CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 23273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 26233/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amminse delegato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 208, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] I. Vivanti, 157 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -conti oricorrente - -controricorrente - avverso la sentenza ri. 2675/2019 deiia CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 dai cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora innanzi, Edison) propone ricorso per cassazione, notificato il 6.9.2020 ed illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la cassazione della sentenza n. 2675\2019, pubblicata dalla Corte d'Appello di Milano il 17.6.2019. 2. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. con controricorso. 3. Questa la vicenda giudiziaria, per quanto ancora qui interessa: - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] c.r.!. per !'importo di 71.000 euro circa, oltre gli interessi convenzionali, in relazione al mancato pagamento di alcune forniture di energia elettrica, relative al contratto di somministrazìone tra le parti; - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, esponendo che il rapporto contrattuale tra le parti era cessato, e che dopo la cessazione del rapporto la Edison proseguiva nell'emissione di fatture, alcune delle quali già in precedenza stornate; - Edison si costituiva, spiegando la diversa ripartizione di compiti, nel settore dell'energia, tra attività di produzione, attività di dispacciamento e attività di distribuzione, e precisava che, in quanto produttore, fatturava ai clienti finali sulla base delle misurazioni effettuate dai distributori e solo in assenza di esse e di autoletture, suiia base di proprie stime. Faceva presente che ie fatture erano state emesse a conguaglio dei consumi per periodi precedenti alla cessazione del rapporto e che, comunque, sulla base del ricalcolo dei consumi effettivi effettuato dal distributore, aveva già provveduto ad emettere note di credito in relazione alla maggior parte delle fatture alla base dei ricorso per decreto ingiuntivo. Solo alla seconda udienza di comparizione (la prima di trattazione perché in prima udienza le parti si limitavano a chiedere rinvio), Edison chiedeva di depositare una nuova fattura, emessa successivamente all'inizio del giudizio di opposizione e recante il conteggio finale dei rapporti di dare-avere tra le parti. In quella sede, stante l'opposizione al deposito dell'opponente, il giudice non autorizzava il deposito del documento, in quanto volto ad ampliare il giudizio e non oggetto dell'originaria domanda di pagamento azionata con il decreto ingiuntivo; - assegnati i termini ex art. 183, sesto comma. C.p.c., nel primo termine Edison precisava la propria domanda iniziale chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di euro 21.777,92, portato dalla fattura che non le era stato consentito depositare in udienza, relativa pur sempre al periodo di cui alle fatture poste alla base dei decreto ingiuntivo. 4. Il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, puntualizzando che l'opposta non poteva introdurre domande riconvenzionali. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Osservava che il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibile la sua modificazione delle domande originariamente formulate sostenendo, secondo l'opinione tradizionale, che nel giudizio di opposizione al decr-eto ingiuntivo soltanto l'opponente è legittimato a formulare domande riconvenzionali mentre il creditore opposto può formulare solamente la riconvenzionale della riconvenzionale, ma sosteneva che, sulla base dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, dovesse ritenersi riconosciuta al creditore, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, la facoltà di modificare la domanda, purchè tale modifica fosse connessa con la vicenda dedotta in giudizio. 6. L'appello di Edison veniva rigettato con la sentenza qui impugnata, la quale valorizza l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, non egqendo qtata propogta dall'opponente domanda riconvPn7ionale, non sussistono le condizioni affinchè l'opposta possa introdurre nel giudizio una domanda nuova, quale è quella fondata su una fattura diversa rispetto a quella azionata col decreto ingiuntivo, a mezzo della reconvenstio reconven.etionis. La sentenza condannava anche l'opposto al pagamento di una somma ex art. 96 terzo cornma c.p.c. 7. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., degli artic:oli 167, 183, 645 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonché degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Rileva che ia sentenza d'appello ha affermato che l'opponente non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale e che quindi mancassero le condizioni affinché l'opposta potesse proporre a sua volta la propria reconventio reconventionis. Sottolinea che la corte territoriale qualificava la domanda fondata sulla fattura emessa in corso di causa come domanda nuova, e non come semplice modifica della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo e COI Ifer-MdVd ia pronuncia di inammissibilità (comminando anche, a suo carico, la condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale, ex articolo 96 c.p.c.). Richiama in contrario un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è consentita la modificazione della domanda, ai sensi e nei limiti dettati dall'articolo 183 c.p.c., anche all'interno di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in conformità al principio costituzionalizzato del giusto processo, per evitare al creditore di dover riproporre in un diverso giudizio la domanda di condanna al pagamento per un importo non corrispondente a quello del decreto ingiuntivo, e con una causale se non identica, comunque ad esso collegata (in questo caso, pari al credito risultatile da una fattura emessa in un secondo tempo, contenente il conteggio esatto dell'importo dovuto in relazione allo stesso periodo cui erano relative le prime fatture) con un inevitabile allungamento dei tempi. 9. Nel proprio controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evidenzia che, in riferimento al credito portato dal decreto ingiunl:ivo, l'opposta avesse dato atto di avere emesso alcune note di credito e avesse rinunciato ai credito residuo, mentre poi emetteva una seconda, distinta fattura, dopo la prima udienza di comparizione, della quale insiste tuttora a chiedere il pagamento; quindi, ritiene che correttamente la domanda volta a ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della seconda fattura sia stata ritenuta inammissibile dalla Corte d'appello, come già prima dal tribunale, in quanto domanda nuova, volta ad ampliare l'oggetto del giudizio, e proposta tra tardivamente, HUEI in LUInpdf-Sd di costituzione e risposta ma solo con la prima memoria istruttoria. Richiama la tradizionale opinione giurisprudenziale secondo la quale soltanto l'opponente, in quanto convenuto sostanziale, è abilitato a proporre domande riconvenzionali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche l'opposto. Quanto alla tempestività della riconvenzionale della ric:onvenzionale, afferma (richiamando Cass. n. 26782 del 2016) che la riconvenzionale della riconvenzionale, per non essere tardiva, deve essere introdotta nella comparsa di costituzione e risposta e non oltre nel giudizio di primo grado, e segnala che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo questa domanda deve essere conseguenza diretta della riconvenzionale dell'opponente. Nel caso di specie, evidenzia la controricorrente, l'opponente non ha proposto alcuna riconvenzionale e la domanda formulata dalla creditrice opposta [OSCURATO:PERSONA], dei tutto autonoma rispetto alla linea difensiva dell'opponente, è stata comunque formulata non in comparsa di costituzione ma successivamente. Quindi, oltre ad essere di per sé inammissibile in quanto estranea alla struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ne evidenzia la tardività. Da ultimo, la controricorrente ribadisce che la ricorrente nella comparsa di costituzione non insisteva per il pagamento della somma portata dai decreto ingiuntivo rinunciando anche ai proprio residuo credito di poche centinaia di euro e quindi rileva l'inammissibilità delle conclusioni oggi tratte che si richiamano a quelle de la successiva memoria istruttoria. 8. Il ricorso è fondato e va accolto. Come recentemente ribadito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 927 del 2022), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, e non ha quindi natura impugnatoria, né può considerarsi un'actio nullitatis. Come già affermato fin da Cass. 9 settembre 2010, n. 19246, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione, ed in particolare è un giudizio di primo grado a struttura bifasica, che si svolge dinanzi allo stesso ufficio giudiziario (Cass. n.14475 del 2015). All'interno di questo giudizio, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 6091 del 2020). L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è quindi un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla fondatezza o meno della domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Se ii giudizio di opposizione è un giudizio che ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto, attore sostanziale, a prescindere dalla valenza probatoria dei documenti mediante i quali ha ottenuto l'ingiunzione, deve essere consentita all'opposto, come a qualsiasi parte di un ordinario giudizio di cognizione, la precisazione delle proprie domande ( ed anche l'integrazione della produzione documentale a sostegno della fondatezza di esse), purchè nei rispetto dei termini fissati dall'art. 183 sesto comma c.p.c. In attuazione del principio del giusto processo e quindi dell'obiettivo del complessivo contenimento dei tempi processuali, questa Corte ha più volte ribadito, nelle sue recenti pronunce, la possibilità di modificare le domande originarie, allo scopo di concentrare in un unico giudizio la definizione dei rapporti tra le parti in relazione alla medesima pretesa originariamente fatta valere, pur nel rispetto del contraddittorio e nei limiti in cui ciò sia funzionale ai rispetto appunto del principio del giusto processo. Si è affermato infatti che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione deile potenziaiità difensive delia controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (in questo senso Cass. S.U. n. 12310 del 2015, che ha fatto conseguire all'affermato principio l'ammksihilità della modifica, nella memoria PX art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art.2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo; Cass. n. 4322 del 2019, che ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera dei convenuto; Cass. n. 31078 dei 2019; Cass. n. 4031 del 2021). Questa lettura del principio e dei confini della modificabilità della domanda, resa dalle sentenze sopra indicate in relazione a giudizi, caratterizzati dal rito ordinario o locatizio, ma pur sempre a contraddittorio iniziale, è stata pacificamente ritenuta compatibile anche con i procedimenti a contraddittorio eventuale o differito, quali ii giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da Cass. n. 6668 dei 2021, che afferma proprio in riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che sia sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purchè nei limiti sopra indicati, ovvero purché id Ci0Mdflda modificata risulti comunque connessa dild vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo. Il collegio ritiene pienamente condivisibile la posizione espressa da Cass. n. 6888 del 2021, alla quale va in questa sede data continuità. Aggiunge che non consentire all'opposto di precisare la domanda in I elazione all'effetti'v'o ammontare della igretesa creditoria rt "l lin mkii-en I ec§i del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe la conseguenza di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento sul diritto all'accertamento della pretesa sostanziale a seconda dello strumento, azione ordinaria o procedimento monitorio, utilizzato dalla parte per far valere la propria pretesa. Inoltre, avrebbe la conseguenza di precludere alla medesima parte la possibilità di agire per ottenere l'accertamento di quei credito in un separato giudizio sulla base del documento prodotto, perché il rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo in contestazione sarebbe stato ormai oggetto di accertamento definitivo. La questione posta dal ricorso va quindi inquadrata in termini di modifica della domanda originariamente posta, ed è fondata. La questione della proponibilità o meno della domanda riconvenzionale da parte dell'opposto, nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evocata dal ricorrente, non viene invece in considerazione. Nei limiti consentiti di modifica della domanda si è mossa infatti l'opposta nel procedimento in esame, in quanto la nuova fattura prodotta non era altro che una precisazione dell'ammontare del credito originariamente fatto valere, facendo riferimento allo stesso arco temporale preso in considerazione dalla originaria domanda, e alla stessa causale - conguagli relativi agli ultimi mesi del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti - posta a fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, effettuata con lo strumento reso obbligato al soggetto creditore, società commerciale, dagli obblighi fiscali a suo carico (l'emissione di nuova fattura, dopo le note di credito che avevano annullato le precedenti) a fronte delle ultime puntualizzazioni ricevute dal distributore. Chiarito che la modifica della domanda deve ritenersi consentita, nei termini sopra enunciati ed avvenuta nel rispetto dei termini di preclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del