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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1997

Cassazione n. 37053/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/10/1997 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, la quale ha ribadito l'assenza della non abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità in esame, attesi i precedenti penali della stessa indole (tra cui tre condanne per furto, una per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) di cui è gravato il ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui per "reati della stessa indole devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (da ultimo, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, dep. 13/09/2019, Assisi, Rv. 278166); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/10/1997 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, la quale ha ribadito l'assenza della non abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità in esame, attesi i precedenti penali della stessa indole (tra cui tre condanne per furto, una per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) di cui è gravato il ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui per "reati della stessa indole devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (da ultimo, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, dep. 13/09/2019, Assisi, Rv. 278166); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37053/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris