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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20423/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina impropria, in particolare lamentando la mancata derubricazione del fatto nel delitto di furto tentato, oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con la violenza o la minaccia, anche in assenza dell'avvenuta sottrazione della cosa, quando l'agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia però riuscito a sottrarre». (ex multis: Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv. 247431 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina impropria, in particolare lamentando la mancata derubricazione del fatto nel delitto di furto tentato, oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con la violenza o la minaccia, anche in assenza dell'avvenuta sottrazione della cosa, quando l'agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia però riuscito a sottrarre». (ex multis: Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv. 247431 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio
Sentenza Cassazione n. 20423/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris