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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19100/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18002-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24 SC.0 INT.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; resistenti - avverso la sentenza n. 6081/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO La "CL/[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019, la qualLe, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per n. 58 cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della medesima, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18002 sez.

MT ud. 24-05-2022 -2- Capitale, della Regione Lazio, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 2 febbraio 2017 n. 2681/36/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto c:he la prescrizione decennale non fosse ancora maturata al momento della proposizione del ricorso originario della contribuente.

L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate — Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma sono rimasti intimati.

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 cod. civ., nonché dell'art. 20 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti per tributi erariali (in particolare, per sanzioni ed interessi) si estinguessero per prescrizione decennale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Atteso che "CL/[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, ha notificato il ricorso per cassazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore) tirttavia, come si desume dall'esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, tale ente si era costituito a mezzo di difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma) nel giudizio svoltosi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

Pertanto, il contraddittorio processuale non risultava essere Ric. 2020 n. 18002 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -3- stato correttamente integrato nei suoi confronti, donde con ordinanza interlocutoria n. 6674/2022 questa Corte ha assegnato alla "CL/[OSCURATO:SOCIETA] di Are.z.zz:ni Moreno e C.", in liquidazione, il termine di giorni 90 dalla comunicazione dell'ordinanza per :rinnovare la notifica del ricorso per cassazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Verificato che l'adempimento è stato svolto, si può esaminare il merito del ricorso.

In prossimità dell'adunanza del 7 ottobre 2021, la società ricorrente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, segnatamente in tema di prescrizione.

CONSIDERATO Dev'essere preliminarmente dato atto che ad opera dell'art. 4, primo comma, d.

1. n. 119/2018 sono stati annullati in via generale tutti i debiti fino a mille euro affidati agli agenti per la riscossione dal 2000 al 2010.

Nel caso all'esame, ciò comporta che sono usciti dal perimetro del presente giudizio le pretese e le relative cartelle d pagamento: n.0972000335247135000; --- n.09720080254780278000; --- n.09720100060434710. --- Ancora in via preliminare di rito, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, rilevabile d'ufficio ex Cass.

S.U. n. 2951/2016), sull'affermazione che il ritardo di notifica attiene a vizi propri dell'atto, di cui è responsabile il solo concessionario (ora, incaricato) per la riscossione.

Sul punto, questa Corte ha ritento anche di recente a Sezioni Unite che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva tecuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito Ric. 2020 n. 18002 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -4- portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (cfr. Cass.

S.U., n. '7514/2022).

Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] è legittimata passiva nel presente giudizio.

Ancora in via preliminare di rito, occorre esaminare l'eccezione erariale di inammissibilità per novità della questione della prescrizione delle sanzioni.

L'eccezione non è autosufficiente, poiché la stessa Agenzia delle entrate dà atto nel proprio controricorso (pag. 2, secondo capoverso, lett. c)) che venne eccepita fin dal primo grado la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle impugnate cartelle, senza porre limitazioni, né riporta gli atti processuali dei pregressi gradi di merito donde ricavare trattarsi di motivo effettivamente nuovo e non proposto.

Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 2953 e 2948 c.c., nonché dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, per aver ritenuto decennale e non quinquennale la prescrizione dei tributi erariali e delle sanzioni collegate.

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. ,'conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente Ric. 2020 n. 18002 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -5- previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass.

S.U. n. 23397/2016; Cass.

VI — 5, n. 33797/2019).

Nella specie, la CTR ha erroneamente ritenuto che i crediti tributari in contestazione si prescrivano sempre nel termine decennale.

Per completezza, infatti, deve specificarsi che per i crediti per tributi erariali (IVA, IRAP, IRPEF) la prescrizione è decennale (cfr. Cass.

V, n. 8256/2019 per IVA, n. 1543/2018 per IRAP, n. 12740/3030 per IRPEF, IVA e IRAP), mentre la prescrizione e/ilquinquennale per interessi e sanzioni (Cass.

V, n. 7486/2022), per tributi locali (Cass.

V, n. 13683/2020 segnatamente per ICI) e per violazioni al codice della strada (Cass.

II, n. 26424/2014).

Altresì, devesi rilevare come oggetto della presente controversia siano i crediti INPS in relazione ai quali non è stato rilevato (né può più esserlo ora, dopo la pronuncia di questa Corte) il difetto di giurisdizione donde in sede rescissoria la CTR dovrà pronunciare anche su quelle cartelle relative ai crediti INPS.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 18002 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -6- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazo — Roma, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18002-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24 SC.0 INT.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; resistenti - avverso la sentenza n. 6081/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO La "CL/[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019, la qualLe, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per n. 58 cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della medesima, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18002 sez. MT ud. 24-05-2022 -2- Capitale, della Regione Lazio, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 2 febbraio 2017 n. 2681/36/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto c:he la prescrizione decennale non fosse ancora maturata al momento della proposizione del ricorso originario della contribuente. L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate — Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma sono rimasti intimati. Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 cod. civ., nonché dell'art. 20 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti per tributi erariali (in particolare, per sanzioni ed interessi) si estinguessero per prescrizione decennale. La ricorrente ha depositato memoria. Atteso che "CL/[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, ha notificato il ricorso per cassazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore) tirttavia, come si desume dall'esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, tale ente si era costituito a mezzo di difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma) nel giudizio svoltosi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Pertanto, il contraddittorio processuale non risultava essere Ric. 2020 n. 18002 sez. MT - ud. 24-05-2022 -3- stato correttamente integrato nei suoi confronti, donde con ordinanza interlocutoria n. 6674/2022 questa Corte ha assegnato alla "CL/[OSCURATO:SOCIETA] di Are.z.zz:ni Moreno e C.", in liquidazione, il termine di giorni 90 dalla comunicazione dell'ordinanza per :rinnovare la notifica del ricorso per cassazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Verificato che l'adempimento è stato svolto, si può esaminare il merito del ricorso. In prossimità dell'adunanza del 7 ottobre 2021, la società ricorrente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, segnatamente in tema di prescrizione. CONSIDERATO Dev'essere preliminarmente dato atto che ad opera dell'art. 4, primo comma, d. 1. n. 119/2018 sono stati annullati in via generale tutti i debiti fino a mille euro affidati agli agenti per la riscossione dal 2000 al 2010. Nel caso all'esame, ciò comporta che sono usciti dal perimetro del presente giudizio le pretese e le relative cartelle d pagamento: n.0972000335247135000; --- n.09720080254780278000; --- n.09720100060434710. --- Ancora in via preliminare di rito, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, rilevabile d'ufficio ex Cass. S.U. n. 2951/2016), sull'affermazione che il ritardo di notifica attiene a vizi propri dell'atto, di cui è responsabile il solo concessionario (ora, incaricato) per la riscossione. Sul punto, questa Corte ha ritento anche di recente a Sezioni Unite che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva tecuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito Ric. 2020 n. 18002 sez. MT - ud. 24-05-2022 -4- portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (cfr. Cass. S.U., n. '7514/2022). Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] è legittimata passiva nel presente giudizio. Ancora in via preliminare di rito, occorre esaminare l'eccezione erariale di inammissibilità per novità della questione della prescrizione delle sanzioni. L'eccezione non è autosufficiente, poiché la stessa Agenzia delle entrate dà atto nel proprio controricorso (pag. 2, secondo capoverso, lett. c)) che venne eccepita fin dal primo grado la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle impugnate cartelle, senza porre limitazioni, né riporta gli atti processuali dei pregressi gradi di merito donde ricavare trattarsi di motivo effettivamente nuovo e non proposto. Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 2953 e 2948 c.c., nonché dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, per aver ritenuto decennale e non quinquennale la prescrizione dei tributi erariali e delle sanzioni collegate. Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. ,'conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente Ric. 2020 n. 18002 sez. MT - ud. 24-05-2022 -5- previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016; Cass. VI — 5, n. 33797/2019). Nella specie, la CTR ha erroneamente ritenuto che i crediti tributari in contestazione si prescrivano sempre nel termine decennale. Per completezza, infatti, deve specificarsi che per i crediti per tributi erariali (IVA, IRAP, IRPEF) la prescrizione è decennale (cfr. Cass. V, n. 8256/2019 per IVA, n. 1543/2018 per IRAP, n. 12740/3030 per IRPEF, IVA e IRAP), mentre la prescrizione e/ilquinquennale per interessi e sanzioni (Cass. V, n. 7486/2022), per tributi locali (Cass. V, n. 13683/2020 segnatamente per ICI) e per violazioni al codice della strada (Cass. II, n. 26424/2014). Altresì, devesi rilevare come oggetto della presente controversia siano i crediti INPS in relazione ai quali non è stato rilevato (né può più esserlo ora, dopo la pronuncia di questa Corte) il difetto di giurisdizione donde in sede rescissoria la CTR dovrà pronunciare anche su quelle cartelle relative ai crediti INPS. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 18002 sez. MT - ud. 24-05-2022 -6- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazo — Roma, in diversa composizione,
Sentenza Cassazione n. 19100/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris