CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 17379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 12792-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]. 61-63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso l'ordinanza n. 27084/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la revocazione della ordinanza n. 27084/2018. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 25/10/2018, n. 27084/2018 della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che non ravvisava la inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. L'ordinanza n. 27084/2018 della Corte di cassazione accolse il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1966/2013 del Tribunale di Tivoli, cui rinviò la causa. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo intimato dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di C 4.697,96, oltre accessori, affermando che mancasse la prova dell'esistenza di una comunione, che legittimasse ad esigere la contribuzione alle spese di gestione. Per la Corte di cassazione il giudice dell'appello non aveva tuttavia preso in considerazione la situazione di fatto che poteva dar luogo alla configurabilità di un supercondominio. Ric. 2019 n. 12792 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -2- Il ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errore di fatto per l'omessa considerazione della memoria depositata in prossimità dell'adunanza del 28 giugno 2018, con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti, decisive sul punto della titolarità delle aree pertinenziali del complesso immobiliare. Le parti presentarono memorie in relazione all'adunanza del 10 giugno 2021. Con ordinanza pubblicata il 16 agosto 2021, il collegio ha ritenuto che il ricorso per la revocazione della ordinanza 25/10/2018, n. 27084, non sia inammissibile, ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. La causa è stata perciò rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errore di fatto in cui incorse l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27084, per l'omessa considerazione della memoria depositata in prossimità dell'adunanza del 28 giugno 2018, con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti, decisive sul punto della titolarità delle aree pertinenziali del complesso immobiliare. Per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza Ric. 2019 n. 12792 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -3- l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Questa Corte ha peraltro affermato che l'omesso esame di una memoria depositata ex art. 378, 380 bis o 380-bis.1. c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria (Cass. Sez. 6 - 2, 07/11/2016, n. 22561). Nella specie, la mancata considerazione nella ordinanza 25/10/2018, n. 27084, della memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dell'adunanza del 28 giugno 2018 ha comportato l'omesso rilievo di due giudicati esterni ivi eccepiti, contenuti nella sentenza n. 328 del 2017 e nella ordinanza n. 10058 del 2018, pronunciate da questa Corte inter partes, che già avevano accertato con efficacia di giudicato la insussistenza di una situazione di contitolarità in capo al Procopio delle aree pertinenziali del [OSCURATO:PERSONA]. Rivelatosi l'errore di fatto decisivo nella ordinanza 25/10/2018, n. 27084, deve ora procedersi al giudizio rescissorio. Ric. 2019 n. 12792 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -4- Il primo motivo del ricorso del Complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1966/2013 del Tribunale di Tivoli denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt.818, 1100, 1105, 1106, 1107, 1109, 1117, 1118, 1137, 1350, 2644 c.c., 61 e 62 disp. att. c.c. nonché l'omesso esame di fatti decisivi. Il secondo motivo del ricorso del Complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1966/2013 del Tribunale di Tivoli deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 disp. att. c.c., 1109 e 1137 c.c., sulla base del principio secondo cui il condomino opponente a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali, in forza di una deliberazione assembleare, non può contestare il titolo dell'avversa pretesa sulla base di eccezioni relative alla validità della medesima. L'accertamento contenuto nelle richiamate sentenze circa la insussistenza del presupposto dell'obbligo in capo al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di contribuire alle spese della comunione delle aree pertinenziali del [OSCURATO:PERSONA] inerisce ad una connotazione di fatto e di diritto del rapporto inter partes, idonea a produrre effetti destinati a durare per tutto il protrarsi di tale rapporto a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione ivi accertata non può più formare oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio, né ai fini del primo motivo, né ai fini del secondo motivo del ricorso del Complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1966/2013 del Tribunale di Tivoli. Il giudicato formatosi fra le parti sulla insussistenza di un obbligo di contribuzione correlato alla partecipazione del Procopio al condominio è ostativo alla configurabilità del debito per le spese comuni oggetto del presente giudizio. Ric. 2019 n. 12792 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -5- Nella memoria ex art. 378 c.p.c. presentata dal Complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la nullità dei richiamati giudicati pregressi, in quanto emessi in accoglimento di una mera eccezione riconvenzionale e "in totale assenza di tutti i comunisti", litisconsorti necessari. Tale rilievo non può essere accolto, atteso che: 1) le pronunce contenute nella sentenza n. 328 del 2017 e nella ordinanza n. 10058 del 2018 erano state rese in giudizi che vedevano quali parti [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], ovvero le stesse parti tra cui pende la lite in esame; 2) per consolidata interpretazione giurisprudenziale, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, mentre le relative statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti estranei al giudizio, e ciò anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso, attribuendo a questo l'ordinamento un rimedio specifico, ovvero l'opposizione di terzo ex art. 40493 c.p.c., per consentirgli di non subire il pregiudizio che eventualmente si sia verificato in conseguenza della sentenza pronunziata senza la sua partecipazione (così Cass. Sez. 2, 25/10/2013, n. 24165; Cass. Sez. L, 13/12/2005, n. 27427; Cass. Sez. 2, 17/03/2005, n. 5796); 3) quel che più conta, peraltro, è che il valore vincolante che si ricava da quei giudicati non attiene ex se all'accertamento della relazione di contitolarità delle parti comuni, accertamento che avrebbe effettivamente imposto di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, quanto alla sussistenza del fatto costitutivo dell'obbligazione periodica del Procopio di versare la quota di contribuzione alle spese comuni del complesso immobiliare, avendo l'amministrazione condominiale, in quei giudizi come in questo, Ric. 2019 n. 12792 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -6- agito in sede monitoria per intimarne il pagamento in forza della legittimazione ad essa attribuita dall'art. 1130 n. 3) c.c. Ove si si tratti, come nella specie, di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per le rate maturate di un'obbligazione periodica, l'autorità del giudicato intercorso fra creditore e debitore impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale, pertanto, esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (ad esempio, Cass. Sez. L, 23/07/2015, n. 15493; Cass. Sez. 3, 11/05/2010, n. 11360; Cass. Sez. L, 17/08/2018, n. 20765; Cass. Sez. 6 - L, 29/11/2021, n. 37269). Consegue che il ricorso per cassazione del Complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1966/2013 del Tribunale di Tivoli, poiché finalizzato a porre in discussione la questione relativa alla insussistenza dell'obbligo del Procopio di contribuire alle spese comuni del compendio immobiliare, che risulta coperta dal contrario giudicato esterno, deve essere dichiarato inammissibile. In definitiva, va accolto il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27084, della Corte di cassazione e va revocata tale ordinanza; va, poi, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1966/2013 del Tribunale di Tivoli. Consegue la regolazione secondo soccombenza delle spese processuali del giudizio di revocazione, comprensivo sia della Ric. 2019 n. 12792 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -7- fase rescindente che di quella rescissoria, nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27084, della Corte di cassazione e revoca l'ordinanza impugnata; dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1966/2013 del Tribunale di Tivoli; condanna il Complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi C 2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] residenziale [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile