CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33055/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 21/01/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 12/12/2019 del Tribunale di Pavia, che lo aveva condannato per truffa aggravata e sostituzione di persona. Deduce: 1.1. "Errata applicazione dell'art. 640, cod.pen. in luogo di quello di cui all'art. 646, c.p. con riferimento agli artt. 1704, 1753, 1888 e 1903 c.c.".Secondo il ricorrente i fatti dovevano essere più correttamente qualificati quale appropriazione indebita, in ragione delle caratteristiche del rapporto intercorrente tra l'agente autorizzato a stipulare le polizze e la compagnia assicuratrice, inquadrabile nella figura del mandato con rappresentanza. Sulla base di tale premessa, il ricorrente sostiene che i contratti con il cliente dovevano considerarsi validi ed efficaci e conclusi senza artifici o raggiri, in quanto Quaglia si presentava nella sua qualità effettiva. La condotta illecita -sostiene la difesa- si concretizza nei confronti della compagnia assicuratrice, alla quale non venivano trasmesse le polizze, con conseguente appropriazione indebita del denaro per esse versato nelle mani di Quaglia. 1.2. "Sul reato di cui all'art. 494, cod.pen. Errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 1334 e 1335 c.c.". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che nel caso in esame non è configurabile il reato di sostituzione di persona, individuata dai giudici nel fatto di dichiarare la falsa qualità di agente assicurativo presso la compagnia [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa la revoca della qualità di agente era ancora in atto all'epoca della contestazione, in quanto quella -pur disposta dalla compagnia assicuratrice- non era validamente pervenuta al destinatario (Quaglia), così che essa non aveva prodotto effetti, in quanto atto unilaterale recettizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato che non poteva ritenersi configurata l'appropriazione indebita perché le somme percepite dalle persone offese figuravano solo fittiziamente quali premi dovuti all'assicurazione, ma non trovavano riscontro in polizze o in prodotti assicurativi realmente esistenti. «Ne deriva che -scrive la Corte di appello- in assenza di effettiva stipulazione delle polizze, l'unica ricostruzione in diritto della vicenda è quella prospettata dalla pubblica accusa e confermata dal Giudice di prime cure, vale a dire della truffa [...]», atteso che le persone offese venivano indotte in errore sia sulla validità dei contratti assicurativi sottoscritti, sia sulla legittimità della prassi professionale adottata dal Quaglia, con particolare riguardo al pagamento di assegni direttamente intestati in favore del ricorrente, in violazione del divieto per l'agente assicurativo di riscuotere direttamente i premi riguardanti le polizze da lui intermediate.La Corte di appello, dunque, ha puntualizzato che l'odierno ricorrente faceva apparire come esistenti polizze o altri prodotti assicurativi in realtà inesistenti (in ciò l'artificio), incassando delle somme di denaro (in ciò l'ingiusto profitto) senza che i clienti avessero validamente stipulato alcunché con la Compagnia assicuratrice, per come falsamente rappresentato da Quaglia (in ciò l'induzione in errore). Il ricorrente trascura la ricostruzione della Corte di appello e reitera le medesime argomentazioni contenute nell'atto di gravame, senza confrontarsi realmente con le motivazioni del provvedimento impugnato, così incorrendo nel vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2. In conseguenza di quanto appena rilevato, le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, perché queste non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.3. Gli stessi vizi ora rilevati si riscontrano anche in relazione al motivo dedicato al reato di sostituzione di persona. Il ricorrente non tiene conto del fatto che la revoca del mandato risulta documentalmente provato con la lettera di riscontro inviata dalla Compagnia assicuratrice agli investigatori e che detta lettera è parte del compendio degli atti posti a base del giudizio abbreviato prescelto dallo stesso imputato. Rispetto a questo atto a suo carico -noto allo stesso imputato- non sono state prodotte prove di segno contrario, così che il dato da esso emergente e il suo significato probatorio sono rimasti incontrastati. Da ciò discende che tutte le argomentazioni sviluppate nel ricorso, per un verso, non si confrontano con tale emergenza valorizzata dai giudici di merito; per altro verso, esse offrono una valutazione del compendio probatorio alternativo e antagonista a quella dei giudici di merito. Da qui le medesime ragioni di inammissibilità indicate in relazione al primo motivo. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell