CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16920/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 4 marzo 2024 la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 luglio 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di truffa pluriaggravata, escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 640 cpv. n. 2-bis), 61 n. 5 cod. pen. (l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) e rideterminava la pena. All'imputato è stato contestato il reato di truffa pluriaggravata per avere lo stesso, mediante artifici e raggiri, indotto in errore la parte offesa Varrella ,. Clementina, facendosi consegnare dalla stessa a più riprese somme di danaro e facendole credere che con il versamento di tali somme all'INPS la stessa avrebbe beneficiato dell'opzione "pensione donna", e ancora successivamente consegnandole dei modelli F24 contraffatti che falsamente attestavano il versamento di tali somme. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. Assumeva che la Corte territoriale, non confrontandosi con le censure sollevate con l'atto di appello, aveva attribuito una valenza probatoria eccentrica rispetto al contenuto alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], direttore della sede dell'INPS di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che la documentazione consegnata dal ricorrente alla parte offesa era falsa, e aveva motivato in maniera insufficiente in merito all'accertamento della posizione contributiva rispetto all'INPS della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], che in realtà, diversamente da quanto sostenuto dal teste [OSCURATO:PERSONA], era inadempiente nei confronti dell'ente in relazione al versamento dì somme a titolo di contributi, versamento al quale, peraltro, solitamente provvedeva, in sua vece, il sindacato Confsalpe. 4. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 61 n. 7) cod. pen., nonché vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, aveva reso una motivazione che non si confrontava con la specifica censura contenuta nell'atto di appello e che, inoltre, risultava del tutto insufficiente in quanto carente dei necessari riferimenti a parametri oggettivi e soggettivi in relazione ai quali valutare l'entità del danno. 5. In data 23 dicembre 2024 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria contenente le conclusioni e allegata nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, risultando generico nella parte in cui omette di precisare quali siano le censure dedotte con l'atto di gravame con le quali la Corte territoriale non si sarebbe confrontata. Il motivo è anche reiterativo delle censure già dedotte in appello, palesando, in più di una parte, elementi di genericità (spesso in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la sua manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni. La Corte territoriale ha, in particolare, evidenziato che, a fronte delle somme consegnate dalla Varrella all'imputato affinché costui procedesse ai riscatti contributivi necessari per accedere al trattamento pensionistico denominato "pensione donna", e a fronte della consegna da parte di quest'ultimo alla persona offesa di alcuni modelli F24 a suo dire utilizzati per i pagamenti dei contributi, effettuati negli anni 2018 e 2019, gli accertamenti all'anagrafe tributaria avevano acclarato che gli ultimi versamenti a nome della Varrella risalivano al 2015 e il teste [OSCURATO:PERSONA], direttore provinciale dell'INPS dì [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esaminato i detti modelli F24, aveva dichiarato che tale modulistica non corrispondeva a quella utilizzata dall'INPS. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, cadendo nel vizio conducente all'inammissibilità. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte d'Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, facendo congruo riferimento alla consistenza oggettiva del danno patrimoniale (euro 16.000,00) subìto dalla persona offesa, a fronte delle condizioni economiche disagiate della medesima, lavoratrice dipendente con la qualifica di bracciante agricola. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Infine, la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile deve essere rigettata, in assenza di un contributo significativo fornito dalla stessa alla decisione (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, non massimata sul punto). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazion