CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 1945
Cassazione n. 40818/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la revoca della sentenza n. 15526 emessa dalla quarta sezione penale di questa corte all'udienza del 05.03.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con i provvedimenti conseguenti; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2020, la (. arta sezione penale di questa £1.u Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 24 settembre 2018 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. in relazione ad un incidente stradale mortale. 2. La Corte di Appello di Roma, su sollecitazione del Procuratore Generale che aveva comunicato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 14 ottobre 2019, ovvero in data antecedente alla pronuncia della Corte di Cassazione, ha attivato il procedimento per la correzione della decisione adottata da questa Corte. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] prima che la sentenza fosse deliberata. 3. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale, sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Rv.233636). In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Rv. 226207). Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza. 4. Ne consegue che deve essere dichiarata la inesistenza giuridica della sentenza di questa Corte in data 5 marzo 2020 (R.G.N. 34749/19; NR. rttt 15526/20). Per l'effetto, si deve esaminare il ricorso e pertanto, essere annullatt la sentenza della Corte di Appello di Roma e la sentenza del • Tribunale di Tivoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Dichiara l'inesistenza giuridica della sentenza emessa da questa Corte - CAuarta sezione penale - il 5 marzo 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (R.G.N. 34749/19; NR. 15526/20) in quanto emanata nei confronti di imputato deceduto. Annulla senza rinvio la sentenza originariamente impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Deciso in Roma il 18 novembre 2025. Il Presidente EmOuéle DÌ No ! • u , IATO 19 D . CANC ie.