CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38694/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 21.10.2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Covelli (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) era stato condannato per i reati di cui agli art.385, 497 bis e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente era stata ritenuta la competenza del Tribunale di Pavia sull'erroneo presupposto che, vista l'impossibilità di accertare la consumazione dei più gravi reati di cui agli artt. 487 bis e 648 cod.pen., doveva ritenersi competente il giudice del luogo di consumazione del reato di evasione; infatti, le emergenze processuali consentivano di affermare che il reato di ricettazione si era verificato a Milano. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che l'apprensione di un documento di identità di cui il titolare abbia denunciato lo smarrimento integrerebbe gli estremi del furto (e non invece la fattispecie depenalizzata di appropriazione di cosa smarrita), con la conseguenza che l'ulteriore circolazione del bene integrava il reato di ricettazione. 1.3 Il difensore rileva che Covelli era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497 bis comma 2 cod.pen. sulla scorta dell'asserito inadempimento del ricorrente all'onere di allegare e provare la non validità per l'espatrio della carta di identità in suo possesso, con un incredibile rovesciamento dell'onere della prova; osserva che il reato sussiste solo se il documento che si assume falsificato è valido per l'espatrio e che tale requisito non costituisce qualità naturale ed indefettibile di qualsiasi carta di identità, dovendo essere espressamente attribuito al documento; nel caso in esame, non era stata addotta alcuna prova in ordine alla validità per l'espatrio del documento rinvenuto nella disponibilità di Covelli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il ricorrente reitera doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede; secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello cvps-r- n Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alle censure riproposte con il ricorso per cassazione quanto al primo motivo, nella pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, quanto al secondo a pag.7 (richiamando correttamente la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori", Sez. 2 sentenza n. 4132 del 18/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 278225 - 01), e quanto al terzo con le considerazioni contenute alle pagine 8 e 9, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, essendo irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta "area Schengen" (Sez 5, Sentenza n. 47613 del 28/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277548 - 01). 2. Il ricorso, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]