CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia del 15 marzo 2013, e, ritenuto assorbito il reato di detenzione di arma comune da sparo di cui al capo a) in quello di detenzione di arma clandestina di cui al capo b), rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed euro 280,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. etAbitit, )- 922(1cOruk 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato: a) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello motivato la conferma del giudizio di responsabilità; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto delle richieste difensive sulla valutazione della prova, avendo la Corte di appello considerato le sole dichiarazioni dell'imputato senza verificare se l'arma fosse realmente clandestina e se avesse potuto ricevere il munizionamento rinvenuto; c) violazione di legge e vizio di motivazione circa la consapevolezza in capo all'imputato che il dispositivo non fosse soltanto strumento di dissuasione e di tipo sonoro, per essere egli stato ingannato all'atto dell'acquisto da terzi ignoti che avevano approfittato della sua inesperienza e della sua buona fede, dimostrate dalla consegna spontanea di quanto detenuto; inoltre, avrebbero dovuto essere riconosciute la fattispecie attenuata di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 una volta esclusa, come avrebbe dovuto farsi, la clandestinità dell'arma e quella di cui all'art.648 cpv. cod. pen.. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati e non correlati alle ragioni della decisione contestata. 1.Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso sono genericamente formulate ed immotivate, in quanto si limitano a denunciare senza fondamento vizi insussistenti. Invero, la Corte di merito ha fondato il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente sulle risultanze dell'attività investigativa, attestanti il rinvenimento presso la sua abitazione di una pistola originariamente a salve, modificata in modo da renderla idonea allo sparo di proiettili cal. 7,65, risultata perfettamente funzionante. Al riguardo ha ritenuto superfluo procedere ad ulteriori accertamenti per riscontrare la natura del dispositivo a ragione delle verifiche tecniche già condotte nel corso delle indagini, che avevano consentito di riscontrare le caratteristiche originarie e le modifiche apportate all'arma con la sua trasformazione da oggetto in grado di sparare solo a salve a strumento offensivo. A riprova della consapevole detenzione di tale dispositivo in sentenza si è osservato che presso l'abitazione il Santamaria aveva detenuto anche munizioni cl. 7,65, ossia di calibro che le rendeva idonee ad essere caricate sull'arma. 1.1 La Corte di appello ha escluso ogni plausibilità all'ipotesi, dedotta genericamente, che l'imputato avesse acquistato l'arma senza essere stato consapevole delle sue caratteristiche e della sua clandestinità per l'assenza di contrassegni identificativi. 1.2 Il ricorso ripropone le medesime obiezioni già esaminate dai giudici di appello in termini aspecifici e infondati per contestare la clandestinità dell'arma, l'idoneità allo sparo delle munizioni rinvenute e risultate perfettamente compatibili con la stessa, la consapevole detenzione di tale oggetto per essere stato egli ingannato dal venditore, tutte questioni risolte adeguatamente e con motivazione priva di vizi logici nella sentenza impugnata. Né l'impugnazione illustra le ragioni per le quali le verifiche tecniche condotte durante le indagini non siano sufficienti a dar conto delle modifiche apportate al dispositivo e della sua funzionalità quale arma da sparo. 2.Anche in punto di determinazione della pena la sentenza non merita censure, poiché l'applicabilità dell'art. 5 legge n. 895 del 1967 e dell'art. 648 cpv. cod. pen. è stata esclusa a ragione della conferma della natura clandestina dell'arma, rispetto alla quale le obiezioni difensive sono aspecifiche. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento della somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammen