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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 11251/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3435/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 14,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] O. Logoteta, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 1420/2019 del la Corte d’appello di Catania , depositata in data 14.6.2019; N. 3435/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.1.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 24.4.2008, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per sentirla condannare al risarcimento danni provocati alle proprie unità immobiliari da un’improvvisa sovratensione dei valori elettricie successiva interruzione dell’energia verificat e si il 4.4.2007, alle ore 13,00 circa, a seguito delle qualine era anche derivato un incendio.

Il Tribunale di Catania accolse la domand a con sentenza del 29.5.2013 , condannando Enel al risarcimento dei danni, oltre rimborso delle spese di lite e di ATP.

Il giudice di prime cure affermòche non era stata fornita la prova, da parte di Enel, di aver eseguito la regolare manutenzione dei rami degli alberiposti nelle vicinanze della reteelettrica; da ciò era derivata la caduta di uno di essi su un cavo elettrico che, rompendosi, aveva causato lo sbalzo di tensione.

Enel propose gravame e - frattanto deceduto [OSCURATO:PERSONA], dichiarato interrotto il processo ed evocati in giudizio i pretesi eredi del predetto, ossialo stesso attore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - l a Corte d’appello di Catania, con sentenza del 14.6.2019, lo accolse e, rigettando l’originariadomanda, condann ò gli appellati alla restituzione delle somme pagate dall’Enel in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il giudice d’appello, premessa la natura extracontrattuale della domanda attrice, rilevò che i pretesi danneggiati non avevano fornito adeguata prova della omissione colposa da imputare all’Enel in relazione alla verificazione dell’evento.

N. 3435/20R.G.

Avverso detta sentenza, ricorrono ora per cassazione Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso e-distribuziones.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043e 2697 c.c. , nonch é dell’ art. 121 della legge n. 1775/1933, dell’ art. 2.1.06 , lett. h), d.m. 21 . 3 . 1988, e ancora degli art t . 115 e 116 c . p . c . , “ a pplicazione di norma errata e inversione degli oneri probatori”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.

I ricorrenti lamentano l’errata applicazione della citata disposizione regolamentare (laddove si prevede la distanza minima di 30 cm. dei cavi elettrici dai rami degli alberi), poiché estranea alla fattispecie concreta, in quanto la disposizione di cui al citato art. 121 solo presuppone la prossimità dei rami .

Inoltre, la Corte avrebbe invertito gli oneri probatori gravanti sulle parti, poiché la prova del rispetto della distanza minima delle linee elettriche dai ramiavrebbe dovuto essere fornita dall’Enel, così come riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

Rilevano ancora che erroneamente non s’è tenuto conto che sussiste l’obbligo giuridico in capo al titolare della servitùdi elettrodotto di provvedere al taglio dei rami degli alberi vicini alla linea elettrica e di tutti quegli alberi che, ovunque piantati, possano venire in contatto con la linea elettrica e possano determinare una situazione di pericolo. 1.2 –Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., “omessi ed errati esame e motivazione circa atti, fatti e prove decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, ed ancora la nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione N. 3435/20R.G. all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 , c . p . c.

I ricorrenti lamentano l’ anomalia motivazionaledella sentenza impugnata, laddove si è ritenuto che non sia stata raggiunta la prova che i rami fossero ad una distanza inferiore ai 30 cm.prescritti dal d.m.21.

3. 1988, non potendo in alcun modo evincersi per ché la CTU svolta in primo grado fosse inidonea a dimostrare la distanza minima tra i rami e i conduttori elettrici, trascurando completamente le risultanze dell’ATP e i fatti decisivi da essa emergenti,quale l’incontrovertibile prova del contatto tra i rami e la rete elettrica. 1.3 –Con il terzo motivo, si denuncia la v iolazione e /o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 110e 300 c . p . c . , degli artt. 460, 519 e 521 c . c . , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si lamenta che l’Enel, nel proprio atto di riassunzione del giudizio, avrebbe dovuto dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], appellata contumace e odierna ricorrente, era passivamente legittimata a stare in giudizio in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l’effettiva sussistenza di detta legittimazione, prima di procedere alla condanna.

Si rileva che la presunta erede aveva rinunciato all’eredità, fatto che Enel avrebbe potuto agevolmente rilevare con la dovuta diligenza. 2.1 –Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi.

Essi sono nel complesso fondati, nei termini che seguono.

A differenza di quanto sostenuto dalla controricorrente, il d.m. 21.3.1988 concerne non solo la progettazione e l’impianto, ma anche l’esercizio dell’elettrodotto; pertanto,ben può assurgere a parametro normativo, al fine di valutare il dovere di diligenza del distributore dell’energia elettrica, quanto prescritto dall’art. 2.1.06, lett. h), del citato d.m ., che appunto impone la N. 3435/20R.G. distanza minima di 30 cm.dei cavi di tensione dai rami degli alberi posti nelle vicinanze.

Del resto, è poi altrettanto consolidat o l’ insegnamento per cui il titolare della servitù di elettrodotto ha facoltà di effettuare la manutenzione degli alberi in prossimità dei cavi, ma in quanto finalizzata alla prevenzione di possibili danni a terzi (Cass. n. 5144/1991; Cass. n. 11445/2017).

Ora, la Corte etnea ha riformato la prima decisione perché, trattandosi di responsabilità aquiliana – e benché gli attori avessero dimostrato che la sovratensione da cui erano derivati i danni lamentati era stata causata dalla caduta accidentale di un ramo sulle condutture elettriche - essi non avevano tuttavia dato prova della colpa in capo ad ENEL; ciò in quanto, nella sostanza, avevano mancato di dimostrare che il ramo poi spezzatosi si trovasse a distanza inferiore ai 30 cm.dal cavo elettrico.

Il giudice del merito ha anche aggiunto che nulla era evincibile in tal senso dall’espletata CTU, e che i testi escussi sul punto non potevano dirsi decisivi, potendo dalle loro deposizioni trarsi, anzi, un principio di prova in senso contrarioalla tesi attrice. 2.2 -Tuttavia, ritiene la Corte che l’approdo cui è giunto il giudice del merito sia erroneo, perché nella relazione di ATP si era chiaramente affermato che la caduta del ramo era stata certamente preceduta da un costante sfregamento sui cavi, tale addirittura da sfoderarli, ossia daerodere la guaina di protezione in PVC che avvolgeva i cavi stessi; il che significa, con ogni evidenza, che vi era contatto tra questi ultimi e il ramo in discorso (se non costante, almeno frequente, secondo l’id quodplerumque accidit , ipotizzando la normale opera degli agenti atmosferici), e che la distanzatra i due co rpi , con la corr elativa frequenza, era certamente pari a zero centimetri.

N. 3435/20R.G.

Pertanto, ribadita l’applicabilità delle disposizioni in rubrica e rilevato che – contrariamente all’assuntodei ricorrenti - la Corte etnea non ha invertito l’onere probatorio, giacché non l’ha attribuito alla parte diversa da quella che vi era tenuta per legge, ritiene questa Corte che i mezzi in esame, al netto dei profili sovrabbondanti, siano fondati: il giudice del merito ha ritenuto non fornita la prova della colpa di Enel da parte degli attori, a tanto onerati dalla natura aquiliana dell’azione, senza tener conto che essi avevanocertamente assolto il proprio onere.

Si tratta di convincimento che, è bene evidenziare, attiene non già al mero apprezzamento del materiale istruttorio, com’è noto riservato al giudice del merito e pertanto di regola incensurabile in questa sede di legittimità, ma proprio al piano della tenuta logica della motivazione, che si pone, nella specie, al di sotto del pur necessario “minimo costituzionale” (Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014) di coerenza e ragionevolezza esplicativa , profili nella sostanza correttamente denunciati dai ricorrenti. 2.3 -Al riguardo, non è anzitutto dubbio che il lamentato errore del giudice del merito circa il contenuto della relazione di ATP non costituisca vizio revocatorio, denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., sicché esso è stato correttamente proposto col ricorso per cassazione. 2.4 – Ebbene, risulta con assoluta evidenza che, nel momento in cui la Corte d’appello ha ritenuto non fornita la prova della negligenza in capo all’Enel (nei termini prima descritti), nonostante dalla stessa relazione di ATP risultasse che il ramo poi spezzatosi aveva addirittura esercitato sui cavi elettrici una forza tale da abra dere la guaina di protezione (e, pertanto, che esso si trovava necessariamente in posizione di contiguità e comunque a distanza inferiore a 30 N. 3435/20R.G. cm. dagli stessi cavi ) , essa ha da un lato reso una motivazione illogica, e dall’altro ha chiaramente omesso di valutare il fatto decisivo dell’ avvenuta abrasionedei cavi, di cui le parti avevano certamente discusso in corso di causa . 3.1 –Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito. 4.1 – In def i nit i va, i primi due motivi sono accolti, il terzo è assorbito.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione ai motivi accolti , con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3435/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 14,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] O. Logoteta, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 1420/2019 del la Corte d’appello di Catania , depositata in data 14.6.2019; N. 3435/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.1.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 24.4.2008, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per sentirla condannare al risarcimento danni provocati alle proprie unità immobiliari da un’improvvisa sovratensione dei valori elettricie successiva interruzione dell’energia verificat e si il 4.4.2007, alle ore 13,00 circa, a seguito delle qualine era anche derivato un incendio. Il Tribunale di Catania accolse la domand a con sentenza del 29.5.2013 , condannando Enel al risarcimento dei danni, oltre rimborso delle spese di lite e di ATP. Il giudice di prime cure affermòche non era stata fornita la prova, da parte di Enel, di aver eseguito la regolare manutenzione dei rami degli alberiposti nelle vicinanze della reteelettrica; da ciò era derivata la caduta di uno di essi su un cavo elettrico che, rompendosi, aveva causato lo sbalzo di tensione. Enel propose gravame e - frattanto deceduto [OSCURATO:PERSONA], dichiarato interrotto il processo ed evocati in giudizio i pretesi eredi del predetto, ossialo stesso attore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - l a Corte d’appello di Catania, con sentenza del 14.6.2019, lo accolse e, rigettando l’originariadomanda, condann ò gli appellati alla restituzione delle somme pagate dall’Enel in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice d’appello, premessa la natura extracontrattuale della domanda attrice, rilevò che i pretesi danneggiati non avevano fornito adeguata prova della omissione colposa da imputare all’Enel in relazione alla verificazione dell’evento. N. 3435/20R.G. Avverso detta sentenza, ricorrono ora per cassazione Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso e-distribuziones.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043e 2697 c.c. , nonch é dell’ art. 121 della legge n. 1775/1933, dell’ art. 2.1.06 , lett. h), d.m. 21 . 3 . 1988, e ancora degli art t . 115 e 116 c . p . c . , “ a pplicazione di norma errata e inversione degli oneri probatori”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. I ricorrenti lamentano l’errata applicazione della citata disposizione regolamentare (laddove si prevede la distanza minima di 30 cm. dei cavi elettrici dai rami degli alberi), poiché estranea alla fattispecie concreta, in quanto la disposizione di cui al citato art. 121 solo presuppone la prossimità dei rami . Inoltre, la Corte avrebbe invertito gli oneri probatori gravanti sulle parti, poiché la prova del rispetto della distanza minima delle linee elettriche dai ramiavrebbe dovuto essere fornita dall’Enel, così come riconosciuto dalla sentenza di primo grado. Rilevano ancora che erroneamente non s’è tenuto conto che sussiste l’obbligo giuridico in capo al titolare della servitùdi elettrodotto di provvedere al taglio dei rami degli alberi vicini alla linea elettrica e di tutti quegli alberi che, ovunque piantati, possano venire in contatto con la linea elettrica e possano determinare una situazione di pericolo. 1.2 –Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., “omessi ed errati esame e motivazione circa atti, fatti e prove decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, ed ancora la nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione N. 3435/20R.G. all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 , c . p . c. I ricorrenti lamentano l’ anomalia motivazionaledella sentenza impugnata, laddove si è ritenuto che non sia stata raggiunta la prova che i rami fossero ad una distanza inferiore ai 30 cm.prescritti dal d.m.21. 3. 1988, non potendo in alcun modo evincersi per ché la CTU svolta in primo grado fosse inidonea a dimostrare la distanza minima tra i rami e i conduttori elettrici, trascurando completamente le risultanze dell’ATP e i fatti decisivi da essa emergenti,quale l’incontrovertibile prova del contatto tra i rami e la rete elettrica. 1.3 –Con il terzo motivo, si denuncia la v iolazione e /o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 110e 300 c . p . c . , degli artt. 460, 519 e 521 c . c . , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si lamenta che l’Enel, nel proprio atto di riassunzione del giudizio, avrebbe dovuto dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], appellata contumace e odierna ricorrente, era passivamente legittimata a stare in giudizio in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l’effettiva sussistenza di detta legittimazione, prima di procedere alla condanna. Si rileva che la presunta erede aveva rinunciato all’eredità, fatto che Enel avrebbe potuto agevolmente rilevare con la dovuta diligenza. 2.1 –Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Essi sono nel complesso fondati, nei termini che seguono. A differenza di quanto sostenuto dalla controricorrente, il d.m. 21.3.1988 concerne non solo la progettazione e l’impianto, ma anche l’esercizio dell’elettrodotto; pertanto,ben può assurgere a parametro normativo, al fine di valutare il dovere di diligenza del distributore dell’energia elettrica, quanto prescritto dall’art. 2.1.06, lett. h), del citato d.m ., che appunto impone la N. 3435/20R.G. distanza minima di 30 cm.dei cavi di tensione dai rami degli alberi posti nelle vicinanze. Del resto, è poi altrettanto consolidat o l’ insegnamento per cui il titolare della servitù di elettrodotto ha facoltà di effettuare la manutenzione degli alberi in prossimità dei cavi, ma in quanto finalizzata alla prevenzione di possibili danni a terzi (Cass. n. 5144/1991; Cass. n. 11445/2017). Ora, la Corte etnea ha riformato la prima decisione perché, trattandosi di responsabilità aquiliana – e benché gli attori avessero dimostrato che la sovratensione da cui erano derivati i danni lamentati era stata causata dalla caduta accidentale di un ramo sulle condutture elettriche - essi non avevano tuttavia dato prova della colpa in capo ad ENEL; ciò in quanto, nella sostanza, avevano mancato di dimostrare che il ramo poi spezzatosi si trovasse a distanza inferiore ai 30 cm.dal cavo elettrico. Il giudice del merito ha anche aggiunto che nulla era evincibile in tal senso dall’espletata CTU, e che i testi escussi sul punto non potevano dirsi decisivi, potendo dalle loro deposizioni trarsi, anzi, un principio di prova in senso contrarioalla tesi attrice. 2.2 -Tuttavia, ritiene la Corte che l’approdo cui è giunto il giudice del merito sia erroneo, perché nella relazione di ATP si era chiaramente affermato che la caduta del ramo era stata certamente preceduta da un costante sfregamento sui cavi, tale addirittura da sfoderarli, ossia daerodere la guaina di protezione in PVC che avvolgeva i cavi stessi; il che significa, con ogni evidenza, che vi era contatto tra questi ultimi e il ramo in discorso (se non costante, almeno frequente, secondo l’id quodplerumque accidit , ipotizzando la normale opera degli agenti atmosferici), e che la distanzatra i due co rpi , con la corr elativa frequenza, era certamente pari a zero centimetri. N. 3435/20R.G. Pertanto, ribadita l’applicabilità delle disposizioni in rubrica e rilevato che – contrariamente all’assuntodei ricorrenti - la Corte etnea non ha invertito l’onere probatorio, giacché non l’ha attribuito alla parte diversa da quella che vi era tenuta per legge, ritiene questa Corte che i mezzi in esame, al netto dei profili sovrabbondanti, siano fondati: il giudice del merito ha ritenuto non fornita la prova della colpa di Enel da parte degli attori, a tanto onerati dalla natura aquiliana dell’azione, senza tener conto che essi avevanocertamente assolto il proprio onere. Si tratta di convincimento che, è bene evidenziare, attiene non già al mero apprezzamento del materiale istruttorio, com’è noto riservato al giudice del merito e pertanto di regola incensurabile in questa sede di legittimità, ma proprio al piano della tenuta logica della motivazione, che si pone, nella specie, al di sotto del pur necessario “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) di coerenza e ragionevolezza esplicativa , profili nella sostanza correttamente denunciati dai ricorrenti. 2.3 -Al riguardo, non è anzitutto dubbio che il lamentato errore del giudice del merito circa il contenuto della relazione di ATP non costituisca vizio revocatorio, denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., sicché esso è stato correttamente proposto col ricorso per cassazione. 2.4 – Ebbene, risulta con assoluta evidenza che, nel momento in cui la Corte d’appello ha ritenuto non fornita la prova della negligenza in capo all’Enel (nei termini prima descritti), nonostante dalla stessa relazione di ATP risultasse che il ramo poi spezzatosi aveva addirittura esercitato sui cavi elettrici una forza tale da abra dere la guaina di protezione (e, pertanto, che esso si trovava necessariamente in posizione di contiguità e comunque a distanza inferiore a 30 N. 3435/20R.G. cm. dagli stessi cavi ) , essa ha da un lato reso una motivazione illogica, e dall’altro ha chiaramente omesso di valutare il fatto decisivo dell’ avvenuta abrasionedei cavi, di cui le parti avevano certamente discusso in corso di causa . 3.1 –Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito. 4.1 – In def i nit i va, i primi due motivi sono accolti, il terzo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione ai motivi accolti , con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 11251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris