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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38571/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. e 76, comma 3, D.Igs. 159/2011.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei delitti di ricettazione e resistenza, ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalla ricostruzione dei fatti, insindacabile in questa sede, emergesse la consapevole compartecipazione del prevenuto nella ricezione del mezzo provento di illecito e nella successiva condotta di resistenza ai danni degli operanti di P.G., a nulla rilevando il fatto che fosse mero passeggero del veicolo; considerato, invece, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui al capo c) per decorso per prescrizione è fondato, il che impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo c) e di rideterminare la pena in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi 7 giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Così deciso il 20 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. e 76, comma 3, D.Igs. 159/2011. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei delitti di ricettazione e resistenza, ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalla ricostruzione dei fatti, insindacabile in questa sede, emergesse la consapevole compartecipazione del prevenuto nella ricezione del mezzo provento di illecito e nella successiva condotta di resistenza ai danni degli operanti di P.G., a nulla rilevando il fatto che fosse mero passeggero del veicolo; considerato, invece, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui al capo c) per decorso per prescrizione è fondato, il che impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo c) e di rideterminare la pena in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi 7 giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa. Così deciso il 20 giug
Sentenza Cassazione n. 38571/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris