CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 44877/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 31 marzo 2022 con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in atto per il reato previsto dall'art.74 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al ruolo apicale assunto dalla indagata in seno al sodalizio. Con la predetta ordinanza il G.i.p. aveva affrontato il tema della applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. risultando l'indagata madre di prole di età inferiore ai quattro anni, per la ravvisata sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il Tribunale, dopo aver evidenziato l'assenza di elementi di novità rispetto al quadro cautelare già valutato in sede di riesame, ha ritenuto inammissibile l'appello cautelare trattandosi di questione già decisa e suscettibile unicamente di impugnazione con il ricorso per cassazione. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento deducendo un unico motivo. Il Tribunale non avendo preso in considerazione le censure su aspetti anche / diversi da quelli che erano stati dedotti in sede di riesame ha privato il ricorrente del diritto di proporre appello cautelare. 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve richiamare, innanzitutto, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'attenuazione o della revoca di una misura cautelare, il mero decorso del tempo non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139). Tale principio si coniuga poi con quanto affermato in merito alla efficacia preclusiva "endoprocessuale" delle ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, rispetto alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908). Correttamente il Tribunale ha ravvisato l'inammissibilità dell'appello proposto per una stessa questione già devoluta e decisa in sede di riesame.Quindi, un primo profilo di inammissibilità discende dalla reiterazione di argomenti già spesi e respinti in sede di impugnazione cautelare, considerato che il tempo decorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare non può essere evidentemente preso in considerazione, dopo che l'attualità del pericolo di reiterazione è stata già oggetto di valutazione nell'ordinanza genetica, e nella successiva conferma in sede di riesame. Il mero decorso del tempo tra il provvedimento genetico e le successive ordinanze di rigetto, non giustifica la rivalutazione degli stessi elementi, perché in caso contrario si legittimerebbe la reiterazione di istanze di rivalutazione della prima ordinanza cautelare, senza una sostanziale modifica del quadro cautelare, con una inutile e defatigante ripetizione all'infinito dei medesimi argomenti. Nel caso in esame, inoltre, ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità per genericità del motivo di ricorsolnon essendo neppure stati specificati quali elementi di novità sarebbero stati sottoposti al G.i.p. rispetto a quelli già valutati e ritenuti non determingi ad escludere il carattere eccezionale delle esigenze cautelari che rendono inapplicabile la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per la condizione di madre di prole di età non superiore ad anni sei ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Con riferimento al tempo decorso dai fatti, si deve ribadire che ai fini della revoca o della sostituzione della misura ex 299 cod. proc. pen. l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, che, ove ricorrano ulteriori elementi diversi da quelli già valutati, può essere considerato alla stregua di fatto nuovo sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2 n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Pertanto, trattandosi delle stesse questioni già respinte in sede di una precedente impugnazione cautelare, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi carente nella parte in cui ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione tenuto anche conto della vicinanza temporale della decisione / del riesame. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delli5corrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condannaA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così