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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36612/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di tentato furto aggravato e sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta illogicità della motivazione laddove ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sebbene fosse risultato dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado che il macchinario agricolo oggetto del tentato furto era privo di qualsivoglia valore; Rilevato che mediante l'atto di appello, pur a fronte di una motivazione della decisione di primo grado che aveva disatteso la concessione della predetta attenuante ritenendo che il bene avesse un valore non tenue, il ricorrente aveva contestato la decisione solo in modo generico talché le censure addotte a sostegno del ricorso per cassazione sono inedite e quindi inammissibili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di tentato furto aggravato e sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta illogicità della motivazione laddove ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sebbene fosse risultato dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado che il macchinario agricolo oggetto del tentato furto era privo di qualsivoglia valore; Rilevato che mediante l'atto di appello, pur a fronte di una motivazione della decisione di primo grado che aveva disatteso la concessione della predetta attenuante ritenendo che il bene avesse un valore non tenue, il ricorrente aveva contestato la decisione solo in modo generico talché le censure addotte a sostegno del ricorso per cassazione sono inedite e quindi inammissibili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36612/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris