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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 09817/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10089-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrenti– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente– avverso la sentenza n. 2267/2015 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a dieci motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, su rinvio da Cass. n. 5877/2014, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 56/2008 della [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con cui si riqualificava come cessione d’azienda, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta fissa corrisposta, la maggiore imposta di registro, il conferimento, con atto registrato in data 3.2.2006, di ramo d’azienda da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e la successiva cessione delle quote della suddetta società, acquisite da [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente, a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., con contratto stipulato in data 3.1.2006; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1, 20, 21 dpr. n. 131/1986) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato la sussistenza di un'operazione economica unitaria, rilevante ai fini impositivi in argomento, senza dare rilievo ai singoli contratti ed agli effetti giuridici da F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 essi derivanti, quale che sia la sostanza economica dell’operazione posta in essere;

1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 20 dpr. n. 131/1986) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente interpretato l’art. 20 cit. come norma antielusiva, mentre invece si tratta di norma sull’interpretazione giuridica degli atti, da compiersi guardando agli effetti giuridici, e non a quelli economici, dei singoli atti le doglianze vanno accolte

1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 20 dpr. n. 131/1986, art. 176 TUIR) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato l’elusività dell’operazione societaria in questione valutandola nel suo complesso come una cessione d’azienda;

2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;

2.2. va preliminarmente evidenziato che a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (cfr. Cass. nn. 39174/2021, 27155/2017, 6086/2014, 20128/2013, 12095/2007);

2.3. la stessa Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare dunque muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo, come si è detto, che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale;

2.4. ciò posto, l'art.20 d.P.R. 131/1986 è stato fatto oggetto - nel corso del presente giudizio - di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame;

2.5. l'art. 1, comma 87, lett.

A), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd.

Legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formulazione («L 'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alfa registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o fa forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa;

2.6. ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l'intervento legislativo di riforma - superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili;

2.7. non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evinci bili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra-testuali («L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o fa forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»);

2.8. successivamente a questa prima modificazione - ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità - il legislatore è nuovamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell'art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/2017; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022

2.9. il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l'anno 2019), secondo cui: «L'art. 1, comma 87, lett.

A), della f. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprite 1986, n. 131»;

2.10. dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso dell’esclusione, dal processo di qualificazione dell'atto, degli elementi extratestuali ed il collegamento negoziale) si renda applicabile -fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018;

2.11. nel presente giudizio, come si è detto, questa Corte di legittimità, con l'ordinanza n. 23549/2019, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati da i citati art. 1, co.87, l. 205/2017 ed art. 1, co. 1084, L. 145/2018, <<nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi>>;

2.12. richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del collegamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l’interpretazione dell’atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l’esclusione, dall’attività di qualificazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico risultante dall’atto presentato alla registrazione (inteso non come documento ma quale complesso negoziale con causa unitaria), sia sul principio di F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifestazioni di forza economica non razionalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati;

2.13. con la sentenza n. 158/2020 la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando in particolare che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leggi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, all’art.20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell’atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpretazione sia l’unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di <<atto presentato alla registrazione>> e di <<effetti giuridici>> in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra- testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di <<imposta d’atto>>, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell’interpretazione dell’atto incentrata sulla nozione di causa reale non è coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell’articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché <<consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di <<indebiti>> vantaggi fiscali e di operazioni <<prive di sostanza economica>>, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)>>; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.14. la stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C. Cost. n. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’ art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986;

2.15. a detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l’attribuzione testuale di carattere interpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collegamento negoziale dall’attività di qualificazione dell’atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la retroattività della novella (effetto tipico, appunto, delle norme di interpretazione autentica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: - la mancanza di un preesistente contrasto interpretati- vo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc’anzi riportato) secondo cui, al contrario, l’atto da registrare andrebbe qualificato anche in virtù del suo collegamento causale con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione apportata, costituente una sorta di <<forzatura>> del legislatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; - l’insussistenza di <<motivi imperativi di interesse generale>> giustificanti l’adozione eccezionale di una norma retroattiva, come tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla <<parità delle armi>> tra i contendenti (art.6 CEDU);

2.16. ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingerenza del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radicati sulla base della precedente lettura dell’art.20: F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 2.17 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21, ha richiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art.20 – il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività <<per interpretazione autentica>> della nuova disciplina;

2.18. in ordine a quest’ultimo profilo, ha in particolare osservato la Corte che: non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo <<certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all’ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell’intero “impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell’imposta di registro”, dove la sua origine storica di “imposta d’atto” “non risulta superata dal legislatore positivo” (sentenza n. 158 del 2020)>>; nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato <<dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)>>, fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art.20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto <<imprevedibile>> da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata <<coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico>>, secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pro- nuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 (e neppure l’art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che <<nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.19. all’esito dell’evoluzione interpretativa così sinteticamente riassunta, le censure dei ricorrenti devono quindi trovare accoglimento;

