CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza detenuta in ragione del quantitativo, delle altre modalità del controllo e del comportamento complessivo tenuto dagli imputati; ritenuto che la stessa genericità affligge anche il motivo articolato dal solo [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla condanna per il reato di furto aggravato dall'art. 625, n.2 c.p., per la negazione della manomissione che è stata invece ritenuta suffragata anche dai rilievi fotografici; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. A9 bLectiaa,é; Così deciso il 12:2=ind 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] n