CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 16 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582-585 cod. pen. Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di responsabilità per la rapina e di non applicabilità dell'art. 116 cod. pen. (tenuto conto, a fronte della implausibilità della versione offerta dall'imputato, delle lineari dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, che ha riferito di aver ricevuto prima la richiesta di denaro e, al suo rifiuto, di essere stato malmenato dai due aggressori); Considerato che la stringata doglianza sulla mancata assunzione di prova decisiva (che non si lega a un precedente motivo di gravame dedotto con la necessaria specificità, con quanto ne consegue ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) e si pone comunque in termini di estrema genericità e di manifesta infondatezza (non emergendo la decisività dell'incombente istruttorio richiesto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Consiglière7estensore D E [OSCURATO:PERSONA].. Il Presidente