2.20. è infatti indubbio – costituendo ciò il nucleo fondamentale e caratterizzante della pretesa impositiva – che nella specie si verta proprio di collegamento negoziale (secondo lo schema ricorrente su riportato) e non di mera riqualificazione <<per intrinseco>> del solo atto presentato per la registrazione, il che appare oggi necessario e sufficiente ad escludere il legittimo ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’istituto ex art.20 cit.;

2.21. non può invero sostenersi che, pur dopo questa complessa evoluzione interpretativa, residuerebbe in capo all'amministrazione finanziaria il potere - dovere di procedere al recupero della maggiore imposta in forza del collegamento negoziale, vertendosi di comportamento chiaramente abusivo, ciò in considerazione del fatto che l’azione accertativa qui intrapresa dal Fisco si basava su una determinata riqualificazione giuridica unitaria dell’operazione nel suo complesso - dunque considerando, quale elemento essenziale e distintivo, la concatenazione degli atti negoziali - a prescindere da qualsivoglia connotato abusivo e di elusività, connotati che già la pregressa giurisprudenza di legittimità in materia prevalentemente riteneva, del resto, del tutto estranei alla struttura ed alla ratio dell’art.20, posto a base della maggiore liquidazione;

2.22. per altro verso, se è vero che oggi il collegamento negoziale rileva ex art.10 bis L. 212/2000, altrettanto indubbio è che tale rilevanza si associa alla prescrizione normativa di tutta una serie di garanzie, sostanziali e procedurali, che nella specie non sono state applicate, e che non potrebbero in alcun modo essere recuperate a posteriori, a tacer d’altro, per l’evidente lesione che altrimenti si determinerebbe, in pregiudizio del contribuente, dei principi di certezza e determinatezza che devono presiedere all’azione impositiva; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. va, in definitiva, accolto il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, con effetto assorbente sui rimanenti motivi, inerenti questioni di legittimità costituzionale non accolte dal Giudice di rinvio, l’esistenza di valide ragioni economiche sottese all’operazione in questione e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con l'accoglimento del ricorso introduttivo e l'annullamento dell’atto impositivo opposto;

