CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 1966
Cassazione n. 22698/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/04/1966 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di furto e indebito utilizzo di una carta bancomat; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è meramente riproduttivo di doglianze già valutate e disattese dalla Corte di merito, ai fogli 3 e 4 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e giuridici; deve in proposito aggiungersi che si tratta, comunque, di censure non consentite poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] idente