CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 27152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icedell’esecuzionecon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARInei confronti del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] E., che ha chiesto dichiararsila competenza del Tribunale di Napoli;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30/05/2025, il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore delGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, per decideresull’istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avanzataaffinché fosse dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 460, comma 5,cod. proc. pen. in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al decreto penale dicondanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diBari in data 12/12/2008, irrevocabile il 07/12/2010, in quanto questo era ilprovvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.Con ordinanza in data 10/11/2025, il Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Bari aveva dichiarato la propria incompetenza in favore delTribunale di Napoli e, per l’effetto, aveva rimesso gli atti a questa Cortesollevando conflitto negativo di competenza.Aveva rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale diNapoli, il decreto penale di condanna, emesso dal Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Bari in data 12/12/2008, era divenutoirrevocabile – come risultava dal certificato penale in atti – il 13/05/2009 (e nonil 07/12/2010), mentre la successiva sentenza di condanna emessa dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era divenuta irrevocabile il 04/04/2010.2. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto è ammissibile e va risolto in favore del Tribunale di Napoli.2. Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, in tema diprocedimento di esecuzione, ai fini della determinazione del giudice competentein rapporto al titolo di condanna divenuto definitivo per ultimo, deve aversiriguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell'interessato pervieneal giudice» (Sez. 1, n. 16960 del 13/03/2018, Confl. com. in proc. f, Rv. 272708- 01).Inoltre con riguardo alle decisioni inerenti alle sanzioni inflitte con decretopenale di condanna, seppur nelle ipotesi di revoca del decreto penale, si èaffermato che la competenza spetta «in caso di pluralità di titoli eseguibili neiconfronti dello stesso soggetto, al giudice che ha pronunciato il provvedimentodivenuto irrevocabile per ultimo, pur se il decreto penale da revocare non siastato da lui deliberato». (Sez. 1, n. 10787 del 20/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287691- 01).Seguendo queste coordinate esegetiche, occorre rilevare che la richiestaavanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli affinchéfosse dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc.pen. in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al decreto penale di condannaemesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari in data12/12/2008 era stata avanzata quando era già diventato esecutivo altro titoloemesso proprio dal Tribunale di Napoli, che pertanto era stato originariamenteadito in modo corretto.E infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Napoli nelprovvedimento con il quale si era dichiarato incompetente, il decreto penale dicondanna, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diBari in data 12/12/2008, era divenuto irrevocabile – come risultava dalcertificato penale in atti – il 13/05/2009 (e non il 07/12/2010), mentre lasuccessiva sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data12/10/2009 era divenuta irrevocabile il 04/04/2010.3. Ne consegue che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale diNapoli. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]