5. il già rassegnato contesto evolutivo nel quale è maturata la lite rende evidenti i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti con annullamento dell’atto impositivo impugnato; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.3.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10089-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrenti– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente– avverso la sentenza n. 2267/2015 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a dieci motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, su rinvio da Cass. n. 5877/2014, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 56/2008 della [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con cui si riqualificava come cessione d’azienda, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta fissa corrisposta, la maggiore imposta di registro, il conferimento, con atto registrato in data 3.2.2006, di ramo d’azienda da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e la successiva cessione delle quote della suddetta società, acquisite da [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente, a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., con contratto stipulato in data 3.1.2006; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1, 20, 21 dpr. n. 131/1986) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato la sussistenza di un'operazione economica unitaria, rilevante ai fini impositivi in argomento, senza dare rilievo ai singoli contratti ed agli effetti giuridici da F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 essi derivanti, quale che sia la sostanza economica dell’operazione posta in essere; 1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 20 dpr. n. 131/1986) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente interpretato l’art. 20 cit. come norma antielusiva, mentre invece si tratta di norma sull’interpretazione giuridica degli atti, da compiersi guardando agli effetti giuridici, e non a quelli economici, dei singoli atti le doglianze vanno accolte 1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 20 dpr. n. 131/1986, art. 176 TUIR) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato l’elusività dell’operazione societaria in questione valutandola nel suo complesso come una cessione d’azienda; 2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate; 2.2. va preliminarmente evidenziato che a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (cfr. Cass. nn. 39174/2021, 27155/2017, 6086/2014, 20128/2013, 12095/2007); 2.3. la stessa Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare dunque muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo, come si è detto, che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale; 2.4. ciò posto, l'art.20 d.P.R. 131/1986 è stato fatto oggetto - nel corso del presente giudizio - di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame; 2.5. l'art. 1, comma 87, lett. A), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formulazione («L 'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alfa registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o fa forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa; 2.6. ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l'intervento legislativo di riforma - superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili; 2.7. non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evinci bili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra-testuali («L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o fa forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»); 2.8. successivamente a questa prima modificazione - ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità - il legislatore è nuovamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell'art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/2017; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 2.9. il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l'anno 2019), secondo cui: «L'art. 1, comma 87, lett. A), della f. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprite 1986, n. 131»; 2.10. dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso dell’esclusione, dal processo di qualificazione dell'atto, degli elementi extratestuali ed il collegamento negoziale) si renda applicabile -fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018; 2.11. nel presente giudizio, come si è detto, questa Corte di legittimità, con l'ordinanza n. 23549/2019, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati da i citati art. 1, co.87, l. 205/2017 ed art. 1, co. 1084, L. 145/2018, <<nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi>>; 2.12. richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del collegamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l’interpretazione dell’atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l’esclusione, dall’attività di qualificazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico risultante dall’atto presentato alla registrazione (inteso non come documento ma quale complesso negoziale con causa unitaria), sia sul principio di F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifestazioni di forza economica non razionalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati; 2.13. con la sentenza n. 158/2020 la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando in particolare che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leggi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, all’art.20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell’atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpretazione sia l’unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di <<atto presentato alla registrazione>> e di <<effetti giuridici>> in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra- testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di <<imposta d’atto>>, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell’interpretazione dell’atto incentrata sulla nozione di causa reale non è coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell’articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché <<consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di <<indebiti>> vantaggi fiscali e di operazioni <<prive di sostanza economica>>, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)>>; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 2.14. la stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C. Cost. n. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’ art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986; 2.15. a detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l’attribuzione testuale di carattere interpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collegamento negoziale dall’attività di qualificazione dell’atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la retroattività della novella (effetto tipico, appunto, delle norme di interpretazione autentica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: - la mancanza di un preesistente contrasto interpretati- vo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc’anzi riportato) secondo cui, al contrario, l’atto da registrare andrebbe qualificato anche in virtù del suo collegamento causale con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione apportata, costituente una sorta di <<forzatura>> del legislatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; - l’insussistenza di <<motivi imperativi di interesse generale>> giustificanti l’adozione eccezionale di una norma retroattiva, come tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla <<parità delle armi>> tra i contendenti (art.6 CEDU); 2.16. ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingerenza del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radicati sulla base della precedente lettura dell’art.20: F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 2.17 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21, ha richiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art.20 – il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività <<per interpretazione autentica>> della nuova disciplina; 2.18. in ordine a quest’ultimo profilo, ha in particolare osservato la Corte che: non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo <<certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all’ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell’intero “impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell’imposta di registro”, dove la sua origine storica di “imposta d’atto” “non risulta superata dal legislatore positivo” (sentenza n. 158 del 2020)>>; nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato <<dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)>>, fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art.20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto <<imprevedibile>> da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata <<coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico>>, secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pro- nuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 (e neppure l’art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che <<nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona ‘contro il potere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA]’ e non viceversa>>; 2.19. all’esito dell’evoluzione interpretativa così sinteticamente riassunta, le censure dei ricorrenti devono quindi trovare accoglimento; 2.20. è infatti indubbio – costituendo ciò il nucleo fondamentale e caratterizzante della pretesa impositiva – che nella specie si verta proprio di collegamento negoziale (secondo lo schema ricorrente su riportato) e non di mera riqualificazione <<per intrinseco>> del solo atto presentato per la registrazione, il che appare oggi necessario e sufficiente ad escludere il legittimo ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’istituto ex art.20 cit.; 2.21. non può invero sostenersi che, pur dopo questa complessa evoluzione interpretativa, residuerebbe in capo all'amministrazione finanziaria il potere - dovere di procedere al recupero della maggiore imposta in forza del collegamento negoziale, vertendosi di comportamento chiaramente abusivo, ciò in considerazione del fatto che l’azione accertativa qui intrapresa dal Fisco si basava su una determinata riqualificazione giuridica unitaria dell’operazione nel suo complesso - dunque considerando, quale elemento essenziale e distintivo, la concatenazione degli atti negoziali - a prescindere da qualsivoglia connotato abusivo e di elusività, connotati che già la pregressa giurisprudenza di legittimità in materia prevalentemente riteneva, del resto, del tutto estranei alla struttura ed alla ratio dell’art.20, posto a base della maggiore liquidazione; 2.22. per altro verso, se è vero che oggi il collegamento negoziale rileva ex art.10 bis L. 212/2000, altrettanto indubbio è che tale rilevanza si associa alla prescrizione normativa di tutta una serie di garanzie, sostanziali e procedurali, che nella specie non sono state applicate, e che non potrebbero in alcun modo essere recuperate a posteriori, a tacer d’altro, per l’evidente lesione che altrimenti si determinerebbe, in pregiudizio del contribuente, dei principi di certezza e determinatezza che devono presiedere all’azione impositiva; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10089/2016 Numero sezionale 967/2022 Numero di raccolta generale 9817/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 3. va, in definitiva, accolto il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, con effetto assorbente sui rimanenti motivi, inerenti questioni di legittimità costituzionale non accolte dal Giudice di rinvio, l’esistenza di valide ragioni economiche sottese all’operazione in questione e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con l'accoglimento del ricorso introduttivo e l'annullamento dell’atto impositivo opposto; 5. il già rassegnato contesto evolutivo nel quale è maturata la lite rende evidenti i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti con annullamento dell’atto impositivo impugnato; compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
Sentenza Cassazione n. 09817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris