo ha fatto corretta applicazione delprincipio enunciato da questa Corte secondo cui la possibilitàdi dedurre le spese per i consumi di carburante perautotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assoltaper il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette"schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto arilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamenteNumero registro generale 6810/2025Numero sezionale 1059/2026sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto,Numero di raccolta generale 7545/2026ammetta equipollente alcuno, e quindi deDla ta putbubltictaozio ne 29/03/2026indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazionedell'operazione nelle scritture dell'impresa.Deve ritenersi, pertanto, legittimo l’accertamento effettuatodalla CTR nella sentenza gravata che, ha in concreto ritenutonon fornita la prova degli acquisti di carburante, applicandocorrettamente le disposizioni rilevanti.Il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dellaricorrente alle spese di giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.800,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026La PresidenteAndreina GiudicepietroP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.800,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro