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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04705/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BARI. • . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27772/24- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13.12.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BARI. • . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27772/24- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.
Sentenza Cassazione n. 04705/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris